LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Paolo – rel. est. Consigliere –
Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
M.A.P. e M.D., rappresentati e difesi, giusta mandato steso a margine del ricorso, dall’Avv. Fabio Pace, che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, al corso di Porta Romana n. 89/B in Milano; domiciliati in Roma, p.zza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrenti –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;
– intimata –
Avverso la sentenza n. 1.674, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, il 7.3.2016 e pubblicata il 21.3.2016;
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio.
la Corte osserva.
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle Entrate notificava a M.A.P. gli atti di contestazione nn. *****, *****, *****, e *****, ed a M.D. gli atti di contestazione nn. *****, *****, *****, e *****, tutti attinenti a sanzioni, in relazione agli anni dal 2005 al 2008. Gli atti impositivi traevano origine da indagini svolte della Polizia Tributaria, che aveva individuato in P.F., fiduciario svizzero, un professionista disponibile a consentire a contribuenti italiani l’accumulo di capitali all’estero in Paesi in cui vigeva un regime di fiscalità agevolata, mediante l’utilizzo di società riconducibili al Gruppo Me. di Me.Ma., capitali che erano poi retrocessi ai clienti. Dall’analisi dei dati contenuti nel personal computer del P. erano rinvenute, tra l’altro, annotazioni relative alla M. Srl, ente avente ridotta base partecipativa e rappresentato da M.P., di cui gli odierni ricorrenti erano soci, detenendo ciascuno il 50% del capitale sociale, ed anche Consiglieri delegati del Consiglio di Amministrazione. Il legale rappresentante della società era sottoposto a procedimento penale in relazione al reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2. I verificatori accertavano che M.D. e M.A.P. non avevano annotato nel quadro RW della dichiarazioni dei redditi la disponibilità di attività finanziarie all’estero, e l’Agenzia delle Entrate notificava loro gli atti impositivi, giovandosi del raddoppio dei termini di decadenza.
I due odierni ricorrenti impugnavano gli atti di contestazione innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Brescia, che riuniva i ricorsi. Censuravano gli impugnanti, tra l’altro, per quanto ancora d’interesse, la decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere impositivo, non trovando applicazione il raddoppio dei termini di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3. Criticavano, inoltre, l’esistenza della prova della loro partecipazione ad una frode fiscale e le modalità di calcolo delle sanzioni irrogate. La CTP respingeva i ricorsi riuniti.
M.A.P. e M.D. spiegavano appello avverso la decisione adottata dalla CTP innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Milano, sezione distaccata di Brescia, e l’Ente impositore, costituitosi, procedeva ad effettuare un nuovo calcolo delle sanzioni, che rimanevamo ridotte. La CTR rigettava i ricorsi riuniti proposti dai contribuenti, ritenendo corretta anche la quantificazione delle sanzioni, come ridotte dall’Amministrazione finanziaria. Avverso la decisione assunta dalla CTR hanno proposto ricorso per cassazione M.A.P. e M.D., affidandosi a quattordici motivi di impugnazione. L’Amministrazione finanziaria non si è costituita, limitandosi a depositare un’istanza di partecipazione all’eventuale discussione orale della causa. I contribuenti hanno poi depositato memoria, completa di allegati, mediante la quale domandano pronunciarsi la cessazione della materia del contendere avendo aderito alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6, come conv..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. – I ricorrenti contestano con il primo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in ordine all’omessa allegazione all’atto impositivo della notizia di reato.
1.2. – I contribuenti censurano, mediante il loro secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione alla non riferibilità alle loro persone delle indagini penali svolte dalla polizia tributaria che hanno riguardato il legale rappresentante della società M. Srl e non i soci.
1.3. – 1.4. – I ricorrenti criticano con il terzo ed il quarto motivo di ricorso, introdotti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, per non avere la Commissione Tributaria Regionale rilevato la decadenza dell’Amministrazione finanziaria dall’esercizio del potere impositivo, non potendo operare il raddoppio dei termini di decadenza.
1.5. – I ricorrenti contestano con il loro quinto mezzo di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza appellata, a causa dell’intervenuta violazione del D.L. n. 194 del 2009, art. 1, comma 3, in cui è incorsa l’impugnata CTR per aver omesso ogni motivazione in materia di illegittimità del raddoppio dei termini di decadenza.
1.6. – I contribuenti censurano, mediante il loro sesto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., per avere la CTR erroneamente invertito l’onere della prova, assegnando al contribuente l’onere di provare l’insussistenza dei fatti costitutivi della pretesa erariale.
1.7. – I ricorrenti criticano, con il settimo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonchè del D.L. n. 167 del 1990, artt. 4 e 5, in relazione all’omessa prova della condotta sanzionata da parte dell’Amministrazione finanziaria.
1.8. – I contribuenti lamentano, mediante il loro ottavo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della impugnata sentenza della CTR in conseguenza della “omessa motivazione in relazione all’omessa indicazione e prova da parte dell’ufficio in sede di accertamento di quali sia o siano lo Stato o gli Stati a fiscalità privilegiata in cui sarebbero state detenute le attività finanziarie non dichiarate” (ric., p. 38).
1.9. – I ricorrenti contestano, con il nono motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza pronunciata dalla CTR per l’intervenuta violazione “del principio tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c.”, con particolare riferimento al “coinvolgimento cosciente e volontario dei contribuenti nelle vicende ascritte all’entità “Gruppo P. Me.””.
1.10. – Mediante il loro decimo motivo di ricorso i contribuenti censurano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la decisione assunta dall’impugnata CTR per essere incorsa nella nullità della sentenza, per la “omessa motivazione in relazione all’illegittimità del procedimento di irrogazione (delle sanzioni) con riguardo alla determinazione della base edittale” (ric., p. 41).
1.11. – Con l’undicesimo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, i contribuenti affermano la nullità della sentenza impugnata in relazione alla L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, “in relazione alla conferma degli atti di contestazione viziati da omessa motivazione, anche per relationem, della pretesa fiscale” (ric. p. 43).
1.12. – Con il dodicesimo motivo di ricorso gli impugnanti contestano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 427 del 1997, artt. 7 e 16, in materia di applicazione delle sanzioni “ad entrambi i contribuenti nella misura complessiva” (ric., p. 46), senza neppure motivare alcunchè in ordine all’elemento soggettivo dei contribuenti.
1.13. – Mediante il loro tredicesimo motivo di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, i contribuenti criticano la decisione impugnata per essere la CTR incorsa nella nullità della sentenza, in conseguenza della “omessa motivazione in relazione all’illegittimità del provvedimento di irrogazione della sanzione e per violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, commi 1, 2, 3 e 5, per non aver pronunciato in materia di illegittimità dell’irrogazione delle sanzioni, questione espressamente sottoposta al suo giudizio nelle controdeduzioni in grado d’appello”.
1.14. – Con il quattordicesimo motivo di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, i ricorrenti contestano la violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, del D.L. n. 167 del 1990, art. 5, così come novellato dalla L. n. 97 del 2013, art. 9, comma 1, lett. d) e del D.Lgs. n. 497 del 1997, art. 12, commi 1, 2, 3, e 5, per essersi la CTR limitata a confermare “sic et simpliciter la sanzione rideterminata e richiesta in sede di controdeduzioni all’appello da parte dell’ufficio, senza motivare con riguardo alle ripetute violazione da parte dei provvedimenti di irrogazione degli articoli dedotti in rubrica” (ric., p. 55).
Occorre quindi rilevare che non sussistono le condizioni perchè si proceda all’esame dei motivi di ricorso.
Invero, i contribuenti hanno aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6, come conv., con comunicazione al competente Ufficio del 19.4.2017 e, attenendo i debiti a sole sanzioni, Equitalia Servizi di Riscossione Spa ha comunicato con proprie missive del 31.5.2017 che, a carico degli odierni ricorrenti, non rimanevano ulteriori debiti tributari, ad eccezione dell’importo dovuto per il canone Rai da M.D., che non è oggetto di questo giudizio, e comunque è stato estinto dal contribuente mediante versamento postale. I ricorrenti hanno pertanto proposto documentata istanza, che consente di collegare le cartelle per cui è stata presentata domanda di definizione agevolata agli atti di contestazione ed irrogazione di sanzioni oggetto del presente giudizio, con comunicazione dell’Incaricato per la riscossione che nessun altro importo è dovuto, ed hanno domandato emettersi pronuncia di estinzione del giudizio a seguito di cessazione della materia del contendere.
Avendo i contribuenti dimostrato, mediante produzione documentale, di aver estinto i propri debiti fiscali oggetto del presente giudizio, non risultando notificato alcun diniego alla ammissione al beneficio e non essendo stata presentata nessuna istanza di trattazione entro il termine di legge, il processo deve essere dichiarato estinto.
La Corte deve quindi dichiarare l’estinzione del giudizio per il verificarsi della fattispecie di cui al D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, come convertito dalla L. n. 96 del 2017, dando atto della cessata materia del contendere. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, perchè tanto nel caso di rinuncia al ricorso da parte dei debitori, come si verifica in questo giudizio, quanto in quello di integrazione della fattispecie di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6, in cui il debitore (o contribuente) risulti resistente (o intimato), non si debbono regolare le spese, in quanto il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente (Cass. sez. U., 3.10.2018, n. 24083).
La Corte.
P.Q.M.
dichiara estinto per legge il giudizio promosso da M.A.P. e M.D., e cessata la materia del contendere. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2021