Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.3736 del 07/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2183/2020 R.G., proposto da:

Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

– ricorrente –

contro

T.N., rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Claudio Preziosi, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento;

– controricorrente –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania – Sezione Staccata di Salerno il 5 giugno 2019 n. 4966/04/2019, notificata il 31 ottobre 2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14 dicembre 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

RILEVATO

CHE:

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dal Commissione Tributaria Regionale della Campania – Sezione Staccata di Salerno il 5 giugno 2019 n. 4966/04/2019, notificata il 31 ottobre 2019, che, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di iscrizione ipotecaria su immobili conferiti in fondo patrimoniale a garanzia del credito derivante da cartella di pagamento, in dipendenza dell’irrogazione di sanzione pecuniaria per violazione in materia di imposte sui redditi, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti di T.N. avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno il 22 dicembre 2016 n. 1887/02/2016, con compensazione delle spese di lite. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto della estraneità del debito tributario ai bisogni familiari. T.N. si è costituito con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. Il controricorrente ha depositato memoria, con la quale ha reiterato l’eccezione di efficacia riflessa del giudicato formatosi sull’annullamento dell’atto presupposto (vale a dire, l’atto di contestazione ed irrogazione della sanzione pecuniaria, sul quale la cartella di pagamento – posta a base dell’iscrizione ipotecaria – era fondata).

CONSIDERATO

CHE:

Con unico motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 170 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che il debito tributario per le sanzioni pecuniarie non fosse riconducibile ai bisogni familiari e che, pertanto, l’ipoteca non fosse iscrivibile sugli immobili vincolati al fondo patrimoniale.

Ritenuto che:

1. Va premesso, ancorché non sia stato oggetto di contestazione tra le parti, che le controversie aventi ad oggetto il provvedimento di iscrizione di ipoteca su immobili, cui l’amministrazione finanziaria può ricorrere in sede di riscossione delle imposte sul reddito, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 appartengono alla giurisdizione del giudice tributario in ragione della natura tributaria dei crediti garantiti dall’ipoteca, senza che possa avere rilievo la destinazione dei beni a fondo patrimoniale (Cass., Sez. Un., 16 gennaio 2015, n. 641; Cass., Sez. 6-5, 21 dicembre 2015, n. 25698).

1.1 Per il resto, si deve preliminarmente rilevare, come è stato eccepito e documentato dalla controricorrente, che, medio tempore, la sentenza depositata da questa Corte il 12 dicembre 2019 n. 32742, cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito tra le medesime parti, ha accolto il ricorso originario della contribuente e, per conseguenza, ha annullato l’atto di contestazione ed irrogazione della sanzione pecuniaria, sul cui presupposto la cartella di pagamento costituente titolo dell’iscrizione ipotecaria era stata emanata.

1.2 A tale proposito, questa Corte ha affermato che il legittimo esercizio del potere di adottare un atto di irrogazione delle sanzioni per violazioni tributarie presuppone che sia legittimamente adottato il prodromico atto di accertamento della violazione finanziaria, sicché, nel caso in cui il giudice tributario abbia ritenuto di dovere annullare l’atto prodromico, è precluso all’amministrazione finanziaria di adottare, comunque, un successivo atto di irrogazione delle sanzioni, essendo stato, questo, reso in mancanza del legittimo presupposto (Cass., Sez. 5, 23 novembre 2018, n. 30357). Ne discende che, se il giudice tributario – in conformità al consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale il processo tributario è annoverabile non tra quelli di “impugnazione-annullamento” bensì tra quelli di “impugnazione-merito”, in quanto è diretto non alla mera eliminazione dell’atto impugnato, ma, estendendosi al rapporto d’imposta, alla pronunzia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione del contribuente sia dell’accertamento dell’amministrazione (tra le tante: Cass., Sez. 5, 19 novembre 2014, n. 24611; Cass., Sez. 5, 30 ottobre 2018, n. 27574; Cass., Sez. 5, 4 dicembre 2019, n. 31599; Cass., Sez. 5, 2 ottobre 2020, n. 21072; Cass., Sez. 5, 11 febbraio 2021, n. 3427; Cass., Sez. 5, 18 giugno 2021, n. 17485; Cass., Sez. 5, 29 luglio 2021, n. 21681) – annulla, totalmente o parzialmente, l’atto impositivo (pur se in via non definitiva in attesa dell’eventuale giudizio di impugnazione), quest’ultimo, rispettivamente in toto o nei limiti della parte annullata, non può che perdere efficacia quale titolo idoneo a legittimare il potere dell’amministrazione all’adozione di un successivo atto di irrogazione delle sanzioni che si fondi sulla medesima violazione finanziaria già accertata e ritenuta illegittima dal giudice di merito (Cass., Sez. 5, 23 novembre 2018, n. 30357).

Peraltro, tale arresto costituisce applicazione del principio generale per cui l’iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento divengono illegittime a seguito dell’annullamento giudiziale dell’atto impositivo da esse presupposto, poiché tale pronuncia fa venir meno, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, il titolo sul quale la pretesa tributaria si fonda, privandola del supporto dell’atto amministrativo che la legittima (Cass., Sez. 5, 27 luglio 2012, n. 13445; Cass., Sez. 5, 17 dicembre 2019, n. 33318; Cass., Sez. 5, 15 ottobre 2020, n. 22360; Cass., Sez. 5, 15 settembre 2021, n. 24854 – si vedano anche: Cass., Sez. Un., 13 gennaio 2017, n. 758; Cass., Sez. 5, 21 ottobre 2020, n. 22938; Cass., Sez. 5, 4 novembre 2020, n. 24554).

1.3 Pertanto, in coerenza ai principi enunciati, facendo definitivamente venir meno l’atto presupposto, l’efficacia espansiva del giudicato esterno ex art. 336 c.p.c., comma 2, che è sopravvenuto tra le medesime parti comporta la cessazione ex tunc della pretesa tributaria e, per conseguenza, la caducazione dell’atto impositivo costituente titolo dell’iscrizione ipotecaria. Difatti, l’esito favorevole al contribuente del giudizio promosso avverso l’atto impositivo presupposto integra un fatto estintivo della pretesa tributaria necessariamente destinato a ripercuotere i propri effetti sulla cartella di pagamento, divenuta mancante dell’obbligazione e del suo contenuto (Cass., Sez. 5, 13 gennaio 2017, n. 718; Cass., Sez. 5, 14 febbraio 2019, n. 4388; Cass., Sez. 5, 21 marzo 2019, n. 7975).

1.4 Alla stregua delle suesposte argomentazioni, apprezzandosi l’infondatezza del motivo dedotto, quindi, il ricorso deve essere rigettato.

2. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. Non si applica del D.P.R. n. 115 del 2002, l’art. 13, comma 1 quater, in quanto la ricorrente è parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore del controricorrente, liquidandole nella misura di Euro 200,00 per esborsi e di Euro 4.100,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 14 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2022

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