Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.3926 del 08/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5352-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

Contro

V.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARNO 38, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA MONCADA, rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE LO GIUDICE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6151/14/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 27/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA COSMO.

CONSIDERATO IN FATTO

V.F. impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio rideterminava il maggior reddito sulla base dell’applicazione degli studi di settore 2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso annullando l’accertamento.

3. Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia rigettava l’appello rilevando la non gravità dello scostamento, pari al 20%, tra reddito accertato dallo studio di settore e quello dichiarato dal contribuente 4. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi. Il contribuente si è costituito depositando controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Il contribuente ha depositato memoria.

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il motivo di impugnazione l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere la CTR dichiarato l’inammissibilità dell’originario ricorso proposto senza il rispetto del termine ad impugnare l’atto impositivo fissato dalla legge.

1.2 Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, artt. 62 bis e 62 sexies, dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, dell’art. 232 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; si sostiene che la CTR abbia immotivatamente affermato che lo scostamento nella misura inferiore al 20% non fosse idoneo a fondare una plausibile verifica fiscale2.

2. Il primo motivo è infondato.

2.1 Sostiene l’Ufficio che il contribuente abbia proposto il ricorso non osservando il termine decadenziale previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, dal momento che l’avviso di accertamento è stato notificato in data 5/11/2011 laddove il ricorso è stato avviato alla notifica il 7/3/2012.

2.2 La ricorrente non ha, tuttavia, tenuto conto della sospensione di novanta giorni dei termini di impugnazione dell’atto prevista dal D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, comma 3; risulta, infatti, documentato che il contribuente abbia proposto in data in data 22/12/2011 istanza di accertamento con adesione D.Lgs. citato ex art. 6, comma 2, cui l’Ufficio non ha dato alcun esito.

2.3 Il ricorso alla CTP, sommando il termine si sospensione con quello residuo della decadenza D.Lgs. n. 546 del 1992 ex art. 21, risulta tempestivamente proposto.

3. Il secondo motivo è fondato nella parte in cui viene dedotto il vizio di violazione di legge.

3.2 La succinta motivazione dell’impugnata sentenza si limita a ritenere lo scostamento del 20% tra il reddito dichiarato e quello accertato non grave e, quindi, inidoneo giustificare, in mancanza di altri elementi, la rettifica dei redditi.

3.3 L’assunto si pone in contrasto con il recente orientamento giurisprudenziale di questa Corte secondo la quale “le contraddizioni tra le scritture obbligatorie e i dati e gli elementi direttamente rilevati si considerano gravi e rendono altresì inattendibile la contabilità ordinaria degli esercenti attività di impresa, quando: a) i valori rilevati a seguito di ispezioni o verifiche, anche parziali… abbiano uno scostamento, rispetto a quelli indicati in contabilità, superiore al 10 per cento del valore complessivo delle voci interessate, a condizione che tale scostamento non sia riconducibile a errata applicazione dei criteri di valutazione ovvero di imputazione temporale” (cfr. 8854/2019, 8928/2021.).

3.4 Si è infatti precisato che “al fine di individuare divergenze significative tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dagli studi di settore, si può anche fare riferimento al D.P.R. 16 settembre 1996, n. 570, art. 2, comma 1, lett. a (“regolamento per la determinazione dei criteri in base ai quali la contabilità ordinaria è considerata inattendibile, relativamente agli esercenti attività di impresa, arti e professioni”), il quale dispone che “ai medesimi fini indicati nel comma 1, le contraddizioni tra le scritture obbligatorie e i dati e gli elementi direttamente rilevati si considerano gravi e rendono altresì inattendibile la contabilità ordinaria degli esercenti attività di impresa, quando: a) i valori rilevati a seguito di ispezioni o verifiche, anche parziali…abbiano uno scostamento, rispetto a quelli indicati in contabilità, superiore al 10 per cento del valore complessivo delle voci interessate, a condizione che tale scostamento non sia riconducibile a errata applicazione dei criteri di valutazione ovvero di imputazione temporale”, ed analogamente al D.P.R. n. 570 del 1996, art. 1, comma 2, lett. b), si prevede che “tali contraddizioni” si considerano “gravi” quando “non risultano indicati in alcuna delle scritture contabili o, in mancanza dell’obbligo di indicazione nelle stesse, in altra documentazione attendibile, uno o più beni strumentali…il cui valore complessivo sia superiore al 10 per cento di quello di tutti i beni strumentali utilizzati…” (cfr. Cass. 2103/2021 e 12304/2020).

3.5 Nella specie, secondo quanto accertato dalla stessa sentenza, lo scostamento tra l’importo dei ricavi dichiarati dalla società e quelli calcolati in base agli studi di settore è superiore al 10 %, sicché si è verificata una divergenza significativa tale da giustificare l’emissione dell’avviso di accertamento.

4. In accoglimento del secondo motivo del ricorso la sentenza va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione affinché esamini le questioni assorbite e statuisca anche sulle spese della presente procedura.

PQM

La Corte;

accoglie il secondo motivo del ricorso, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2022

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