Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza Interlocutoria n.8920 del 31/03/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 17246/2016 proposto da:

S.A., R.G., S.C., Sa.Ci., elettivamente domiciliati in Roma, Via Giuseppe Palumbo n. 12, presso lo studio dell’avvocato Pastore Franco, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati Marini Renato, Corea Ulisse, giusta procura in calce alla memoria con contestuale nomina e costituzione di nuovi difensori in aggiunta;

– ricorrenti –

contro

Phoenix Asset Management S.p.a., nella qualità di mandataria di Tiberius SPV s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via di Villa Grazioli n. 15, presso lo studio dell’avvocato Gargani Benedetto, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Gargani Guido, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

Italfondiario S.p.a., Unicredit Banca d’Impresa S.p.a., Unicredit Credit Management Bank S.p.a.,

– intimate –

avverso la sentenza n. 2380/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 15/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10/12/2020 dal Cons. Dott. VALITUTTI ANTONIO.

RILEVATO

che:

S.A., Sa.Ci., S.C. e R.G. hanno proposto ricorso per cassazione nei confronti di Unicredit Banca d’Impresa s.p.a., di Unicredit Credit Management Bank s.p.a. e di Italfondiario s.p.a., avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, n. 2380/2016, depositata il 15 aprile 2016;

la Phoenix Asset Management s.p.a., quale mandataria della Tiberius SPV s.r.l., cessionaria del credito controverso, ha replicato con controricorso.

RITENUTO

che:

nel caso di specie, attesa la controvertibilità della questione, oggetto del secondo motivo di ricorso, relativa all’onere della prova dell’inadempimento del debitore ceduto, nello sconto ordinario, ex art. 1858 c.c., non sussistano i presupposti per la decisione camerale ex art. 380 bis c.p.c. e che, pertanto, la causa debba essere rimessa alla pubblica udienza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, art. 1 bis.

P.Q.M.

Rimette la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2021

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