LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10086-2019 proposto da:
BANCO BPM SPA, incorporante di ITALEASE NETWORK SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIAN GIACOMO PORRO 8, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO FALCITELLI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE CAMOSCI;
– ricorrente –
contro
REGIONE LOMBARDIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, C.SO VITTORIO EMANUELE II 229, presso lo studio dell’avvocato GIULIANO MARIA POMPA, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO CEDERLE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3881/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 20/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI VITTORIO.
La Corte:
RILEVATO
che la Commissione tributaria provinciale di Milano, con sentenza n. 2851/16, sez. 29, accoglieva il ricorso proposto dalla Banca Italease leasing spa avverso l’avviso di accertamento n. 673 tassa automobilistica 2010;
che avverso detta decisione la regione Lombardia proponeva appello innanzi alla CTR Lombardia che, con sentenza n. 3881/2018, accoglieva l’impugnazione;
che avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Banco BPM spa, incorporante la Italease Network spa, sulla base di tre motivi;
che ha resistito con controricorso la regione Lombardia che ha altresì depositato due memorie;
che la causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
CONSIDERATO
che con una delle due memorie la Regione Lombardia ha depositato la Delib. 22 luglio 2019, n. XI/1941, della Giunta regionale che ha disposto la non prosecuzione di svariati giudizi pendenti innanzi a questa Corte in tema di tasse automobilistiche relative ad autoveicoli concessi in leasing tra cui la presente causa nei confronti del Banco BPM con il conseguente annullamento degli atti impugnati;
che con la detta memoria la Regione Lombardia ha dichiarato di non avere nulla a pretendere nei confronti del banco BPM ed ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese;
Ritenuto:
che va conseguentemente dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere tra le parti.
Il passato non univoco orientamento della giurisprudenza consente la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2021