Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.8784 del 30/03/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 15668-2019 proposto da:

BIOCHIMICA CONTROL SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIULIO DE PETRA, 13, presso lo studio dell’avvocato FABIO COSTA, rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELANGELO COSTA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI *****, AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRALE, *****;

– intimate –

avverso la sentenza n. 3560/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 13/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

La Corte.

RILEVATO

che la Commissione tributaria provinciale di Crotone, con sentenza n. 525/16,sez. 1, rigettava il ricorso proposto dalla Biochimica Control srl avverso la cartella di pagamento ***** per recupero credito d’ imposta 2012;

che avverso detta decisione la società contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Calabria che, con sentenza n. 35605/2018, rigettava l’impugnazione;

che nei confronti della detta sentenza la contribuente ha proposto ricorso per Cassazione la società contribuente sulla base di due motivi;

che l’Agenzia delle Entrate non ha resistito con controricorso;

che la causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

RITENUTO

che non ricorrono le condizioni per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Rimette la causa per la decisione alla 5 sez. civile Così deciso in Roma, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472