LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22337-2018 proposto da:
S.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da sè
medesimo;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA UTG DI CAGLIARI;
– intimata –
avverso la sentenza n. 72/2018 del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositata il 12/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.
PREMESSO Che:
1. S.P. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari 12 gennaio 2018, n. 72, nei confronti della Prefettura UTG di Cagliari.
2. Rilevato che il ricorso è stato notificato all’Avvocatura distrettuale di Cagliari, con provvedimento depositato il 17 giugno 2019 e comunicato il medesimo giorno, a mezzo posta elettronica certificata, è stata disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso presso l’Avvocatura generale dello Stato, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del decreto.
3. Non essendo stato ottemperato all’ordine di rinnovazione, il ricorso è stata assegnato per la decisione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., con proposta di inammissibilità.
CONSIDERATO
Che:
Il Collegio rileva che non risulta depositato l’atto di rinnovazione della notificazione del ricorso e che la “mancata o non tempestiva rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell’art. 291 c.p.c. per un vizio implicante la nullità della stessa, determina, nell’ipotesi in cui la notifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso per cassazione, l’inammissibilità del medesimo” (così, da ultimo Cass. n. 14742/2019).
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Nulla si dispone in punto spese, non avendo parte intimata proposto difese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 14 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2021