Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.9695 del 13/04/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31462-2019 proposto da:

COMUNE di ROSCIANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LATINA N. 99, presso lo studio dell’avvocato FABIO NATALE, rappresentato e difeso dall’avvocato UGO DI SILVESTRE;

– ricorrente –

contro

C.G.A., M.E., D.F.D.G.M., D.F.D.G.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1120/2019 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 24/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Picaroni Elisa.

RITENUTO

che il Comune di Rosciano ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di L’Aquila, pubblicata il 24 giugno 2019 e notificata il 19 luglio 2019, che ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello proposto dal medesimo Comune avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 369 del 2014, e nei confronti di C.G.A., M.E., D.F.D.G.M. e D.F.D.G.F.;

che la Corte d’appello ha rilevato che, a fronte della avvenuta regolare notifica della sentenza di primo grado in data 26 maggio 2014, l’atto di appello risultava spedito per la notifica a mezzo del servizio postale in data 26 giugno 2014, quindi dopo che era decorso il termine di trenta giorni per l’impugnazione;

che il ricorrente censura la decisione sulla base di un motivo;

che gli intimati non hanno svolto difese in questa sede;

che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta fondatezza del ricorso.

CONSIDERATO

che con l’unico motivo di ricorso, il Comune di Rosciano denuncia violazione dell’art. 149 c.p.c. e della L. n. 890 del 1992, art. 4, nonchè insufficiente motivazione su un punto decisivo, e contesta la ritenuta tardività dell’appello;

che, secondo il ricorrente, la Corte territoriale non ha tenuto conto che sulla prima pagina dell’atto di appello è riportato il timbro apposto dall’Ufficiale giudiziario, dal quale risulta che l’atto è stato consegnato per la notifica in data 25 giugno 2015, vale a dire nel trentesimo giorno dalla notifica della sentenza di primo grado, essendo irrilevante che la spedizione a mezzo posta dell’atto sia stata effettuata dall’Ufficiale giudiziario il giorno successivo;

che il motivo è fondato, risultando dagli atti che, effettivamente, la prima pagina della citazione in appello reca il timbro con la data del 25 giugno 2014;

che l’appello deve ritenersi tempestivo, in applicazione del principio secondo cui gli effetti della notificazione a mezzo posta devono essere ricollegati, per il notificante, al compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario (Corte costituzionale, sentenza n. 477 del 2002);

che all’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice designato in dispositivo, il quale procederà all’esame dell’appello, provvedendo anche a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2021

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