Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.9150 del 02/04/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7850-2017 proposto da:

L.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VINCENZO BELLINI N. 24, presso lo studio dell’avvocato J.R.A., che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati AGNELLO DANIELA, FERRARO FABIO, TERRANOVA ANTONELLA;

– ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5881/2016 della COMM. TRIB. REG. LAZIO, depositata il 11/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/01/2021 dal Consigliere Dott. ARMONE GIOVANNI MARIA.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. dall’esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle dogane e dei monopoli (AAMS) ha notificato a L.E., quale titolare della omonima ditta individuale, esercente l’attività di ricevitoria di scommesse per conto della Stanleybet Malta Limited, società che svolge l’attività di raccolta scommesse senza concessione, un avviso di accertamento con cui è stato contestato al L. il mancato versamento dell’imposta unica sulle scommesse per l’anno 2007;

2. avverso l’atto impositivo il L. ha proposto ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale di Roma, la quale ha accolto il ricorso limitatamente al profilo delle sanzioni; avverso la pronuncia del giudice di primo grado, il L. ha proposto appello;

3. la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 5881/16, depositata l’11 ottobre 2016, ha rigettato l’appello;

4. avverso la sentenza di secondo grado, il L. ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a otto motivi di censura, illustrato con successiva memoria, cui ha resistito l’Agenzia delle dogane e dei monopoli depositando controricorso;

5. successivamente, con distinte memorie ex art. 380-bis c.p.c., entrambe le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo l’Ufficio, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 23 gennaio 2018, proceduto in autotutela all’annullamento dell’atto recante la pretesa fiscale, limitatamente alla posizione del ricevitore, odierno ricorrente;

6. in presenza dell’annullamento in autotutela della pretesa fiscale, secondo il costante orientamento di questa S.C., deve procedersi a dichiarare la cessazione della materia del contendere con sentenza che operi alla stregua di cassazione senza rinvio, in quanto l’avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti, impone la rimozione delle sentenze emesse non più attuali, perchè inidonee a regolare il rapporto fra le parti (Cass. 21/10/2020, n. 22898, Cass. 29/11/2019, n. 31303, Cass. 18/04/2017, n. 9753, Cass. 23/09/2011, n. 19533);

7. la circostanza che l’annullamento in autotutela sia conseguito alla sentenza della Corte costituzionale, intervenuta in corso di causa, giustifica la compensazione integrale delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere, cassando senza rinvio la sentenza impugnata; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2021

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