TARSU, avviso di accertamento in rettifica, adeguatezza della motivazione, indicazione della maggiore superficie accertata o della diversa tariffa o categoria ritenute applicabili, sufficienza

Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.4245 del 10/02/2022

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TARSU, avviso di accertamento in rettifica, adeguatezza della motivazione, indicazione della maggiore superficie accertata o della diversa tariffa o categoria ritenute applicabili, sufficienza

In tema di TARSU, la verifica dell’adeguatezza della motivazione dell’avviso di accertamento in rettifica va condotta in base alla disciplina dettata, per l’accertamento dei tributi di competenza degli enti locali, dall’art. 1, comma 162, della I. n. 296 del 2006, sicché, ove la rettifica venga effettuata sulla base della variazione della superficie tassabile o della tariffa o della categoria, deve ritenersi sufficiente l’indicazione nell’atto della maggiore superficie accertata o della diversa tariffa o categoria ritenute applicabili, in quanto tali elementi, integrati con gli atti generali (quali i regolamenti o altre delibere comunali), sono idonei a rendere comprensibili i presupposti della pretesa tributaria, senza necessità di indicare le fonti probatorie e le indagini effettuate per rideterminare la superficie tassabile, potendo ciò avvenire nell’eventuale successiva fase contenziosa.

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Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n. 4245 del 10/02/2022

(Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente – Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere)

RITENUTO

CHE:

1. Con sentenza n. 747/19/18, depositata il giorno 8/2/2018, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio – Sezione Distaccata di Latina, accoglieva l’appello proposto T.S. e riformava la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese di lite.

2. Il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento, relativo alla TARSU, emesso dal Comune di Frosinone per le annualità dal 2009 al 2010, che conseguiva alla individuazione di una maggiore superficie tassabile rispetto a quella dichiarata. Il contribuente aveva eccepito il difetto di motivazione dell’atto impositivo, l’illegittima applicazione delle sanzioni, l’erronea determinazione dell’imposta per mancata applicazione della riduzione del 33%, prevista dall’art. 13, comma 1, del Regolamento Comunale TARSU, in caso di occupazione dell’immobile da una sola persona.

3. La CTP aveva respinto il ricorso mentre la CTR, in riforma di tale decisione, aveva ritenuto l’atto non adeguatamente motivato, in quanto completo dell’indicazione e non rispettata la procedura volta alla rettifica della superficie tassabile, prevista dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 340, (Finanziaria 2005).

4. Avverso la sentenza di appello, il Comune di Frosinone ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui il contribuente resiste con controricorso.

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3,L. n. 212 del 2000, artt. 7 e ss., D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71, nonché omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, relativamente al contenuto ed alla motivazione dell’accertamento, perché la CTR non ha considerato che l’atto contiene tutti gli elementi soggettivi e oggettivi della pretesa creditoria, anche per il calcolo delle sanzioni, e che non sussiste alcun obbligo di allegare all’avviso gli atti in esso richiamati, presumibilmente consistenti del Regolamento TARSU e nelle Delib. n. 92 e Delib. n. 127 della Giunta comunale, con le quali sono state approvate le tariffe per gli anni 2009 e 2010.

2. Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., nonché omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, relativamente al contenuto ed alla motivazione dell’accertamento, perché la CTR non ha considerato che l’esclusione dalla tassazione di una parte della superficie occupata è subordinata alla presentazione di idonea documentazione da parte del contribuente, cui spetta dimostrare la sussistenza dei presupposti di esenzioni e riduzioni d’imposta.

3. Con il terzo motivo deduce violazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, commi 645 e 647 (come integrati e modificati dalla L. n. 68 del 2014) e art. 1, comma 340, (Finanziaria 2005), perché la CTR ha erroneamente ritenuto applicabile alla fattispecie esaminata, per il calcolo della TARSU, il criterio della superficie catastale, in mancanza dell’apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da adottarsi previo accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni e Autonomie Locali, attestante l’avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui alla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 647.

4. Con il quarto motivo deduce violazione degli artt. 113,115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c., nonché vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la CTR ha ritenuto applicabile il principio di non contestazione, pur in presenza delle contestazioni circa la fondatezza del ricorso introduttivo del giudizio formulate dal Comune, costituitosi in prime cure ritualmente.

5. Le censure, scrutinabili congiuntamente in quanto strettamente connesse, sono infondate e non meritano accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

6. Giova ricordare che la Corte, in merito agli oneri motivazionali di ogni atto impositivo, è ferma nel ritenere che “L’avviso di accertamento soddisfa l’obbligo di motivazione quando pone il contribuente nella condizione di conoscere esattamente la pretesa impositiva, individuata nel “petitum” e nella “causa petendi”, mediante una fedele e chiara ricostruzione degli elementi costitutivi dell’obbligazione tributaria, anche quanto agli elementi di fatto ed istruttori posti a fondamento dell’atto impositivo, in ragione della necessaria trasparenza dell’attività della Pubblica Amministrazione, in vista di un immediato controllo della stessa” (Cass. n. 30039/2018).

7. Sì tratta di un principio di portata generale, in applicazione del quale l’obbligo di motivazione può ritenersi assolto ove dalla motivazione dell’avviso emerga una fedele e chiara ricostruzione di tutti gli elementi costitutivi dell’obbligazione tributaria, così da consentire una adeguata, efficace e piena difesa in giudizio del contribuente.

8. Tale estensione dell’obbligo motivazionale soddisfa, del resto, quanto previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7 (Statuto del contribuente), che a sua volta richiama la L. n. 241 del 1990, art. 3 secondo cui all’Amministrazione finanziaria è tenuta ad indicare nei suoi atti “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione”.

9. La Corte, infatti, ha affermato che “ove la rettifica in oggetto venga effettuata sulla base della variazione della superficie tassabile o della tariffa o della categoria, deve ritenersi sufficiente l’indicazione nell’atto della maggiore superficie accertata o della diversa tariffa o categoria ritenute applicabili, in quanto tali elementi, integrati con gli atti generali (quali i regolamenti o altre delibere comunali), sono idonei a rendere comprensibili i presupposti della pretesa tributaria, senza necessità di indicare le fonti probatorie e le indagini effettuate per rideterminare la superficie tassabile, potendo ciò avvenire nell’eventuale successiva fase contenziosa” (Cass. n. 20620/2019, n. 22470/2019, n. 11270/2017, n. 24267/2011).

10. Tanto premesso, nel caso qui esaminato, la rettifica risulta operata – per quanto si ricava dall’avviso di accertamento riprodotto, per l’autosufficienza del motivo, nel corpo del ricorso per cassazione sulla base dell’accertata maggiore superficie tassabile e la Corte è ferma nel ritenere sufficiente l’indicazione della maggiore superficie accertata rispetto a quella dichiarata dal contribuente, elemento che, integrato con gli atti generali, quali le delibere comunali o altri regolamenti comunali, che non è necessario allegare, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo (Cass. n. 22804/2006, Cass. sez. 5, 26 marzo 2014, n. 7044/2014, n. 16165/2018 e n. 7437/2019), rendere intellegibili i presupposti di fatto della pretesa tributaria, attesa la semplicità del procedimento di determinazione della misura del tributo, il cui ammontare viene determinato moltiplicando la tariffa, individuata sulla base della categoria, per la superficie tassata.

11. Va, tuttavia, considerato che il T. contesta la legittimità della procedura adottata dal Comune per modificare la superficie tassabile e, quindi, la regolarità formale dell’atto impositivo, in quanto adottato con una motivazione che non esplicita le norme in concreto applicate per recuperare la Tarsu non versata a seguito di infedele dichiarazione.

12. Ebbene, se non si può censurare, sotto il profilo della mancanza di motivazione dell’avviso, l’omessa individuazione delle fonti probatorie o delle indagini utilizzate per rideterminare la superficie tassabile, ben potendo le relative indicazioni essere fornite nell’eventuale successiva fase contenziosa, nella quale l’Amministrazione ha l’onere di provare l’effettiva sussistenza dei presupposti per l’applicazione della maggiore imposta richiesta ed il contribuente ha la possibilità di difendersi nel merito della pretesa contrapponendo elementi di segno contrario, ciò non toglie che, con specifico riferimento alla fattispecie esaminata, debba essere ribadito il principio (Cass. n. 17510/2017, 21997/2014) per cui la motivazione dell’atto impositivo ha l’imprescindibile funzione di garantire una difesa certa anche con riguardo alla delimitazione del thema decidendum e che la posizione assunta dal Comune, il quale sostiene di non avere applicato, in quanto ratione temporis non applicabile, la L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 340 (Finanziaria 2005), si riflette inevitabilmente sulla comprensibilità dell’iniziativa assunta nei confronti del contribuente, peraltro, in difetto di sopralluogo.

13. Il contribuente insiste sul fatto che l’ente impositore, richiamando nell’avviso impugnato anche una “planimetria dei locali in questione”, oltre i “dati trasmessi dall’Ufficio Tecnico Erariale (UTE)”, rinvierebbe, in buona sostanza, a documenti non conosciuti e, quindi, da allegare all’atto impositivo, in quanto dichiaratamente utilizzati per l’accertamento della maggiore superficie tassabile. Sottolinea, inoltre, di non aver depositato, in fase di accatastamento dell’immobile, alcuna planimetria e che neppure corrisponde a verità il richiamo, contenuto nell’avviso impugnato, alla “documentazione pervenuta a seguito dell’invio di richieste di informazioni al contribuente”, in quanto alcuna richiesta in tal senso è stata inviata dal Comune di Frosinone.

14. La CPT di Frosinone, nella riformata sentenza, aveva affermato l’ininfluenza della mancata allegazione della planimetria catastale dei locali trattandosi di documentazione proveniente dallo stesso contribuente in fase di accatastamento, che giammai può costituire fattore invalidante dell’atto di accertamento.

15. La CTR, invece, ha inteso valorizzare il fatto che il contribuente, occupante l’immobile dal 1983, aveva effettuato i versamenti della TARSU sulla scorta delle risultanze di un avviso di accertamento notificato dal Comune di Frosinone in data 27/12/1983 e, nel contempo, ha osservato che l’ente impositore, se avesse inteso rettificare i dati in suo possesso, rimasti invariati negli anni, in quanto discordanti con quelli catastali, “avrebbe dovuto osservare l’invocata procedura introdotta con l’art. 1, comma 340, della Finanziaria 2005 (L. n. 311 del 2004)”, applicabile alla esaminata fattispecie “essendo stato approvato il relativo provvedimento attuativo sin dalla data del 9 Agosto 2005, con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, serie generale, n. 195 del 23/8/2005”.

16. Il ricorrente Comune (pag. 9 del ricorso) deduce, al riguardo, che la legittimità del recupero a tassazione della maggiore superficie accertata (mq. 295), rispetto a quella dichiarata (mq. 185), discende dal fatto che, “nelle more dell’attuazione delle disposizioni di cui alla L. 27 dicembre 2013, n. 147, comma 647 (come modificato da D.L. n. 16 del 2014 conv. in L. 2 maggio 2014, n. 68)”, ai fini della determinazione della superficie tassabile, per le annualità Tarsu 2009 e 2010, non fosse utilizzabile il parametro catastale di cui alla procedura introdotta con la L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 340, (Finanziaria 2005) e che il contribuente non ha confutato, come era suo onere, la correttezza della superficie accertata e tassata.

17. La tesi di parte ricorrente non appare condivisibile.

La L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 340, (Legge Finanziaria 2005) ha stabilito che la superficie di riferimento ai fini della determinazione della Tarsu (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani), non può essere inferiore all’80% della superficie catastale (per le unità immobiliari urbane di proprietà privata a destinazione ordinaria) e previsto che i Comuni modifichino d’ufficio le superfici denunciate dai contribuenti ai fini della tassazione, che risultino inferiori alla predetta percentuale.

18. Il Direttore dell’Agenzia del Territorio, con provvedimento del 9 agosto 2005, emanato in attuazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 340, sono state disciplinate le modalità d’interscambio, incrocio e allineamento dei dati relativi alla superficie, all’ubicazione, all’identificativo catastale, all’indirizzo, ai dati metrici ed agli intestatari catastali di ciascuna unità immobiliare urbana (u.i.u.).

19. L’Agenzia del Territorio, con la Circolare n. 13 del 7 dicembre 2005, ha fornito indicazioni operative ai Comuni per la determinazione della superficie di riferimento delle unità immobiliari, da assumere quale base imponibile ai fini della Tarsu.

20. Quindi, a far data dal 1 gennaio 2005 i contribuenti dovevano dichiarare almeno l’80% della superficie catastale di cui al D.P.R. n. 138 del 1998, salva la possibilità di dichiarare una superficie inferiore, documentando adeguatamente la diversa misurazione dichiarata, mentre gli enti impositori avrebbero dovuto procedere ad un adeguamento (massivo) delle superfici dichiarate, utilizzando appunto il nuovo parametro catastale e avrebbero dovuto comunicare agli interessati contribuenti Tarsu, ossia a coloro che avevano dichiarato una superficie inferiore, la modifica d’ufficio effettuata.

21. Benché la richiamata normativa fosse entrata in vigore dal 2005, il Comune di Frosinone ha provveduto a notificare al contribuente l’avviso di accertamento, con interessi e sanzioni, senza inviare alcuna preventiva comunicazione della operata modifica della superficie dichiarata.

22. L’ente impositore, inoltre, neppure in giudizio ha fornito chiarimenti in merito alla circostanza, dedotta dal contribuente col ricorso introduttivo, della mancanza di una planimetria catastale dell’immobile per cui è causa, ancorché fosse stato già denunciato in catasto, pur trattandosi all’evidenza di documento necessario per la determinazione della superficie tassabile.

23. Prevede l’art. 1, comma 340, più volte citato, che “Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali, provvedono, a richiesta del comune, a presentare all’ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l’eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento”, ed il contribuente, sia pure ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di motivazione dell’atto impositivo, ha sottolineato che, contrariamente a quanto riportato nell’avviso di accertamento impugnato, mai il Comune di Frosinone aveva richiesto informazioni o comunque documentazione riguardante l’immobile.

24. Se, pertanto, va escluso che possa essere censurata, sotto il profilo della mancanza di motivazione dell’avviso, l’omessa individuazione delle fonti probatorie o delle indagini utilizzate per rideterminare la superficie tassabile, ben potendo le relative indicazioni essere fornite nell’eventuale successiva fase contenziosa, nella quale l’Amministrazione ha l’onere di provare l’effettiva sussistenza dei presupposti per l’applicazione della maggiore imposta richiesta ed il contribuente ha la possibilità di difendersi nel merito della pretesa contrapponendo elementi di segno contrario, ciò non toglie che il Comune di Frosinone mai ha esplicitato la legittimità dell’utilizzo della planimetria catastale, nonostante il parametro catastale fosse oggetto di specifiche contestazioni del contribuente.

29. Le spese processuali del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 500,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali e altri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del doppio contributo.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2022

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