LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21641-2020 proposto da:
COMUNE di GELA, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANO POLIZZOTTO;
– ricorrente –
contro
RAFFINERIA DI GELA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ROSARIO ALESSI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 776/2019 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 19/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 18/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il ricorso in atti il Comune di Gela si duole che la Corte d’Appello di Caltanissetta abbia liquidato, nella misura corrispondente ai costi sostenuti per il personale impiegato, l’indebito profitto da esso ritratto per la conduzione da parte della Raffineria di Gela degli impianti di depurazione a servizio della città e ne chiede la cassazione sulla base di tre motivi di ricorso, a cui resiste l’intimata con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il primo motivo di ricorso, merce’ il quale il Comune lamenta la violazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c., e dell’art. 2697 c.c., perché la Corte territoriale avrebbe adottato l’impugnata determinazione quantunque nella specie, obliterando le risultanze peritali, non vi fosse prova del profitto ritratto, è affetto da pregiudiziale inammissibilità non accordandosi con le ragioni della decisione, posto che la Corte d’Appello, pur riconoscendo che non vi fosse prova della complessiva diminuzione patrimoniale sofferta dal locupletato a causa dell’imperscrutabilità e della lacunosità delle produzioni documentali in atti, ha tuttavia liquidato l’ammontare del dovuto in base “all’unica voce autonomamente distinguibile e liquidabile” pari ai costi sostenuti per le maestranze impiegate nell’attività di manutenzione, onde la declinata censura si rivela distonica rispetto all’enunciata ratio decidendi.
3. Il secondo motivo di ricorso, merce’ il quale il Comune lamenta la contraddittorietà e l’apparenza della motivazione perché la Corte territoriale avrebbe in pari tempo negato la sussistenza del pregiudizio allegato e liquidato l’ammontare del medesimo nella misura indicata, è infondato, posto che l’impianto motivazionale al servizio della decisione risulta coerente con gli esiti istruttori, evidenzianti il rilevato difetto di prova con riguardo all’intero ammontare della locupletazione patita, ma non con riguardo ai costi di manodopera.
4. Il terzo motivo di ricorso, merce’ il quale il Comune lamenta la violazione dell’art. 2041 c.c. perché, operando la predetta liquidazione in conformità alle risultanze peritali, la Corte territoriale vi avrebbe ricompreso l’utile di impresa, non ordinariamente conteggiabile, è inammissibile trattandosi di questione nuova estranea alle precedenti fasi del giudizio, sicché essa si sottrae al vaglio qui richiesto perché il giudizio di cassazione può avere ad oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte e non sono perciò proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito (Cass., Sez. I, 26/03/2012, n. 4787) 5. Il ricorso va dunque respinto.
6. Spese alla soccombenza e doppio contributo ove dovuto.
PQM
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in Euro 10.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 18 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2022
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