Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.9941 del 15/04/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21960-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato DE ROSE EMANUELE, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati D’ALOISIO CARLA, SCIPLINO ESTER ADA, MARITATO LELIO, SGROI ANTONINO;

– ricorrente –

contro

D.V.M., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’Avvocato ADONCECCHI GIROLAMO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 283/2018 del TRIBUNALE di LIVORNO, depositata il 24/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Presidente Dott. LEONE MARGHERITA MARIA.

RILEVATO

Che:

La Corte di appello di Firenze con la sentenza del 14 maggio 2019 resa ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., aveva dichiarato inammissibile l’appello dell’Inps avverso la decisione con cui il Tribunale di Livorno aveva accertato l’infondatezza della pretesa dell’Inps relativa al pagamento, da parte di D.V.M., di contributi relativi a quanto percepito in ragione della sua partecipazione, quale socio alla SRL SER.FED.

Avverso tale statuizione aveva proposto ricorso l’Inps affidato ad un solo articolato motivo cui resisteva con controricorso il D.V., anche illustrato da successiva memoria.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO

Che:

1) Con unico motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione della L. n. 438 del 1992, art. 3-bis di conversione del D.L. n. 384 del 1992 in connessione, questo, con L. n. 233 del 1990 (vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.).

L’Inps deduce l’errata determinazione della corte territoriale circa la esclusione, dal monte contributivo, delle somme percepite dal D. per la partecipazione societaria di cui era titolare.

Con rilievo preliminare va chiarito che risulta pacifico in atti che il D.v. non abbia svolto attività di lavoro per la SRL SER.FED.

Questa Corte ha avuto occasione di chiarire che “Il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un’attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d’impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall’esercizio di attività imprenditoriale (D.P.R. n. 917 del 1986, art. 55), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa – D.P.R. n. 917 del 1986, art. 44, lett. e, – (Cass.n. 21540/2019; Cass.n. 29779/2017).

Il principio posto, a cui si intende dare continuità, deve far escludere, nel caso di specie, la inclusione degli eventuali redditi percepiti dal D.V. a titolo partecipazione societaria, poichè essi afferiscono alla sfera dei redditi di capitale e non di lavoro.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della controricorrente nella misura di cui al dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E1.500,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2021

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