Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.9976 del 15/04/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 192-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.A., F.G., M.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3013/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il 17/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI VITTORIO.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Ragusa, con sentenza n. 344/13, sez. 1, accoglieva il ricorso proposto da F.A., F.G. e M.C. quali eredi di Fo.Gi. avverso il diniego di rimborso in relazione al sisma del 1990 per imposta irpef anni 1990, 1991, e 1992.

Avverso detta decisione l’Agenzia delle entrate proponeva appello innanzi alla CTR Sicilia, sez. dist. Catania, che, con sentenza 1405/6/2018, rigettava l’impugnazione confermando l’orientamento espresso dal giudice di primo grado.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un motivo.

Gli eredi del contribuente non hanno resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia sostiene che i contribuenti non avrebbero diritto al rimborso in quanto sussisterebbe l’applicabilità al caso di specie del D.L. n. 91 del 2017, art. 16 octies, che ha modificato la L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, dovendosi ritenere una fattispecie di jus superveniens che comporta la possibilità di limitare il rimborso in ragione delle risorse stanziate.

Il motivo è manifestamente infondato.

Questa Corte ha recentemente avuto occasione di chiarire che in mancanza di disposizioni transitorie, non incide sui giudizi in corso l’introduzione di limiti quantitativi al procedimento di rimborso da parte di una legge sopravvenuta (nella specie, la L. n. 123 del 2017, art. 16-octies, comma 1, lett. b, di conv. del D.L. n. 91 del 2017), attuata con provvedimento amministrativo, in quanto la stessa non incide sul titolo del diritto alla ripetizione, che si forma nel relativo processo, ma esclusivamente sull’esecuzione del medesimo (Cass. 8373/15; Cass. 6213/18).

Il ricorso va quindi rigettato. Non si procede a liquidazione delle spese non avendo i contribuenti svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2021

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