Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.9286 del 07/04/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29638-2019 proposto da:

C.E., rappresentata e difesa dall’avvocato GRAZIA MARIA GENTILE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in ROMA, Via A. Pollaiolo n. 5;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE (C.F.*****), in persona del Direttore in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ***** ROMA UFFICIO TERRITORIALE ROMA *****;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1518/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 13/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE CATALDI.

RILEVATO

che:

1. C.E. propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza n. 1518/01/19, depositata il 13 marzo 2019, con la quale la Commissione tributaria regionale del Lazio ha respinto il suo appello contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma, che aveva respinto il ricorso della stessa contribuente contro la cartella di pagamento relativa all’imposta di registro per la locazione di fabbricati nell’anno 2017, oltre alle sanzioni ed agli interessi.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

La contribuente ha depositato rinuncia al ricorso.

CONSIDERATO

che:

1.Preliminarmente, vista la rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente, il giudizio va dichiarato estinto ex art. 391 c.p.c..

2.Le spese processuali del giudizio di legittimità sono poste a carico della ricorrente rinunziante ai sensi dell’art. 391 c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 510,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2021

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