Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.9412 del 09/04/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26606/2016 proposto da:

G.M. e B.A., elettivamente domiciliati in Roma, Via Bersone n. 91, presso lo studio dell’avvocato Genoveffa Petruzziello, rappresentati e difesi dall’avvocato Antonio Mannetta, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Area Life International Assurance Dac, già Ltd, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Giovanni Bettolo n. 22, presso lo studio dell’avvocato Giancarlo Penzavalli, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Paolo Ricci, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale condizionato;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

R.F., elettivamente domiciliato in Roma, Via G.

Palumbo n. 12, presso lo studio dell’avvocato Fabio Moneta, rappresentato e difeso dall’avvocato Maurizio Ricci, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

Banca Network Investimenti S.p.a. in l.c.a., Banca Popolare di Lodi S.p.a. e Ba.An.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3870/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO, pubblicata il 09/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10/12/2020 dal Cons. Dott. MARCO MARULLI.

FATTI DI CAUSA

1.1. G.M. e B.A. ricorrono a questa Corte onde sentir cassare l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello Milano, a definizione del contenzioso insorto tra loro ed alcune società del gruppo Area, ha parzialmente accolto l’appello principale della Banca Popolare di Lodi successore per incorporazione di Area Consulting Sim s.p.a. e gli appelli incidentali di Area Life International Assurance LTD, di R.F. e di Ba.An., nonchè di Banca Network Investimenti s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa quale successore per incorporazione di Area Banca s.p.a. ed ha respinto l’appello incidentale dei predetti G. – B..

1.2. La vicenda scrutinata traeva origine da un’articolata operazione finanziaria con finalità previdenziali a cui i G. – B. si erano indotti sottoscrivendo per il tramite del promotore Ba. due polizze united linked emesse da Area Life, il cui rendimento era vincolato in favore di Area Banca, che aveva finanziato l’operazione, ed a favore della quale erano state costituite in pegno anche le obbligazioni argentine che il R., in esecuzione dei contratti di intermediazione stipulati con i G. – B., di cui il medesimo aveva procacciato la conclusione in qualità di promotore di Area Consulting Sim, aveva acquistato a seguito dell’ordine impartito dalla B..

1.3. Pur confermando l’assunto del giudice di prime cure, laddove aveva divisato il collegamento negoziale tra tutti i predetti rapporti, dichiarandone la nullità per violazione dell’art. 31 TUF in quanto la fattispecie negoziale era stata promossa nel suo complesso da un soggetto ( M.) non abilitato alla negoziazione di strumenti finanziari perchè privo della qualifica di promotore finanziario al momento della stipula di tutti i contratti o di parte di essi, – e dunque, respingendo sul punto l’appello principale della Banca Popolare di Lodi e gli appelli incidentali degli altri convenuti in primo grado – la Corte d’Appello ha tuttavia rigettato la domanda dei G. – B. sulla considerazione, dapprima, che “la causa di nullità di cui si discute poteva essere sollevata solo con riguardo ai contratti di gestione di ordini di acquisto di strumenti finanziari…, posto che, per quanto attiene alle polizze, nell’anno della loro stipula (1999) non era stato ancora previsto dal legislatore specifico obbligo comportamentale di informativa ai sensi degli artt. 21 e 23 TUF e che la relativa eccezione proposta dagli appellati G. solo in comparsa conclusionale – peraltro in risposta ad argomentazioni sollevate dalle controparti – è da considerarsi tardiva”. Su questa premessa ha poi osservato, circa i contratti di intermediazione stipulati per opera del R., dando pure atto della loro regolarità formale nonchè della dichiarazione di adeguatezza rilasciata dalla B., che “la contestuale accertata compresenza del M., sia nella fase delle trattative che al momento della materiale stipula dei contratti, appare del tutto irrilevante, essendo evidente come tale soggetto… si sia limitato a fare da mero tramite tra i G. e il R., il quale in ossequio a quanto disposto dall’art. 31 TUF ha dato prova di aver regolarmente svolto la propria attività professionale, promuovendo la sottoscrizione dei due contratti sopra menzionati e provvedendo, in esecuzione del mandato ricevuto, all’acquisto di titoli *****” e successivamente di altri titoli. “Tutti tali strumenti finanziari” – ha rilevato ancora il decidente “risultano essere stati promossi, acquistati e gestiti fino al 2000 dal promotore finanziario R. che provvide ad assolvere – all’atto del conferimento dell’incarico – a tutti gli obblighi imposti dall’art. 28, comma 1, lett. B) reg. Consob n. 11522/98 consegnando e facendo sottoscrivere ai clienti il documento sui rischi generali e acquisendo informazioni sul profilo dei rischio degli investitori… oltre che valutando la convenienze degli investimenti in proporzione alla consistenza del loro portafoglio”.

1.4. La Corte d’Appello ha pure respinto, l’appello incidentale dei G. – B., affermando, quanto alla domanda di risoluzione dei citati contratti per inadempimento, “è stata avanzata tardivamente in primo grado e non ha trovato alcun fondamento nè con riguardo alle polizze nè ancor con riguardo agli acquisti di Bond *****, in relazione ai quali il promotore finanziario R. ha assolto, come visto, a tutti gli obblighi di informativa previsti dagli artt. 21 e 28 TUF”.

1.5. Il mezzo ora proposto in via principale dai G. – B. si vale di tre motivi declinati su più registri. Resistono il R. con controricorso ed Area Life con controricorso, ricorso incidentale condizionato declinato su un solo motivo e memoria, mentre non hanno svolto attività processuale gli altri intimati.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1. Il ricorso principale – alla cui disamina non si frappongono le ragioni preclusive opposte dalla Life, delle quali, se del caso, si dirà meglio in relazione a ciascun motivo – deduce con il primo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 21, comma 1, lett. a) e b), TUF e dell’art. 28, comma 2, art. 29, comma 3 e art. 30 Reg. Consob 1 luglio 1998, n. 11522. Sostengono i ricorrenti principali, con evidente riferimento all’affermazione operata sul punto dalla Corte d’Appello, che “la nozione di contratto di investimento costituisce uno schema atipico, che comprende ogni forma di investimento finanziario ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 1, comma 1, lett. u”, onde erroneamente la sentenza ne avrebbe escluso l’applicabilità alle polizze assicurative sottoscritte dai G. – B.; allegano poi, richiamando le rubricate disposizioni normative, che “il quadro normativo di riferimento evidenzia, senza margini di errore, che la pluralità di obblighi facenti capo ai soggetti abilitati a compiere operazioni finanziarie – al contrario di quanto sostenuto nella sentenza che ne occupa convergono verso un fine unitario: segnalare all’investitore la non adeguatezza delle operazioni di acquisto di prodotti finanziari che si accinge a comprare”; osservano, da ultimo, a margine dell’operazione conclusa per il tramite del R., reputata dal decidente immune da irregolarità, che “in tema di servizi di investimento, la banca intermediaria, prima di effettuare operazioni, ha l’obbligo di fornire all’investitore “un’informazione adeguata in concreto””, che la dichiarazione a tal fine resa dall’investitore “può al più comprovare l’avvenuto assolvimento degli obblighi di informazione incombenti sull’intermediario”, che è comunque onere di questo “dimostrare di aver fornito le specifiche informazioni che il cliente lamenti omesse” e che la doppia sottoscrizione apposta in calce all’ordine “non consente, di per sè di ritenere dimostrato che l’intermediario, ossia la banca, si sia dapprima rifiutato di compiere l’operazione e vi abbia dato esecuzione dietro preciso ordine scritto del cliente”.

2.2. La prima deduzione si sottrae al richiesto scrutinio poichè l’affermazione censurata è sorretta da una duplice ratio decidendi e di esse il motivo ne censura solo una con gli effetti preclusivi che questa Corte ha già avuto occasione di enunciare nei propri precedenti.

Come visto la Corte d’Appello ha escluso l’applicabilità alla negoziazione dei prodotti assicurativi delle norme contenute nel TUF, nonchè delle pedisseque disposizioni attuative recate dal regolamento emittenti applicabile ratione temporis sulla considerazione, da un lato, che all’epoca della loro sottoscrizione (1999) le polizze united linked stipulate dai G. – B. non erano soggette all’applicazione delle disposizioni più generalmente estese ai prodotti finanziari e agli strumenti finanziari che in quell’ambito fossero oggetto di servizi di investimento – e ciò, pur se la sentenza sul punto tace, perchè solo a seguito delle modifiche introdotte con il D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303, art. 3, comma 1, è stata aggiunta all’art. 1, comma 1, TUF, la lett. w-bis contemplante i “prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione” -; dall’altro, che l’eccezione di nullità opposta al riguardo dai G. – B. per essere state le polizze in questione negoziate per il tramite di un promotore non abilitato, era stata sollevata tardivamente essendo stata formalizzata solo nella comparsa conclusionale.

Ora la svolta censura si limita a confutare l’assunto decisorio solo in rapporto alla prima considerazione deducendo che, in ragione di una nozione ampia del contratto di investimento, anche i prodotti assicurativi, prima dell’equiparazione disposta dalla vista integrazione legislativa, erano soggetti all’applicazione delle disposizioni in tema di negoziazione dettate dal TUF e dalle fonti di secondo livello; lascia invece inattaccata la seconda considerazione, poichè, pur prendendo atto che la Corte d’Appello aveva ricusato la disamina del punto anche per la rilevata tardività dell’allegazione, nulla obietta al riguardo, sicchè il punto è ormai coperto dal giudicato formale così determinatosi e non è perciò più suscettibile di revisione, posto che l’efficacia del giudicato assorbe e cancella ogni ragione di residua obiezione. Poichè peraltro detta considerazione e di per sè idonea a sorreggere l’affermazione operata dalla sentenza, costituendo autonoma ratio decidendi, ne discende de plano l’inammissibilità della censura qui in disamina per sopravvenuto difetto di interesse, poichè, quand’anche la censura afferente al prima ratio decidendi si potesse ritenere fondata, essa non potrebbe comunque condurre, stante l’intervenuta definitività dell’altra non impugnata, all’annullamento della decisione.

2.3. La seconda e la terza deduzione, esaminabili congiuntamente in quanto evocanti lo stesso thema decidendi, restano intuitivamente assorbite quanto alla negoziazione dei prodotti assicurativi, mentre si rendono inammissibili quanto alla negoziazione dei prodotti finanziari posta in essere dal R..

La Corte d’Appello, si ricorderà, a questo proposito ha dato atto che il R. ebbe a svolgere “regolarmente” la propria attività professionale ed in particolare che egli “provvide ad assolvere – all’atto del conferimento dell’incarico – a tutti gli obblighi impostigli dall’art. 28, imposti dall’art. 28, comma 1, lett. B) reg. Consob n. 11522/98 consegnando e facendo sottoscrivere ai clienti il documento sui rischi generali e acquisendo informazioni sul profilo dei rischio degli investitori… oltre che valutando la convenienze degli investimenti in proporzione alla consistenza del loro portafoglio (confronta la dichiarazione di B.A. di cui al foglio 9 del fascicolo della Banca Popolare di Lodi circa l’inadeguatezza dell’investimento in relazione all’acquisto di Bond *****)”.

Rispetto a questo enunciato la duplice deduzione di che trattasi si risolve nella mera ricognizione dei principi regolanti la materia, nella reiterazione di concetti largamente arati e nell’elencazione di una serie di massime giurisprudenziali del tutto ineccepibili nel loro contenuto astratto. Infrange perciò a più riprese il parametro normativo dell’art. 366 c.p.c., comma 1, poichè viene meno al precetto di specificità, posto che non svolge alcuna appezzabile ragione di critica della decisione impugnata, viola lo statuto di censurabilità per cassazione dell’errore di diritto, dato che non confrontandosi con le ragione delle decisione, si astiene dall’indicare quali affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità e non assolve all’onere dell’autosufficienza, dappoichè laddove sembra rimproverare alla sentenza l’inosservanza dei canoni interpretativi in punto di valutazione dell’adeguatezza dell’investimento, si astiene dal riprodurre la dichiarazione resa dalla B. in calce all’ordine di acquisto dei titoli argentini, in tal modo precludendo ogni giudizio in ordine, primamente, alla decisività della deduzione.

3.1. Con il secondo motivo del proprio ricorso i G. – B. lamentano la violazione dell’art. 1418, commi 1 e 2, degli artt. 30 e 31 TUF, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo. La Corte d’Appello avrebbe invero ignorato le risultanze della prova testimoniale donde era emerso “che la presenza del R. al momento della sottoscrizione era stata nettamente smentita”, con il conseguente effetto che i contratti conclusi nell’occasione sono perciò affetti da nullità; avrebbe disatteso il principio secondo cui era onere dell’intermediario dare prova che l’intermediario fosse stato edotto dell’inadeguatezza dell’operazione; e non avrebbe considerato la mancata previsione del diritto di recesso, per il riflesso effetto della nullità del relativo contratto.

3.2. Anche queste lagnanze, scrutinabili per quanto si è dianzi chiarito solo in relazione ai contratti conclusi per il tramite del R., si rendono immeritevoli di condivisione.

La prima – di contro alle considerazioni in contrario esternate dal decidente, la cui convinzione circa il fatto che l’adesione dei G. – B. ai contratti stipulati per suo tramite sia stata raccolta dal R. e che il M. si sia limitato solo a far da tramite tra loro è supportata, come il medesimo riferisce, “dalla disamina dei documenti” versati in atti – è frutto di un’estrapolazione testuale non meglio illustrata ed intervallata da ripetute cesure, rilievi questi, che non solo nuocciono alla sua comprensibilità, ma che confliggono apertamente con i precetti più volte enumerati al riguardo da questa Corte, essendo noto che ove si solleciti il controllo di legittimità sulla valutazione di un mezzo istruttorio è onere del ricorrente, per il principio di autosufficienza del ricorso, indicare specificamente le circostanze oggetto della prova, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse. Della seconda si è già detto pronunciando riguardo alla medesima deduzione declinata con il primo motivo e ad esso si rimanda. La terza non ha invece fondamento a fronte della chiara incontestata affermazione che si legge in sentenza che ne spiega l’incongruenza della sua deduzione in rapporto agli ordini di acquisto ed aggiunge del tutto risolutamente che “i contratti di sottoscrizione e gestione di strumenti finanziari… contenevano invece – tutti i requisiti previsti dall’art. 30 TUF, ivi compresa la facoltà di recesso, peraltro approvata specificatamente ai sensi dell’art. 1341 c.c.”.

4.1. Con il terzo ed ultimo motivo del ricorso principale i G. – B. si dolgono della violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., perchè la Corte d’Appello avrebbe erroneamente giudicato tardiva la domanda di risoluzione per inadempimento ancorchè, esercitando correttamente i poteri di interpretazione della domanda, “il petitum contenuto nella domanda iniziale non lasciasse margini di dubbio”, avendo i G. – B. chiesto la condanna dei convenuti alla restituzione delle somme versate in esecuzione dei predetti accordi ed essendo noto che la volontà di risolvere un contratto per inadempimento può essere implicitamente contenuta in un’altra domanda formulata nel giudizio. 4.2. Il motivo non ha pregio.

La Corte d’Appello, sindacando la questione, ha sostenuto che la domanda di risoluzione dei citati contratti per inadempimento “è stata avanzata tardivamente in primo grado e non ha trovato alcun fondamento nè con riguardo alle polizze nè ancor con riguardo agli acquisti di Bond *****, in relazione ai quali il promotore finanziario R. ha assolto, come visto, a tutti gli obblighi di informativa previsti dagli artt. 21 e 28 TUF”.

Dunque la Corte d’Appello non ha affatto ignorato la domanda, ma ha pronunciato su di essa rilevandone la tardività ed, insieme, affermandone l’infondatezza, onde il lamentato vizio non sussiste e la doglianza non coglie perciò l’effettiva portata del dictum censurato.

5. Declinate perciò le ragioni di impugnazione svolte con il ricorso principale, il ricorso incidentale della Life essendo condizionato resta conseguentemente assorbito.

6. Il ricorso principale va dunque respinto ed il ricorso incidentale va dichiarato assorbito.

7. Le spese seguono la soccombenza. Doppio contributo ove dovuto.

PQM

Respinge il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di Area Life in Euro 4200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge ed in favore di R.F. in Euro 3200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2021

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