Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.9686 del 13/04/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE AnnaMaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23774-2019 proposto da:

SANITRANS S.P. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COMANO 95, presso lo studio dell’avvocato CESARI GIANMARCO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PALESE AUGUSTO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 444/2019 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 05/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Picaroni Elisa.

RITENUTO

Che:

Sanitrans S.P. s.r.l. ricorre, sulla base di un motivo, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Venezia, n. 444/2019, pubblicata il 5 marzo 2019, che ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello proposto da Sanitrans avverso la sentenza del Giudice di pace di Venezia n. 129 del 2015, e nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

che il Tribunale ha ritenuto fondata l’eccezione di tardività dell’appello formulata dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, sul rilievo che il giudizio in oggetto – di opposizione a ordinanza-ingiunzione – in quanto regolato dal rito del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, rientra tra le cause alle quali non si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo dal 1 al 31 agosto, giusto il disposto della L. n. 742 del 1969, art. 3;

che l’Amministrazione intimata non ha svolto difese;

che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta fondatezza del ricorso.

CONSIDERATO

Che:

con l’unico motivo è denunciata violazione o falsa applicazione della L. n. 742 del 1969, art. 3 e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, e si contesta l’applicazione della disciplina prevista per le controversie di lavoro alle opposizioni L. n. 689 del 1981, ex art. 22, che sono soltanto regolate dal rito del lavoro;

che il motivo è fondato;

che questa Corte ha chiarito da tempo l’esclusione della sospensione dei termini nel periodo feriale prevista dalla L. n. 742 del 1969, art. 3 per le controversie di lavoro deve essere intesa come riferita alla natura della causa e non al rito applicabile (explurimis, Cass. 11478 del 2017; n. 22389 del 2015);

che, pertanto, l’appello proposto dalla società Sanitrans con atto depositato in data 29 dicembre 2017 avverso la sentenza del Giudice di pace pubblicata il 1 giugno 2017 è tempestivo;

che all’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice designato in dispositivo, che precederà ad un nuovo esame dell’appello, provvedendo anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Venezia, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2021

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