Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.15 del 04/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8318/2015 proposto da:

Equitalia Sud Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via G. P. Da Palestrina 19, presso lo studio dell’avvocato Maio Antonio, rappresentata e difesa dall’avvocato Sartorio D’Analista Massimo;

– ricorrente –

contro

Comune Di Pompei, Ristorante Vesuvio Srl;

– intimati –

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE NAPOLI *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– resistente –

INAIL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via IV Novembre 144, presso lo studio dell’avvocato Frasconà Lorella, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Catalano Giandomenico;

– resistente –

INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, presso lo studio dell’avvocato Sgroi Antonino, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati De Rose Emanuele, Maritato Lelio, Matano Giuseppe, Sciplino Ester Ada e D’Aloisio Carla;

– resistente –

avverso la sentenza n. 7813/2014 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA, depositata il 18/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/09/2021 dal consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO.

Fatti rilevanti:

1. – La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 7.813/39/14 del 9 luglio 2014, pubblicata il 18 settembre 2014, favorevolmente scrutinando, in parziale riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli, n. 275/13/14 (di inammissibilità del ricorso introduttivo), il gravame della società contribuente Ristorante Vesuvio s.r.l., ha accolto – per quanto serba rilievo nella sede del presente scrutinio di legittimità – il ricorso proposto dalla ridetta società avverso il preavviso di fermo amministrativo, notificato il 29 settembre 2010, limitatamente alle presupposte cartelle di pagamento n. *****, notificata l’8 aprile 2003; n. *****, notificata il 4 marzo 2004; n. *****, notificata 26 aprile 2005; nonché avverso le succitate cartelle, dichiarando estinti per prescrizione i relativi tributi.

2. – L’Agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione mediante atto del 18 marzo 2015.

3. – L’Avvocatura generale dello Stato si è costituita, con atto del 21 maggio 2015, ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo periodo, al fine della partecipazione alla discussione orale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – La Commissione tributaria regionale ha motivato l’accoglimento, nei limiti indicati, del ricorso introduttivo, in parziale riforma della sentenza appellata, osservando che, anteriormente alla notificazione del preavviso di fermo amministrativo, erano maturati – negli intervalli di tempo intercorsi dalle notificazioni delle anzidette cartelle di pagamento presupposte – i termini di prescrizione quinquennale dei pertinenti tributi locali (tasse smaltimento rifiuti e tributi provinciali) azionati colle cartelle.

2. – L’Agente della riscossione sviluppa due motivi.

2.1 – Col primo eccepisce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 1, difetto di giurisdizione del giudice tributario, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2.

Espone il ricorrente che dal pertinente estratto di ruolo risulta che la cartella di pagamento n. *****, notificata 26 aprile 2005, reca (oltre al carico tributario) anche altro carico (ruolo 2004 n. 0000020 trasmesso dall’I.N.A.I.L.) pertinente a crediti di natura non tributaria.

2.2 – Col secondo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1 (rectius: n. 3), violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; in relazione al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46; e in relazione agli artt. 2946 e 2953 c.c..

La parte si duole della dichiarata prescrizione dei carichi tributari: obietta che la inoppugnabilità delle ridette tre cartelle di pagamento presupposte (in difetto di tempestive impugnazioni illis temporibus) comporta la applicazione in via analogica del termine decennale di prescrizione stabilito dall’art. 2953 c.c., pei diritti (per i quali è prevista una prescrizione più breve), quando sono accertati con sentenza di condanna passata in giudicato.

Soggiunge: la inoppugnabilità delle cartelle in parola determina la novazione dei crediti relativi sia sotto il profilo soggettivo (subentrando l’Agente della riscossione all’Ente impositore) sia sotto quello oggettivo in quanto viene in rilievo, in luogo del titolo originario, “il diritto (dell’esattore) di agire in executivis”; colla conseguenza che pel succitato nuovo diritto, in difetto della previsione di alcuno specifico termine di prescrizione, trova applicazione il termine ordinario decennale.

Conclude che alla data della notificazione del preavviso di fermo amministrativo, nessuno dei ridetti termini decennali di prescrizione era maturato.

3. – Il primo motivo di ricorso è fondato.

3.1 – Mediante puntuale trascrizione (nel corpo del ricorso, a p. 8, ex adverso non contestata) del carico compreso nella cartella di pagamento n. ***** del 26 aprile 2005 e relativo al credito di Euro 953,02 dovuto all’I.N.A.I.L. per premi, interessi e sanzioni pertinenti (ruolo I.N.A.I.L., anno 2004, n. 0000020), l’Agente della riscossione ha dimostrato che la Commissione tributaria regionale, accogliendo il ricorso della contribuente in relazione al ridetto credito dell’I.N.A.I.L., è incorsa nella inosservanza del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2.

Infatti la tassativa elencazione – contenuta nella disposizione in parola – delle controversie che appartengono alla giurisdizione tributaria, non comprende quelle relative ai premi dovuti per la assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

La cognizione di tali controversie, che non concernono la materia dei tributi, spetta pacificamente al giudice ordinario.

3.2 – Conseguono l’accoglimento del primo motivo di ricorso, la cassazione in parte de qua della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la decisione della causa nel merito al riguardo, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, mediante dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice tributario a favore di quello ordinario, in relazione al carico extra tributario, azionato colla cartella di pagamento n. *****, notificata 26 aprile 2005, di cui al ruolo anno 2004, n. 0000020, trasmesso dall’I.N.A.I.L..

4. – Il secondo motivo e’, invece, infondato.

4.1 – L’art. 2953 c.c., comma 1, stabilisce che “i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”.

La conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale trova, pertanto, il suo presupposto esclusivamente nel giudicato intervenuto riguardo al diritto per il quale è prevista la prescrizione breve.

Mentre la omessa impugnazione, entro il termine perentorio, di ogni atto di riscossione, mediante ruolo o, comunque, di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto della irretrattabilità del credito dell’ente impositore e non quello – postulato dalla ricorrente – della insorgenza di un diritto nuovo e “diverso” in capo all’Agente della riscossione, soggetto – in carenza della previsione di uno specifico termine breve di prescrizione – alla ordinaria prescrizione decennale.

In tale senso, componendo il contrasto giurisprudenziale, si è ormai consolidata la giurisprudenza di legittimità, la quale 1) ha nettamente escluso la possibilità della applicazione analogica dell’art. 2953 c.c., in quanto “la disciplina della prescrizione è di stretta osservanza” e, pertanto, “e’ insuscettibile di interpretazione analogica”; 2) ha disatteso la tesi (per vero recepita in alcuni arresti della Corte, v. ex plurimis sentenza n. 4338 del 24 febbraio 2014; sentenza n. 11749 dell’8 giugno 2015) di un autonomo diritto dell’Agente della riscossione, in relazione all’esecuzione del titolo divenuto definitivo e irretrattabile, diritto riguardo al quale – in difetto di specifica previsione e “in sostanziale conformità a quanto previsto per l’actio judicati, ai sensi dell’art. 2953 c.c.” – troverebbe applicazione il termine ordinario della prescrizionale decennale di cui all’art. 2946 c.c., (Sez. Un., sentenza n. 23397 del 17/11/2016, Rv. 641633 – 01; cui adde Sez. 6 – 5, ordinanza n. 33797 del 19/12/2019, Rv. 656434 – 01; Sez. 6 – 5, ordinanza n. 33797 del 19/12/2019, Rv. 656434 – 01).

4.2 – In conclusione il secondo motivo del ricorso deve essere rigettato.

5. – Le spese processuali dell’intero giudizio meritano di essere compensate, in considerazione dei profili di reciproca soccombenza.

PQM

La Corte La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo. Cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata; e, decide la causa nel merito, mediante dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice tributario a favore di quello ordinario, in relazione al carico extra tributario, azionato colla cartella di pagamento n. *****, notificata 26 aprile 2005, di cui al ruolo anno 2004, n. 0000020, trasmesso dall’I.N.A.I.L.

Spese dell’intero giudizio compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio tenutasi da remoto, il 8 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2022

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