LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 11812/2019 proposto da:
T.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 3, presso lo studio dell’avvocato MANUELA TRALDI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MICHELE GIUSEPPE VIETTI, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
LIGESTRA DUE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DONIZETTI 7, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE FRISINA, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
nonché
MINISTERO ECONOMIA FINANZE, elettivamente domiciliato in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVICATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1881/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 23/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Lette le memorie del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Lette le memorie delle parti;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso conformemente alle memorie scritte;
Sentiti gli avv. T.S., per delega dell’avvocato Michele Giuseppe Vietti, e l’avv. Manuela Traldi per il ricorrente, l’Avvocato Marrone per il Ministero dell’Economia e delle Finanze, e l’avvocato Pasquale Frisina per Ligestra Due S.r.l..
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. L’avv. T.S. ha adito il Tribunale di Roma, esponendo di aver ricevuto incarico dall’Ispettorato Generale per la liquidazione degli Enti Disciolti del Ministero del Tesoro, ora Ministero dell’economia e delle finanze, per le attività di difesa svolte in un rilevante numero di controversie civili, penali ed amministrative riguardanti enti pubblici in liquidazione; che, con convenzione del 19.9.2000, le parti avevano stabilito un compenso in favore del ricorrente pari agli onorari massimi previsti dalla tariffa per le cause di particolare complessità, agli onorari medi per quelle importanti e complesse ed agli onorari compresi tra il minimo ed il massimo per quelle ordinaria complessità, salvo poi rinegoziarli con la successiva convenzione del 18.3.2002, stabilendo l’applicazione degli onorari minimi, salvo che per le liti conclusesi favorevolmente per l’ente, senza nulla prevedere per l’ipotesi di revoca del mandato. Intervenuta detta revoca in data 30.5.2002, il ricorrente con citazione del 22 marzo 2006 aveva chiesto il saldo di diciannove parcelle, per complessivi Euro 67.223,32, facendo riferimento per tutte ai valori medi della tariffa professionale, ed instando per il pagamento della differenza, rispetto a quanto già ricevuto.
Nella resistenza del Ministero, il Tribunale di Roma con la sentenza n. 17229/2011 accoglieva parzialmente la domanda, liquidando la somma di Euro 19.064,34, oltre interessi legali.
Avverso tale sentenza ha proposto appello principale l’avv. T. e la sentenza è stata separatamente impugnata anche dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché da Ligestra Due S.r.l., quale liquidatore dell’Ente Nazionale Cellulosa e Carta.
Riunite le impugnazioni, la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 1881 del 23 marzo 2018, ha accolto il primo motivo di appello di Ligestra Due ed, in riforma della sentenza appellata, ha dichiarato inammissibile la domanda dell’avv. T., dichiarando assorbiti gli altri motivi di appello della società, nonché gli appelli proposti dal Ministero e dal T..
In primo luogo, disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’appello del professionista, rigettava l’eccezione di difetto di legittimazione ad impugnare in capo a Ligestra Due, alla luce della propria giurisprudenza, avendo già in numerose occasioni chiarito che la società era il nuovo liquidatore dell’ENCC, essendo subentrata ex lege nella gestione liquidatoria, in precedenza affidata al Ministero, che proprio in tale veste aveva inizialmente resistito alla domanda del T..
Reputava, tuttavia, che avesse carattere assorbente il motivo di appello con il quale si lamentava l’abusivo frazionamento del credito da parte dell’avv. T..
Questi nel 2000 aveva ricevuto l’incarico di difendere la gestione liquidatoria in numerose controversie, in virtù delle richiamate convenzioni del 2000 e del 2002.
A seguito della revoca dell’incarico per circa 440 difese, aveva intentato una serie di giudizi (come comprovato dalla stessa elencazione contenuta in citazione e dal richiamo alle numerose sentenze intervenute) finalizzati a conseguire il pagamento della differenza tra quanto già percepito e quanto invece ritenuto dovuto.
Il credito complessivo vantato dal T. era stato quindi frazionato in numerosi giudizi, e nella vicenda in esame, dei quattrocento incarichi ricevuti, ne erano stati azionati solo 19. Ricorreva, quindi, un’ipotesi di abusivo frazionamento del credito, come precisato dalla stessa giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, trattandosi di condotta contraria ai doveri di buona fede e correttezza nonché ai doveri inderogabili di solidarietà di cui all’art. 2 Cost..
A tal fine è stata data una lettura in chiave evolutiva dell’art. 88 c.p.c., dovendosi escludere che sia qualificabile come giusto un comportamento processuale, quale quello posto in essere dal T., che abbia determinato la disarticolazione dell’unità sostanziale del rapporto obbligatorio, ancorché ciò avvenga nella fase patologica dell’azione giudiziaria.
Ne’ rileva che la proposizione delle diverse domande sia contestuale o successiva, in quanto si realizza in ogni caso un abuso del processo.
Ciò determinava quindi il rilievo dell’originaria improponibilità della domanda di condanna, con il conseguente assorbimento di tutti gli altri motivi e degli appelli proposti dal professionista e dal Ministero.
T.S. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza d’appello sulla base di sedici motivi.
Ligestra Due S.r.l. ha resistito con controricorso.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha a sua volta resistito con controricorso.
Il Pubblico Ministero ha depositato memorie in prossimità dell’udienza.
Anche le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza.
2. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 112,88 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4 e artt. 2230,2232 c.c., per fraintendimento delle azioni/domande proposte dallo studio nei confronti del MEF.
Si deduce che sia contraria al vero l’affermazione della Corte d’Appello secondo cui il T. avrebbe intrapreso una serie di giudizi tutti scaturenti dalla revoca degli incarichi inizialmente ricevuti.
Si deduce che in realtà il ricorrente era stato costretto ad agire per ricevere la differenza tra quanto ricevuto e quanto invece effettivamente dovuto.
Ne deriva che è erronea l’affermazione circa la violazione dei principi di correttezza e buona fede, e ciò in quanto le domande proposte non attengono al pagamento delle differenze tra gli onorari già liquidati al minimo e quelli dovuti in base alle percentuali intermedie, ma all’omesso pagamento di alcune attività sulla base delle generiche contestazioni della controparte.
Ne consegue, inoltre, che ricorre la violazione dell’art. 112 c.p.c., sicché non sussistendo la violazione dell’art. 88 c.p.c., risulta negato anche il diritto del professionista al compenso.
Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 112,88 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4, in difetto di credito liquido ed esigibile.
Si deduce che la sentenza impugnata ha fatto riferimento a Cass. n. 9398/2017, che però concerne una fattispecie diversa da quella in esame, il che implica la violazione dell’art. 88 c.p.c..
I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono inammissibili.
La decisione della Corte d’Appello qui impugnata è conforme a diritto, sulla base del principio enunciato da Cass. Sez. U., 16/02/2017, n. 4090, secondo il quale le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, – sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell’identica vicenda sostanziale le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, e, laddove ne manchi la corrispondente deduzione, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex art. 183 c.p.c., riservando, se del caso, la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex art. 101 c.p.c., comma 2.
Il principio, che si richiama a quanto affermato da Cass. S.U. n. 27326/2007, è stato di recente ribadito, proprio in relazione ad una vicenda che presenta evidenti tratti di similitudine con quella in esame, essendosi infatti confermato che le domande relative a diritti di credito analoghi per oggetto e per titolo, benché fondati su differenti fatti costitutivi, non possono essere proposte in giudizi diversi, quando i menzionati fatti costitutivi si inscrivano in una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, caratterizzante la concreta vicenda da cui deriva la controversia, salvo che l’attore abbia un interesse oggettivo – il cui accertamento compete al giudice di merito – ad azionare in giudizio solo uno ovvero alcuni dei crediti sorti nell’ambito della suddetta relazione unitaria. La violazione dell’enunciato divieto processuale è sanzionata con l’improponibilità della domanda, ferma restando la possibilità di riproporre in giudizio la domanda medesima, in cumulo oggettivo, ex art. 104 c.p.c., con tutte le altre domande relative agli analoghi crediti sorti nell’ambito della menzionata relazione unitaria (nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che, relativamente ad un giudizio attivato da un avvocato nei confronti del proprio cliente, per il pagamento dei compensi relativi all’assistenza legale prestata in favore di questi e maturati nel contesto di un più ampio e pluriennale rapporto esistente tra le parti, aveva escluso la ricorrenza di un’ipotesi di frazionamento del credito, sul solo presupposto dell’inesistenza di un incarico unitario, così Cass. n. 14143/2021).
Il motivo di ricorso per come formulato si palesa inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., n. 1, avendo il giudice di merito deciso la vicenda in conformità della giurisprudenza di questa Corte, senza che i motivi proposti offrano elementi per dissentire dagli stessi.
La sentenza gravata ha, infatti, riscontrato la riconducibilità delle varie domande di pagamento, separatamente proposte dal T., alla originaria decisione del MEF di affidare allo stesso gli incarichi relativi al contenzioso afferente alla gestione liquidatoria dell’ENCC, ed alle conseguenze derivanti dalla successiva revoca di tutti gli incarichi, riscontrando quindi in fatto che le varie azioni erano ricollegate ad un rapporto unitario. Ha, inoltre, ritenuto che non vi fossero serie ragioni tali da denotare un apprezzabile interesse alla proposizione frazionata delle domande di condanna, come invece accaduto. La censura del ricorrente si risolve, da un lato, nella negazione dei fatti per come accertati dal giudice di appello, nella parte in cui si sostiene che in realtà l’azione proposta in questa sede non atterebbe alla richiesta di pagamento delle differenze tra i compensi liquidati al minimo tariffario e quelli invece pretesi in base ai valori medi – il che già denota come la critica investa evidentemente un apprezzamento di fatto – ma, dall’altro lato, è contraddetta dalla stessa esposizione dei fatti in ricorso, laddove a pag. 12 si ricorda che la proposizione della domanda era appunto volta a conseguire la detta differenza, non potendosi però ritenere che il fatto che il Tribunale avesse liquidato i compensi in base ai valori medi, e che il giudizio di appello vertesse solo su alcune prestazioni non riconosciute, abbia determinato un mutamento della domanda originaria, che resta invece proprio quella correttamente individuata dal giudice di appello.
3. Il terzo motivo di ricorso denuncia “la violazione degli artt. 329 e 324 c.p.c. e art. 2909 c.c., per i giudicati insorti dalle sentenze del Tribunale di Roma n. 24986/2010 e dalle ulteriori 11 sentenze definitive e dalle 10 sentenze definitive per il capo e dalle 2 sentenze della Corte d’Appello di Roma”.
Si deduce che la sentenza n. 24986/2010 del Tribunale, prendendo atto del giudicato di cui alla sentenza dello stesso Tribunale n. 2465/2005, ha liquidato gli onorari secondo i valori medi, statuendo in tal modo il diritto dello studio a percepire le somme in tale misura.
Tutte le numerose sentenze richiamate hanno statuito allo stesso modo, il che ha determinato l’insorgere di giudicati panprocessuali.
Il quarto motivo denuncia la valenza panprocessuale dei giudicati ex art. 324 e 329 c.p.c. e art. 2909 c.c., insorti dalle sentenze n. 2465/2006 e n. 5614/09 relative al medesimo contratto di patrocinio del 19/9/2000 denominato Convenzione e dalle sentenze definitive da queste informate.
Si sostiene che la richiamata convenzione, per effetto del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Roma n. 2465/2005 e di numerose successive decisioni, ha valenza panprocessuale quanto alle modalità di liquidazione dei compensi.
Il tredicesimo motivo denuncia la violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e art. 2909 c.c., quanto all’erroneità della sentenza impugnata in ordine al contenuto della sentenza n. 2406/2005. Si deduce che la Corte d’Appello avrebbe erroneamente negato la valenza di giudicato panprocessuale di tale sentenza.
I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono inammissibili in quanto non colgono l’effettiva ratio che è alla base della sentenza impugnata.
La Corte d’Appello, in accoglimento del primo motivo dell’appello della Ligestra Due ha ritenuto avere carattere assorbente il profilo di improponibilità della domanda di condanna per l’abusivo frazionamento del credito, senza quindi in alcun modo procedere alla disamina del merito delle domande, e ciò in quanto l’impossibilità di procedere al frazionamento del credito, a monte, precludeva anche la possibilità di vagliare le modalità in base alle quali procedere alla liquidazione delle pretese spettanze del T..
Manca quindi una decisione in merito alla corretta interpretazione delle convenzioni intercorse tra il MEF ed il ricorrente, di tal che risulta priva di pertinenza rispetto al contenuto della decisione impugnata la denuncia circa la violazione del giudicato sulla corretta esegesi delle convenzioni richiamate.
4. Il quinto motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., per la denegata condanna del MEF ai danni per ritardato pagamento ex art. 1224 c.c., comma 2, quale giudicato panprocessuale insorto dalla sentenza n. 474/2011.
Si deduce che tale sentenza aveva accolto la domanda di danni ex art. 1224 c.c., comma 2, del T., passando in cosa giudicata, il che ne imponeva l’applicazione anche nel caso in esame.
Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni addotte a fondamento della declaratoria di inammissibilità dei motivi di cui al capo che precede, non essendosi avveduto il ricorrente che la sentenza impugnata si è arrestata alla preliminare declaratoria di improponibilità della domanda per violazione del principio di abusivo frazionamento del credito, senza quindi verificare la effettiva sussistenza della pretesa creditoria azionata, conclusione questa che ha in radice escluso che dovesse essere anche esaminata l’eventuale ricorrenza del maggior danno di cui dell’art. 1224 c.c., comma 2.
5. Il sesto motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., per la negazione degli insorti giudicati panprocessuali statuenti la non applicabilità della L. n. 14 del 2009 alla convenzione e la carenza di legittimazione della Ligestra, essendo quindi erronea l’affermazione circa il subentro della Ligestra al MEF, e la sua legittimazione per la convenzione.
Il settimo motivo denuncia la violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., per la negazione degli insorti giudicati panprocessuali statuenti la non applicabilità della L. n. 14 del 2009, alla convenzione.
Si richiamano le sentenze n. 4974/09, 4908/09, 13180/10, 25555/10, 25576/10 e 985/11 del Tribunale di Roma che avrebbero statuito con efficacia panprocessuale l’inapplicabilità della L. n. 14 del 2009 e l’esclusiva titolarità del MEF.
I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono inammissibili.
Infatti, rilevato che quanto alla pretesa inapplicabilità della limitazione di responsabilità di cui alla L. n. 14 del 2009, valgono considerazioni analoghe a quelle mosse per rilevare l’inammissibilità dei motivi da 3 a 5 e del motivo n. 13, stante la carenza di una decisione sul merito della controversia e quindi sulla possibilità di applicare o meno la detta limitazione di responsabilità del debitore, quanto invece al difetto di legittimazione della Ligestra, e con riserva di meglio chiarire il punto in occasione della disamina dei successivi motivi, il ricorrente invoca in maniera inammissibile una serie di giudicati che avrebbero escluso il subentro della detta società al MEF.
Occorre a tal fine evidenziare che il ricorso appare connotato da una alquanto confusionaria esposizione delle intricate vicende processuali intervenute tra le parti, assumendo in maniera del tutto apodittica l’esistenza di innumerevoli giudicati, sostenendosi nello sviluppo dello stesso ricorso che il giudicato su ogni possibile questione oggetto del contenzioso tra le parti, si sarebbe formato sol perché in relazione ad alcune domande di condanna sarebbe intervenuta una pronuncia passata in cosa giudicata.
In molti casi pur riferendosi dell’esistenza di un giudicato, si omette però di produrre la sentenza con la relativa attestazione di cancelleria (si veda al riguardo, ex multis Cass. n. 20974/2018, secondo cui affinché il giudicato esterno possa fare stato nel processo è necessaria la certezza della sua formazione, che deve essere provata, pur in assenza di contestazioni, attraverso la produzione della sentenza munita del relativo attestato di cancelleria).
In altri casi addirittura si pretende la formazione di un giudicato sol perché, secondo la personale ricostruzione della parte, la sentenza, ancorché gravata di impugnazione, tuttora pendente, non sarebbe stata interessata da impugnazione per alcune sue non meglio individuate parti, con la formazione quindi di pretesi giudicati interni.
In altri casi ancora si richiama con efficacia di giudicato delle sentenze che per la data della loro pronuncia è altamente improbabile che possano essersi occupate di questioni giuridiche (quale ad esempio quello della efficacia della L. n. 14 del 2009, sui giudizi pendenti), il che rende inverosimile che possano costituire un giudicato esterno spendibile a tal fine.
In ogni caso non va trascurato che secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 12671/2021), se è vero che l’interpretazione del giudicato esterno può essere effettuata anche direttamente dalla Corte di cassazione con cognizione piena, ciò è consentito purché il giudicato sia riprodotto nel ricorso per cassazione, in forza del principio di autosufficienza di questo mezzo di impugnazione, con la conseguenza che, qualora l’interpretazione che abbia dato il giudice di merito sia ritenuta scorretta, il ricorso deve riportare il testo del giudicato che si assume erroneamente interpretato, con richiamo congiunto della motivazione e del dispositivo, atteso che il solo dispositivo non può essere sufficiente alla comprensione del comando giudiziale (in senso conforme Cass. n. 12496/2020, secondo cui non è a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione o ad un riassunto sintetico della stessa; Cass. n. 15737/2017; Cass. n. 17576/2016; Cass. n. 889/2015).
La formulazione del ricorso con il continuo ed insistente richiamo all’esistenza di precedenti giudicati panprocessuali non appare rispettosa di tali principi, anche ove intesi in maniera meno rigorosa, mancando, al di là del riferimento al fatto che la decisione abbia avuto ad oggetto una domanda di condanna del ricorrente nei confronti del MEF, un sia pur sintetico richiamo alle questioni dibattute, anche al fine di poter effettivamente riscontrare, come risulta insito nella difesa del ricorrente, che le sentenze emesse contenessero una necessaria ed implicita decisione anche sulle questioni per le quali si invoca il giudicato esterno.
Peraltro, ove si invochi l’esistenza di giudicati che si assumono formatisi antecedentemente alla sentenza qui impugnata, essi potrebbero dar luogo ad un vizio denunciabile per cassazione ex art. 360 c.p.c. (ciò che il ricorrente fa ipotizzando un error in procedendo per omessa pronuncia) solo specificando di aver all’uopo proposto una apposita eccezione di giudicato esterno davanti alla Corte d’appello, eccezione rimasta poi trascurata dai giudici di merito. Al contrario, l’omesso rilievo d’ufficio del giudicato esterno nel giudizio che ha pronunciato la sentenza impugnata dà luogo all’ipotesi di revocazione prevista dall’art. 395 c.p.c., n. 5, dovendosi intendere l’inciso esistente in tale disposizione “purché la sentenza non abbia pronunciato sulla relativa eccezione” nel senso, appunto, che si versa nell’ambito della revocazione se si siano verificati l’omessa proposizione dell’eccezione o l’omesso rilievo d’ufficio del giudicato stesso (cfr. Cass. Sez. Unite, 20 ottobre 2010, n. 21493; Cass. Sez. 1, 14 marzo 1996, n. 2131).
Perché sia poi ammissibilmente denunciato per cassazione ex art. 360 c.p.c., la violazione di un giudicato esterno perpetrato dalla sentenza impugnata, occorre altresì che il ricorrente indichi quale affermazione contenuta nella decisione da cassare si ponga in contrasto con la portata della pregressa res iudicata, non potendosi devolvere alla Suprema Corte di riesaminare officiosamente ogni statuizione contenuta nella prima in rapporto ad ogni statuizione contenuta nella seconda.
6. L’ottavo motivo denuncia la violazione dell’art. 11 preleggi, per il dichiarato subentro della Ligestra al MEF ex art. 110 c.p.c., anche per la convezione di patrocinio e per i suoi contenziosi.
Si assume che la L. n. 14 del 2009, agli art. 41, comma 16 ter, sexies ed octies, aveva precluso il subentro di Ligestra al MEF per le controversie oggetto di causa, non potendosi reputare che la norma potesse operare in maniera retroattiva.
Il nono motivo denuncia la conseguente violazione degli artt. 81,99,101,110,167 e 323 c.p.c., per l’inammissibilità dell’appello ed erroneità delle accolte domande della Ligestra per carenza di legittimazione ex lege n. 14 del 2009.
Si contesta la conclusione del giudice di appello secondo cui la società sarebbe subentrata al MEF, riferendosi in maniera generica di una valenza panprocessuale degli insorti giudicati.
Il decimo motivo denuncia la violazione degli artt. 112,100,101,105,106,167,183 e 268 c.p.c., in difetto di proposizione di domande/azioni ex lege n. 14 del 2009, nel primo grado di giudizio, con inammissibilità dei relativi gravami ed erroneità delle accolte domande del MEF e della Ligestra, rilevabile d’ufficio.
Si deduce che l’appello della Ligestra si appuntava sull’applicabilità della L. n. 14 del 2009, alle convezioni di patrocinio oggetto di causa ma senza tenere conto del fatto che la società non si era costituita in primo grado, con la conseguenza che la Corte d’Appello avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità del gravame.
L’undicesimo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 345 e 112 c.p.c., per la novità delle domandelazioni ex lege n. 14 del 2009, con inammissibilità dei gravami ed erroneità delle accolte domande, rilevabile d’ufficio.
Anche al riguardo si richiama l’efficacia panprocessuale di non meglio specificati giudicati.
Il dodicesimo motivo denuncia la violazione degli artt. 112,100,110,342 e 91 c.p.c., per omessa pronuncia sulla dichiarata legittimazione del MEF ex lege n. 14 del 2009, con erroneità anche della condanna alle spese di soccombenza.
Si lamenta che erroneamente è stata affermata la legittimazione della società in appello, senza che la sentenza si sia pronunciata sulla legittimazione del MEF, traendo da tale erronea conclusione anche la conseguente erronea condanna alle spese del ricorrente.
I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono inammissibili.
Gli stessi nel loro insieme mirano, sia pure in maniera non del tutto esplicita, a contestare la conclusione della Corte d’Appello secondo cui Ligestra Due sarebbe stata munita di legittimazione a proporre appello averso la sentenza che in primo grado aveva visto contrapposto il T. al solo MEF, traendosi da tale assunto la conseguenza dell’inammissibilità dello stesso appello.
Rileva il Collegio che la sentenza impugnata, a pag. 6, ha espressamente esaminato la questione (il che rende evidente come sia insussistente la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c.), facendo rinvio alla motivazione di precedenti della stessa Corte d’Appello, nei quali la legittimazione della Ligestra era stata tratta dall’assunzione della veste di liquidatore dell’ENCC, stante il subentro nell’analogo ruolo in precedenza ricoperto dal MEF, che in tale qualità era stato appunto evocato in giudizio da parte del ricorrente.
Attesa l’inammissibilità del richiamo all’esistenza di precedenti giudicati, e ciò per le segnalate violazioni di carattere formale del ricorso, privo sia della puntuale allegazione dei giudicati, secondo i requisiti formali imposti dalla legge, sia per le evidenti carenze di contenuto del ricorso, che non reca alcuna, sia pure sintetica, individuazione dei passi delle sentenze asseritamente passate in giudicato che avrebbero risolto espressamente la questione de qua, e cioè quella relativa alla legittimazione della Ligestra ad intervenire nei giudizi inizialmente intentati nei confronti del MEF, rileva la Corte che le critiche complessivamente sviluppate dal ricorrente non si confrontano affatto con la decisione impugnata.
Manca, infatti, una specifica contestazione del ragionamento svolto al riguardo dalla Corte d’Appello e precisamente della idoneità delle vicende normative a determinare il subentro della società nella veste di liquidatore, e come tale di soggetto legittimato ad intervenire in appello nonché a proporre autonoma impugnazione ex art. 111 c.p.c.. La sentenza impugnata ha nella sostanza ritenuto che l’acquisto della qualità di liquidatore da parte della società in vece del MEF, e nel corso del giudizio, fosse assimilabile ad una vicenda di successione a titolo particolare, e che pertanto la stessa società fosse legittimata, non solo ad intervenire, ma anche a promuovere autonomo appello, come appunto previsto dalla norma ora richiamata.
Ritiene il Collegio che risulta in ogni caso utile succintamente riepilogare le vicende relative alla soppressione e liquidazione dell’Ente Nazionale Cellulosa e Carta.
La L. 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, dispose la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale. In forza di tale legge all’ente in liquidazione si sostituì un apposito organo statale, il quale agiva come branca dell’amministrazione dello Stato con propria soggettività istituzionale e non come organo dell’ente soppresso (arg. da Cass. Sez. L, 23/06/1983, n. 4321; Cass. Sez. L, 03/03/1984, n. 1511; Cass. Cass. Sez. L, 30/03/1984, n. 2142).
Dell’ente in questione, posto in liquidazione con il D.L. n. 513 del 1994, conv. in L. n. 595 del 1994, ne è stata poi disposta la soppressione con il successivo D.L. n. 240 del 1995, conv. in L. n. 337 del 1995.
Con il decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 4 maggio 2000 (in Gazz. Uff., 15 maggio, n. 111), è stato avocato all’Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti il compito di procedere alle residue operazioni liquidatorie dell’Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (liquidazione unificata E.N.C.C. e società controllate), e tale Ispettorato ha appunto concluso con l’avv. T. le due convenzioni del 2000 e del 2002 (il che consente di affermare che si tratti di atti posti in essere non già dal MEF in proprio, ma sempre nella veste di soggetto incaricato per legge della liquidazione dell’ENCC e delle sue controllate).
Con il D.L. n. 63 del 2002, art. 9, conv. in L. n. 112 del 2002, al comma 1 bis, lett. c), è stato previsto che: “ferma restando la titolarità, in capo al Ministero dell’economia e delle finanze, dei rapporti giuridici attivi e passivi, la gestione della liquidazione nonché del contenzioso può essere da questo affidata ad una società, direttamente o indirettamente controllata dallo Stato, scelta in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato. La società può avvalersi anche dell’assistenza, della rappresentanza e della difesa in giudizio dell’Avvocatura dello Stato alle stesse condizioni e con le stesse modalità con le quali se ne avvalgono, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni dello Stato. E’, altresì, facoltà della società di procedere alla revoca dei mandati già conferiti. La società esercita ogni potere finora attribuito all’Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Sulla base di criteri di efficacia ed economicità e al fine di eliminare il contenzioso pendente, evitando l’instaurazione di nuove cause, la società può compiere qualsiasi atto di diritto privato, ivi incluse transazioni relative a rapporti concernenti differenti procedure di liquidazione, cessioni di aziende, cessioni di crediti in blocco pro soluto e rinunce a domande giudiziali. Sulle transazioni la società può chiedere il parere all’Avvocatura dello Stato. La società può anche rinunciare a crediti al di fuori delle ipotesi previste della citata L. n. 1404 del 1956, art. 9, comma 3. In base ad una apposita convenzione, sono disciplinati i rapporti con il Ministero dell’economia e delle finanze e, in particolare, il compenso spettante alla società, i profili contabili del rapporto, nonché le modalità di rendicontazione e di controllo”.
Tale società, con D.M. 27 settembre 2004, è stata individuata in Fintecna Spa (essendosi poi provveduto alla soppressione del citato Ispettorato Generale per la liquidazione degli enti disciolti, con la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 89).
Con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 20 giugno 2007 (in Gazz. Uff., 21 luglio, n. 168), a far data dal 1 dicembre 2007 sono state avocate al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed affidate alla Fintecna S.p.A., le residue operazioni liquidatorie dell’Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, aggiungendosi al comma 4 dell’articolo unico di tale decreto che lo Stato, ai sensi della L. 15 giugno 2002, n. 112, art. 9, comma 1-ter, rispondeva, comunque, delle passività nei limiti dell’attivo della liquidazione dell’Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.
E’ poi intervento, il D.L. n. 207 del 2008, art. 41, comma 16 octies, conv. nella L. n. 14 del 2009, che con una specifica previsione dettata per la liquidazione dell’ENCC, ha previso che “Allo scopo di accelerare e razionalizzare la prosecuzione delle liquidazioni dell’Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta (E.N.C.C.), della LAM.FOR. s.r.l. e del Consorzio del Canale Milano Cremona Po, la società Fintecna o società da essa interamente controllata ne assume le funzioni di liquidatore. Per queste liquidazioni lo Stato, ai sensi del D.L. 15 aprile 2002, n. 63, art. 9, comma 1-ter, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 giugno 2002, n. 112, risponde delle passività nei limiti dell’attivo della singola liquidazione. Al termine delle operazioni di liquidazione, il saldo finale, se positivo, viene versato al bilancio dello Stato. Il Ministero dell’economia e delle finanze, con apposito decreto, determina il compenso spettante alla società liquidatrice, a valere sulle risorse della liquidazione (giova a tal fine ribadire, atteso l’erroneo riferimento compiuto dalla difesa del ricorrente anche alle previsioni dell’art. 41, comma 16 ter, ora richiamato, che le corrispondenti previsioni sono inapplicabili agli enti espressamente richiamati dal comma 16 octies, tra cui rientra anche l’ENCC, per il quale la procedura di liquidazione è destinata a protrarsi secondo la specifica disciplina ivi dettata). Infine, con D.M. 11 novembre 2009, la società cui sono state attribuite le funzioni di liquidatore è stata individuata nella Ligestra Due S.r.l..
Così riassunte le vicende di cui alla gestione liquidatoria del soppresso ENCC, trova conferma l’assunto che le convenzioni del 2000 e del 2002 vennero concluse dal MEF nella veste di soggetto incaricato della liquidazione, qualità questa che, a seguito del decreto dell’11 novembre 2009, è stata assunta dalla Ligestra Due.
La critica complessivamente sviluppata dal T. non tiene in alcun modo conto di tale ricostruzione, ma si appunta sul solo fatto che la società non avesse preso parte al giudizio di primo grado (sebbene l’attribuzione della qualità di liquidatore sia intervenuta solo nel corso del processo, inizialmente instaurato dallo stesso ricorrente nei confronti del MEF per la ricordata qualità di soggetto officiato del compito di procedere alla liquidazione dell’ENCC), traendo da questa sola circostanza la conclusione del difetto di legittimazione dell’appellante.
La censura risulta quindi del tutto aspecifica e come tale si rivela inammissibile, non senza dimenticare che il motivo di appello che è stato accolto dalla Corte distrettuale, lungi dall’implicare la proposizione di una domanda nuova, sollecitava solo il riscontro delle condizioni di ammissibilità della domanda originaria, che è appunto rimesso al rilievo anche d’ufficio del giudice.
7. Il quattordicesimo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 167 c.p.c., comma 1, per avere ritenuto rilevanti delle generiche contestazioni della controparte, con la violazione altresì dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., in merito all’assunta carenza di prova delle prestazioni di cui alle azionate parcelle, nonché degli artt. 324 e 329 c.p.c., per insorti giudicati.
Si deduce che la sentenza del Tribunale, in violazione dell’art. 112 c.p.c., ritenendo sufficienti delle generiche contestazioni della controparte, aveva negato alcune delle prestazioni per le quali era sollecitato il pagamento, trascurando tuttavia la necessità di una specifica contestazione come imposto dalla riforma dell’art. 167 c.p.c..
Il motivo è inammissibile in quanto non si confronta con il tenore della decisione gravata, che ha in radice escluso, stante il riscontro dell’abusivo frazionamento del credito, il diritto del ricorrente a richiedere il compenso tramite la proposizione di plurime domande aventi un collegamento alla medesima vicenda fattuale.
Ne deriva che la statuizione del Tribunale, che aveva ritenuto di distinguere nell’ambito della complessiva richiesta attorea, alcune voci per le quali si imponeva una specifica prova da parte del ricorrente, risulta ormai travolta e che il rigetto risiede non più nell’accoglimento delle contestazioni mosse dal convenuto, quanto, in maniera ben più radicale, nel riscontro dell’improponibilità della domanda per la violazione dei canoni di buona fede e correttezza.
8. il quindicesimo motivo di ricorso lamenta il mancato accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c., già avanzata in sede di merito.
Il sedicesimo motivo lamenta la violazione dell’art. 91 c.p.c., sul presupposto che, stante l’accoglimento dei precedenti motivi di ricorso, sussiste la soccombenza delle controparti, che sono quindi tenute al pagamento delle spese di lite.
I motivi, che vanno congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono del pari inammissibili, in quanto evidentemente presuppongono l’accoglimento dei precedenti motivi di ricorso, di cui è stata invece scrutinata l’inammissibilità, il che denota, attesa la conferma della soccombenza del ricorrente, come non vi sia spazio alcuno né per la condanna ex art. 91 c.p.c., delle controparti, né per l’accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c..
9. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, dovendo le spese essere regolate quanto ai controricorrenti, in base al principio di soccombenza, come da dispositivo che segue.
Non ricorrono tuttavia i presupposti per la condanna del ricorrente per responsabilità processuale aggravata.
10. Va altresì disposta, conformemente alla richiesta dell’Avvocatura dello Stato, in quanto in contrasto con la previsione dell’art. 89 c.p.c., la cancellazione delle seguenti parole di cui alla pag. 3 delle memorie dell’avv. T.: “…. evidenziandosi la dolosa falsità delle contradditorie e non vere argomentazioni svolte di concerto dalla Ligestra / Fintecna e dal MEF/Avv. Marrone”;
11. Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna T.S. al rimborso delle spese del presente giudizio in favore dei controricorrenti, che liquida, per Ligestra Due S.r.l., in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,0 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge, e per il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in Euro 4.000,00, oltre spese prenotate a debito;
Ordina la cancellazione delle seguenti parole di cui alla pag. 3 delle memorie dell’avv. T.: “…. evidenziandosi la dolosa falsità delle contradditorie e non vere argomentazioni svolte di concerto dalla Ligestra / Fintecna e dal MEF/ Avv. Marrone”;
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2022
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