Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.9920 del 15/04/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 25239-2020 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI;

– ricorrente –

contro

D.C.R.;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 17269/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 19/08/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA PONTERIO.

RILEVATO

che:

1. l’INPS, ricorrente principale nel giudizio di cassazione definito con ordinanza n. 17269 del 2020, ha chiesto la correzione della citata ordinanza nella parte in cui, nel dispositivo, dopo l’accoglimento del ricorso proposto dall’Istituto, ha dato atto della “sussistenza” dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, art. 1 bis;

2. la parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede;

3. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

4. l’istanza di correzione merita accoglimento;

5. questa Corte ha precisato che deve qualificarsi come errore materiale suscettibile di correzione, quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all’atto della formazione del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile “ictu oculi” (Cass. n. 19601 del 2011; v. anche Cass. n. 572 del 2019);

6. nel caso in esame, l’errore materiale risulta evidente in ragione dell’avvenuto accoglimento del ricorso in cassazione proposto dall’INPS, statuizione incompatibile con la condanna del medesimo Istituto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, che presuppone il rigetto integrale dell’impugnazione oppure la declaratoria di inammissibilità o improcedibilità della stessa;

7. nella parte motiva della ordinanza n. 17269 del 2020 era correttamente statuito che “avuto riguardo all’esito del giudizio…non sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato”;

8. deve quindi trovare accoglimento il ricorso e disporsi la correzione dell’errore materiale nella citata ordinanza, attraverso la sostituzione nel dispositivo, a pag. 4, quinto rigo, della parola “insussistenza” a quella errata di “sussistenza”;

9. non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento di correzione, poichè esso ha natura amministrativa e non è dunque possibile individuare all’esito dello stesso una parte vittoriosa e una parte soccombente (Sez. U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002).

PQM

dispone che l’ordinanza di questa Corte n. 17269 del 2020 sia corretta attraverso la sostituzione nel dispositivo della sentenza, a pag. 4, quinto rigo, della parola “insussistenza” a quella errata di “sussistenza”.

Manda alla Cancelleria di annotare la correzione sull’originale della predetta ordinanza.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2021

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