LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1113-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
D.M.R., D.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA QUATTRO FONTANE, 149, presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO TOMMASINI, che li rappresenta e difende;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente all’incidentale –
avverso la sentenza n. 5959/15/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 29/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.
RITENUTO IN FATTO
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per riclassificazione e rivalutazione di rendita catastale di tre unità immobiliari site in *****, L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335, da parte di D.G. e D.M.R., accoglieva parzialmente l’appello dell’Ufficio, confermando la decisione di primo grado solo in relazione a due degli immobili in contestazione (siti in ***** e in *****), ed accogliendo l’appello in relazione all’immobile sito in *****, del quale confermava la categoria e la classe attribuite dall’Ufficio.
La CTR ha motivato il parziale accoglimento applicando la giurisprudenza di legittimità in ordine alla carenza motivazione dell’accertamento (per due dei tre immobili) e all’adempimento dell’onere della prova da parte dei contribuenti, compiuto solo in relazione agli immobili in ***** e in *****; ha invece confermato le ragioni del riclassamento per l’immobile sito in *****, per il quale “circostanze notorie e d’immediata percezione” quali “gli intervenuti miglioramenti del contesto urbano che hanno interessato l’ambito di riferimento nel quale è ubicato l’immobile e le caratteristiche intrinseche dell’immobile”, giustificano il diverso classamento.
I contribuenti si costituiscono con controricorso, deducendo l’inammissibilità del ricorso e propongono ricorso incidentale affidato a due motivi, per violazione di legge (L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335).
CONSIDERATO
che:
1. Con l’unico motivo del ricorso principale si deduce violazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, coma 335, e principi generali sulla motivazione degli atti catastali, della L. n. 212 del 2000, art. 7, della L. n. 241 del 1990, art. 3, e dell’art. art. 2697 c.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3.
2. Il motivo è infondato.
2.1. La questione su quale debba essere il contenuto motivazionale minimo necessario per rendere adeguato a parametri di tutela del contribuente e di trasparenza amministrativa la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali è stata risolta da questa Corte, che ha ribadito il principio consolidato secondo cui è necessaria una rigorosa – e cioè completa, specifica e razionale – motivazione dell’atto di riclassamento. In particolare, quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, la ragione giustificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, ma deve essere accertata la variazione di valore degli immobili presenti nella microzona (Cass. 22671/2019; n. 27180 del 2019).
2.2. Ne consegue la necessità che nell’avviso di accertamento siano precisate le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a modificare d’ufficio il classamento originario, non essendo sufficiente il richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l’avvio della procedura di riclassamento. L’amministrazione comunale è tenuta peraltro ad indicare in modo dettagliato quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che hanno portato l’area alla riqualificazione, risultando inidonei i richiami ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta (cfr. Cass. n. 3156/2015).
L’obbligo di motivazione in tali fattispecie, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, anche secondo la Corte Cost., primo dicembre 2017, n. 249 – che ha convalidato la legittimità del peculiare strumento introdotto con la L. finanziaria 2005, in quanto esente da profili d’irragionevolezza – deve essere assolto in maniera rigorosa, in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento (p.7.3 Corte Cost. n. 249/2017).
2.3. E’ stato altresì affermato che nella procedura di revisione di classamento si debba tener conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l’unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente sulla qualificazione della stessa (Cass. n. 10403/2019).
2.4.Con specifico riferimento al riclassamento di unità immobiliari site nel Comune di Roma, Cass. n. 19810 del 23/07/2019 ha statuito che il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell’operazione, deve essere adeguatamente motivato in ordine agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nel D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie d& fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, affinché il contribuente sia posto in condizione di conoscere “ex ante” le ragioni che ne giustificano in concreto l’emanazione (conf. Cass. Sez. 5 n. 23051/2019; Cass. sez. 6 – 5, n. 9770 del 08/04/2019). In definitiva, il contribuente, assoggettato all’iniziativa dell’ente, rivolta a modificare un quadro già stabilizzato di definizione della capacità contributiva, deve essere posto in condizione di poter compiutamente controllare, e se del caso contestare – sul piano giuridico oltre che sul piano fattuale – la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della revisione del classamento di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335.
3. Conclusivamente, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che – come nella specie – faccia esclusivamente riferimento in termini generici quale “circostanze notorie e d’immediata percezione” quali “gli intervenuti miglioramenti del contesto urbano che hanno interessato l’ambito di riferimento nel quale è ubicato l’immobile e le caratteristiche intrinseche dell’immobile”, senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati. Viceversa, l’atto deve contenere l’indicazione: a) degli elementi che hanno in concreto interessato una determinata microzona; b) di come essi incidano sul diverso classamento della singola unità immobiliare (Cass. n. 27180/2019; n. 22671/2019; n. 23051/2019). Il ricorso principale va conclusivamente respinto.
4. Col primo motivo del ricorso incidentale si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, ex art. 360 c.p.c., n. 3; col secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, in combinazione con il D.L. n. 70 del 1998, art. 11, conv. in L. n. 154 del 1998, ex art. 360 c.p.c., n. 3.
5. I due motivi, esaminabili congiuntamente per la loro connessione, sono fondati e vanno accolti, in applicazione dei principi sopra richiamati, cui la CTR non si è attenuta. In particolare la CTR ha fatto riferimento alla “consistente rivalutazione del patrimonio immobiliare e alla connessa redditività” in relazione alla inclusione nella microzona ***** dell’immobile sito in *****, senza indicare in modo dettagliato quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che hanno portato l’area alla riqualificazione (cfr. Cass. n. 3156/2015). Ne’ si è tenuto conto delle caratteristiche intrinseche dell’immobile, individuate solo per comparazione, con ciò non assolvendo all’obbligo di motivazione, il cui rigore è stato anche richiamato dalla sentenza della Corte Cost. sopra citata, in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento (cfr. Cass. 23/10/2019, n. 27180, cit.).
6. Conclusivamente va respinto il ricorso principale e accolto il ricorso incidentale; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso originario dei contribuenti.
In ragione del recente assestarsi della giurisprudenza in materia vanno compensate integralmente le spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decide la causa nel merito, con l’accoglimento del ricorso introduttivo dei contribuenti. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2022