Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.9937 del 15/04/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31024-2019 proposto da:

D.B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE ACACIE, 13 C/O (CENTRO CAF), presso lo studio dell’avvocato DI GENIO GIANCARLO, rappresentato e difeso dagli avvocati AMATO FELICE, AMATO TOMMASO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI ANTONINO, MARITATO LELIO, DE ROSE EMANUELE, D’ALOISIO CARLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 26838/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 23/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DE FELICE ALFONSINA.

RILEVATO

Che:

D.B.A. ha proposto ricorso per la parziale revocazione della sentenza di questa Corte n. 26838 del 2019 la quale, nel dichiararne la soccombenza nel giudizio dallo stesso intentato contro l’INPS per la riforma della sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 742 del 2012, ne ha disposta la condanna al pagamento di Euro 800, di cui 600 per compensi professionali, oltre spese generali e accessori;

il D.B. ha dedotto l’errore di fatto della predetta sentenza sì come risultante dagli atti e documenti di causa, avendo la Corte previsto a suo carico, in quanto soccombente, la condanna al pagamento di Euro 200, a titolo di esborsi, in assenza di documentazione attestante l’avvenuto versamento di tale somma da parte dell’Inps all’atto della propria costituzione in giudizio;

l’Inps ha depositato controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO

Che:

in prossimità dell’adunanza camerale il ricorrente ha depositato memoria con cui, preso atto della tardività del ricorso, dichiara di aver provveduto al pagamento della somma di Euro 200 a titolo di esborsi, e pertanto manifesta la propria volontà, ritualmente comunicata alla controparte, di rinunciare a tutti gli effetti di legge al giudizio per revocazione, dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione dello stesso;

in definitiva, il giudizio va dichiarato estinto, e le spese vanno compensate in considerazione del comportamento processuale del ricorrente;

secondo il pacifico orientamento di questa Corte, in tema di impugnazioni, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 19071 del 2018; Cass. n. 23175 del 2015);

deve pertanto darsi atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.

Così deciso in Roma, all’adunanza camerale, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2021

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