LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 10879-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
STORE ALAMIN & C. SNC DI H.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO, 6, presso lo studio dell’avvocato ANDREA PORRETTA, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5058/16/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 16/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 20/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI PRISCOLI LORENZO.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
la società contribuente impugnava l’avviso di accertamento e l’atto di irrogazione sanzioni dell’Agenzia delle dogane notificati in data 8 marzo 2016 e relativi a delle dichiarazioni di importazione per l’anno 2014;
la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello dell’Agenzia delle dogane affermando che non può ritenersi fondata la tesi dell’Ufficio secondo cui a fronte dell’operato di quest’ultimo si crei una sorte di inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale resta pertanto gravato di fornire tutti gli elementi a suo discarico: infatti, qualora ciò fosse vero, si perverrebbe alla irrazionale conseguenza secondo cui, anche a fronte di un accertamento privo di motivazione (come appare quello di specie), il contribuente sia tenuto a fornire gli elementi a sua discolpa; vero è invece che solo a fronte di una specifica motivazione dell’atto impositivo, contenente contestazioni precise e puntuali, sorge l’obbligo da parte del contribuente di fornire elementi di segno opposto a propria difesa, la quale altrimenti non sarebbe realmente possibile.
L’Agenzia delle dogane proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la società contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il motivo di impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle dogane denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 30 del Regolamento UE n. 2913/1992 che comporta una inversione dell’onere della prova a carico dell’importatore, il quale deve fornire all’amministrazione doganale tutti gli elementi necessari per confutare i diversi maggiori valori attribuiti alle merci.
Ritenuto di dover rinviare la causa a nuovo ruolo per acquisire il fascicolo di merito.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di richiedere la trasmissione del fascicolo di merito.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2022