Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.9437 del 09/04/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ANDRONIO Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18517/2019 proposto da:

N.J., elettivamente domiciliato in Roma presso la corte di cassazione, difeso dall’avvocato Sannoner Vittorio, per procura in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, *****, Prefettura Foggia Ufficio Territoriale Del Governo, elettivamente domiciliati in Roma via dei Portoghesi 12, presso avvocatura Generale Dello Stato che li rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di FOGGIA, depositata il 18/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/02/2021 da Dott. DI MARZIO MAURO.

FATTO E DIRITTO

rilevato che:

1. – N.J. ricorre per due mezzi, nei confronti del Ministero dell’Interno, contro l’ordinanza del 18 giugno 2019 con cui il Giudice di pace di Foggia ha respinto il suo ricorso avverso il decreto di espulsione del 6 marzo 2019 emesso nei suoi riguardi dal Prefetto di Foggia, unitamente al conseguente ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato.

2. – L’amministrazione intimata resiste con controricorso.

considerato che:

3. – Il primo mezzo denuncia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29 e dell’art. 295 c.p.c., censurando l’ordinanza impugnata per il fatto che, secondo il ricorrente, il Giudice di pace avrebbero dovuto disporre la sospensione necessaria del procedimento introdotto avverso il decreto di espulsione in ragione della pendenza dinanzi al Tribunale di Bari della reiterata domanda di protezione internazionale.

Il secondo mezzo denuncia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, lamentando la mancata traduzione del decreto di espulsione.

ritenuto che:

4. – Il ricorso è infondato.

4.1. – E’ infondato il primo mezzo.

Il ricorrente invoca un ormai inesistente congegno automaticamente sospensivo dell’efficacia esecutiva del decreto di espulsione conseguente alla proposizione della domanda di protezione internazionale, a seguito dell’abrogazione, disposta dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19.

4.2. – Il secondo mezzo è inammissibile.

L’omessa traduzione del decreto di espulsione nella lingua conosciuta dall’interessato, o in quella c.d. veicolare, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, comporta la nullità del provvedimento espulsivo, salvo che lo straniero conosca la lingua italiana o altra lingua nella quale il decreto è stato tradotto, circostanza accertabile anche in via presuntiva e costituente accertamento di fatto censurabile nei ristretti limiti dell’attuale disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. 31 gennaio 2019, n. 2953).

Nel caso di specie il Giudice di pace ha osservato “in ordine alla mancata traduzione degli atti, risulta che gli stessi siano stati tradotti attraverso le lingue veicolari, tanto che venivano tutti firmati dal ricorrente, senza sottacere che il suo ingresso in Italia nel 2009 fa presumere che abbia maturato una buona conoscenza della lingua italiana”.

Trattasi di accertamento di merito incensurabile in questa sede.

5. – Le spese seguono la soccombenza. Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanne il ricorrente al rimborso, in favore dell’amministrazione controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2100,00, oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472