Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.9640 del 13/04/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 8918-2019 proposto da:

BAR MEETING DI G.M. & C. S.N.C. rappresentata e difesa dall’Avvocato Silvio Campana con studio in Riccione via Dei Mille n. 3;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DEL DEMANIO, ope legis domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2675/2018 della Corte d’appello di Bologna, pubblicata il 23/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2020 dal Consigliere Annamaria Casadonte.

RILEVATO

che:

– Bar Meeting di G.M. & C. s.n.c., premesso di essere titolare catastalmente di un chiosco-bar nel comune di Cattolica realizzato su area in proprietà superficiaria intestata al Demanio dello Stato, aveva promosso un giudizio nei confronti dell’Agenzia del Demanio per far accertare la nullità ed inefficacia della clausola contenuta nell’atto di concessione e per conseguire la rideterminazione dell’importo del canone del contratto di locazione poichè asseritamente calcolato erroneamente sia sulla base del terreno che del sovrastante fabbricato, invece di sua proprietà;

– sia il tribunale di Bologna prima che la corte d’appello bolognese, poi, avevano respinto la domanda attorea;

– la corte felsinea con la sentenza qui impugnata per cassazione, dopo avere dato atto della rinuncia alla domanda relativa alla determinazione del canone, statuiva il carattere ricognitivo della clausola impugnata là dove prevede che ” il conduttore riconosce al Ministero dell’economia e delle finanze la proprietà del fabbricato censito al… che insiste sul terreno dello Stato censito al…”, per intervenuta cessione ai sensi dell’art. 934 c.c. e, per l’effetto, l’obbligo in capo alla conduttrice, di procedere alla rettifica dell’erronea intestazione catastale all’attrice;

– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta sulla base di tre motivi, illustrati anche da memoria, cui resiste con controricorso l’Agenzia del Demanio.

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si denuncia l’error in iudicando per violazione della L. n. 47 del 1985, art. 32, in relazione agli artt. 34 e 52 c.c. per avere ritenuto l’attrice mera detentrice invece che possessore del chiosco;

– con il secondo motivo si denuncia il travisamento dei fatti in relazione alla domanda di accessione in quanto ritenuta svolta in luogo di quella ex art. 952 c.c.;

– con il terzo motivo si denuncia la violazione delle norme sulla liquidazione delle spese legali sul presupposto della errata applicazione del D.M. n. 55 del 2014 in luogo di quella di cui al D.M. n. 140 del 2012;

– il collegio ritiene che difetti l’evidenza decisoria sulla questione sollevata nell’ambito dei primi due motivi e, pertanto, dispone rinvio alla pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte dispone rinvio alla pubblica udienza.

Si comunichi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta sezione civile – 2, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472