LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 25074-2019 proposto da:
K.E.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO IMBARDELLI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE GRATTERI, FRANCO MODENA;
– ricorrente –
contro
B.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 9, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE LUDOVICO MOTTI BARSINI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA MORI POMETTI;
– controricorrente –
contro
S.G., S.L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BRESSANONE 3, presso lo studio dell’avvocato MARIA LUISA CASOTTI CANTATORE, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO LEPRI;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 912/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 16/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.
PREMESSO Che:
K.E.M. ricorre in cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze 16 aprile 2019, n. 912, che ha respinto il gravame da lei fatto valere contro la pronuncia del Tribunale di Siena, che aveva rigettato la domanda della ricorrente volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia del contratto di vendita con il quale S.L. e S.G., senza avere dato alla ricorrente la possibilità di esercitare la prelazione agraria, avevano venduto a B.S. un terreno agricolo.
Resistono con distinti controricorsi da un lato B.S. e dall’altro lato S.L. e S.G..
La ricorrente ha depositato memoria.
Il ricorso è stato assegnato alla trattazione in camera di consiglio ex art. 380-bis c.p.c., con proposta di inammissibilità.
CONSIDERATO
che:
L’unico motivo di ricorso, rubricato “violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1367 c.c. e della L. 3 maggio 1982, n. 203, artt. 16,17,45 e 58 e dei principi emergenti”, lamenta come – a fronte di un contratto denominato comodato, che non prevedeva alcun corrispettivo – la Corte d’appello abbia sovvertito l’inequivocabile tenore letterale del medesimo, affermando che il corrispettivo sarebbe stato rappresentato dall’obbligo di migliorare il fondo, mediante la realizzazione di vigneti, obbligo di cui non vi è traccia nel contratto.
Il Collegio dissente dalla proposta del relatore e, ritenendo che non ricorrano le ipotesi di cui all’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 5, afferma la necessità della rimessione della causa alla pubblica udienza della sezione semplice ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., u.c..
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della seconda sezione civile.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 14 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2021