Assegno di traenza, pagamento della banca a persona diversa dal prenditore, prova del danno

Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.19443 del 16/06/2022

Pubblicato il
Assegno di traenza, pagamento della banca a persona diversa dal prenditore, prova del danno

Nel caso dell'assegno di traenza pagato dalla banca negoziatrice a persona diversa dal prenditore il danno consegue alla perdita delle risorse che erano state rese disponibili per costituire la necessaria provvista presso l'istituto di credito che aveva autorizzato il beneficiario a sottoscrivere il titolo.

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

Cassazione, Sezione Prima Civile, ordinanza 16 giugno 2022 n. 19443

Presidente De Chiara – Relatore Pazzi

Rilevato in fatto che:

1. Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 1213/2016, rigettava la domanda proposta da U.A. s.p.a., affinché P.I. s.p.a. fosse condannata a risarcirle il danno patito per aver dovuto pagare due volte l'importo del medesimo assegno, in un primo tempo a seguito del fraudolento incasso del titolo ad opera di un soggetto terzo rimasto ignoto, in seguito in favore del reale beneficiario.

2. La Corte d'appello di Torino rigettava l'impugnazione proposta da U.A. s.p.a. avverso tale statuizione, rilevando – fra l'altro e per quanto qui di interesse – che l'appellante, su cui gravava il relativo onere probatorio in conseguenza della proposizione di una domanda di risarcimento, non aveva offerto “la prova dell'effettivo danno, posto che non risulta che sia stato emesso un secondo titolo di pagamento”.

3. Per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 10 aprile 2018, ha proposto ricorso U.A. s.p.a. prospettando un unico motivo di doglianza, al quale ha resistito con controricorso P.I. s.p.a..

Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c..

Considerato in diritto che:

4. Il motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 43, L. ass., artt. 1176 e 2697 c.c., anche in relazione all'art. 115 c.p.c., nonché l'omesso esame di un fatto decisivo e discusso  fra le parti, in quanto il danno patito dalla compagnia - in tesi di parte ricorrente - non si concretizzava nella circostanza, eventuale, di aver reiterato il pagamento in favore del vero creditore, nel senso erroneamente ritenuto dalla Corte di merito, ma nel fatto di aver perso la provvista presso la banca trattaria.

La compagnia, quindi, non doveva fornire la prova di aver eseguito un secondo pagamento in favore del beneficiario, poiché il pagamento effettuato in favore di un soggetto non legittimato, non liberando il debitore nei confronti del vero creditore, era di per sé idoneo a identificare il danno, che si concretizzava nella perdita della provvista corrispondente all'importo portato dal titolo.

5. Il motivo è fondato.

Tanto il primo giudice, quanto la Corte di merito hanno ritenuto che sull'originaria attrice gravasse l'onere di dimostrare il fatto costitutivo della propria domanda risarcitoria, da individuarsi nella necessaria esecuzione di un secondo esborso della medesima somma in favore del reale beneficiario dell'assegno di traenza, a seguito del precedente pagamento in favore di un soggetto diverso dal prenditore indicato nel titolo.

Ora, l'accoglimento della domanda di rimborso proposta dal traente o dal richiedente nei confronti della banca trattaria o negoziatrice, di natura risarcitoria (cfr. Cass., Sez. U., 14712/2007), presuppone la prova del danno, che tuttavia, nel caso di assegno di traenza emesso dalla banca trattaria a fronte della costituzione della relativa provvista da parte del richiedente, non postula la dimostrazione dell'avvenuta effettuazione di un nuovo pagamento in favore del prenditore, potendo essere ravvisato nella mera perdita dell'importo versato o addebitato, a causa dell'indebito pagamento del titolo; l'emissione e la spedizione di quest'ultimo non comportano, infatti, il trasferimento della titolarità del predetto importo in favore del beneficiario, il quale ne acquista la disponibilità giuridica soltanto a seguito del pagamento o dell'accreditamento effettuato dalla banca (v. Cass., Sez. U., 9769/2020, Cass. 20911/2018, Cass. 6291/2008).

Pertanto, nel caso dell'assegno di traenza pagato dalla banca negoziatrice a persona diversa dal prenditore il danno consegue alla perdita delle risorse che erano state rese disponibili per costituire la necessaria provvista presso l'istituto di credito che aveva autorizzato il beneficiario a sottoscrivere il titolo.

Al fine di individuare la responsabilità di cui all'art. 43, comma 2, L.a. non occorre, quindi, la prova del rinnovo del pagamento da parte dell'emittente o di chi aveva costituito la provvista, essendo invece sufficiente che risulti dimostrato l'addebito a questi ultimi dell'importo dell'assegno pagato dalla banca negoziatrice in favore di un soggetto che non era legittimato, senza alcuna correlata estinzione del debito verso il reale beneficiario, nei confronti del quale la banca emittente o il terzo che abbia costituito la provvista rimangono ancora obbligati. 

6. La sentenza impugnata andrà dunque cassata, con rinvio della causa alla Corte distrettuale, la quale, nel procedere al suo nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Torino in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma in data 22 marzo 2022.

©2022 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472