LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5237/2020 R.G., proposto da:
M.S., rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Manetti, con lo stesso elettivamente domiciliato presso l’Avv. Marco Bastoni, con studio in Roma;
– ricorrente –
contro
l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
– controricorrente –
avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna il 2 luglio 2018 n. 1784/12/2018, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020), del 21 gennaio 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.
RILEVATO
CHE:
M.S. ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna il 2 luglio 2018 n. 1784/12/2018, non notificata, la quale, in controversia su impugnazione di un avviso di accertamento per l’1.V.A. relativa agli anni 2006, 2007, 2008 e 2009, ha rigettato l’appello proposto in via principale dallo stesso ed ha accolto l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna il 3 luglio 2013 n. 154/02/2013, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. M.S. non si è costituito mediante deposito del ricorso notificato alla controparte. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso ed ha provveduto all’iscrizione a ruolo. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta redatta dal relatore designato è stata notificata al difensore delle parte costituita con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza non sono state presentate memorie.
CONSIDERATO
CHE:
Si deve dichiarare l’improcedibilità ex art. 369 c.p.c., comma 1, per mancato deposito del ricorso notificato presso la Cancelleria di questa Corte.
Stante il rilievo d’ufficio dell’omessa costituzione del ricorrente, si deve altresì disporre la compensazione delle spese giudiziali.
Non essendovi stato deposito del ricorso da parte del ricorrente, si ritiene l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso e compensa le spese giudiziali.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 21 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2021