LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17087-2019 proposto da:
M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, V. DARDANELLI 46, presso lo studio dell’avvocato LACOPO LOREDANA, rappresentato e difeso dall’avvocato DIBITONTO ANDREA;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati PREDEN SERGIO, CALIULO LUIGI, CARCAVALLO LIDIA, PATTERI ANTONELLA;
– controricorrente –
avverso il decreto n. R.G. 5081/2017 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositato il 02/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCHESE GABRIELLA.
RILEVATO
Che:
M.S. presentava istanza per accertamento tecnico preventivo obbligatorio, ai sensi dell’art. 445-bis c.p.c., per la verifica della propria condizione invalidante ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno mensile ordinario di invalidità, ai sensi della L. n. 222 del 1984;
il consulente tecnico d’ufficio accertava l’insussistenza del requisito sanitario per poter accedere alla invocata prestazione e, in assenza di contestazioni, il Tribunale di Foggia omologava il relativo accertamento (id est: di non sussistenza del requisito sanitario per l’assegno ordinario di invalidità);
quanto alle spese processuali, il Giudice condannava il ricorrente al pagamento delle stesse, ricorrendo una ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., comma 1, per avere la parte con “colpa grave” introdotto un giudizio “nella assoluta mancanza di riscontro del requisito sanitario invocato in ricorso”;
M.S. ha proposto ricorso straordinario ex art. 111 Cost., affidato ad un motivo;
l’INPS ha depositato procura speciale in calce alla copia del ricorso notificato;
è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
CONSIDERATO
Che:
con l’unico motivo di ricorso, è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c. e degli artt. 91 e 96 c.p.c., per avere il Tribunale posto le spese processuali a carico del ricorrente pur trovandosi quest’ultimo nelle condizioni reddituali per andarne esente, come da rituale dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c.; parte ricorrente ha evidenziato, altresì, che la condanna non avrebbe potuto essere pronunciata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 1, in quanto sarebbe stata necessaria allo scopo l’istanza di parte, nella specie carente;
il ricorso è fondato, dovendosi dare seguito all’orientamento già espresso da questa Corte con gli arresti formulati da Cass. n. 24526 del 2015 e Cass. n. 5616 del 2018 e, più nello specifico, con le pronunce di questa sezione nn. 18129 e 28633 del 2018 (seguite, più di recente, da Cass. n. 30595 del 2019 e n. 27460 del 2020);
il principio affermato è quello secondo cui la condanna al risarcimento per lite temeraria prevista dall’art. 96, comma 1, c.p.c. presuppone sempre l’istanza di parte, anche nel caso richiamato dall’art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr. Cass. n. 5616 del 2018 e n. 24526 del 2015 cit.);
è stato infatti chiarito che l’art. 152 disp. att. c.p.c. – nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, conv. nella L. 24 novembre 2003, n. 326 – fa salva la possibilità di applicare l’art. 96 c.p.c., comma 1, nella ricorrenza delle relative condizioni, tra le quali -a differenza di quanto previsto per la condanna disciplinata dal comma 3, introdotto dall’art. 45, comma 12, L. n. 69 del 2009, – l’istanza dell’altra parte, che deve altresì assolvere all’onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass., sez.un., Ord. n. 7583 del 2004; sez.un., Ord., n. 1140 del 2007);
pertanto il Tribunale, nella parte in cui ha ritenuto di poter procedere alla condanna della ricorrente alle spese, richiamando l’art. 96 c.p.c., comma 1, a prescindere dalla “specifica” istanza di parte, non ha fatto corretta applicazione della norma processuale e “ha confuso i suoi presupposti e la sua funzione con quelli degli artt. 91 e 92 c.p.c.” (così, in motiv., Cass., sez. IV, n. 18129 del 2018);
sulla base delle svolte argomentazioni, il ricorso va accolto; l’impugnato provvedimento va cassato in parte qua, con decisione nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. Vanno, dunque, dichiarate non dovute, in presenza dei presupposti per l’esonero, da parte di M.S., le spese del procedimento per ATP e le spese della CTU vanno poste interamente a carico dell’INPS;
le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dell’avv. Dibitondo Marco.
PQM
La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnato provvedimento nella parte relativa alla statuizione sulle spese e, decidendo nel merito, dichiara M.S. non tenuto alle spese del procedimento di ATP e pone le spese di CTU a carico dell’INPS; condanna l’INPS alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.500,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, con attribuzione all’avv.to Dibitondo Marco.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 13 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2021