LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi G. – Presidente –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 18442-2017 proposto da:
IMMOBILIARE AURORA S.A.S. DI P.M., B.N.
& C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIO SAVINI n. 7, presso lo studio dell’avvocato VALENTINA ROMAGNA, che la rappresenta e difende unitamente all’avv. GIANLUCA ZARAMELLA;
– ricorrente –
contro
TM AUTOMATISMI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II n. 18, presso lo STUDIO GREZ, rappresentato e difeso dall’avvocato GIANFRANCO PERULLI;
– controricorrente –
COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA (VE), in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI AMENDOLA n. 46, presso lo studio dell’avvocato MARIO ETTORE VERINO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCO ZAMBELLI;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
nonché contro STIA SERVIZI TECNICI INDUSTRIALI AVANZATI S.R.L.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1028/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 12/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/01/2022 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA;
udito il P.G., nella persona del Sostituto Dott. CERONI FRANCESCA, la quale ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento del ricorso incidentale;
uditi l’Avv. VALENTINA ROMAGNA, per parte ricorrente, la quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso, e l’avv. MARIO ETTORE VERINO, per parte controricorrente e ricorrente incidentale, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento di quello incidentale.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 9.3.2006 Immobiliare Aurora S.a.s. evocava in giudizio TM Automatismi S.r.l. e Stia S.r.l. innanzi il Tribunale di Venezia, esponendo di aver chiesto ed ottenuto dal Comune di S. Maria Sala una concessione edilizia per la realizzazione di due capannoni ad uso artigianale su un terreno di sua proprietà; che l’11.1.1980 aveva sottoscritto la convenzione con l’ente locale, che prevedeva, tra l’altro, la cessione a quest’ultimo di alcune aree da destinare a parcheggio; che le due società convenute avevano, negli anni ‘90, iniziato a parcheggiare i propri veicoli sulle particelle *****, di proprietà della società attrice, senza autorizzazione di quest’ultima. Su tali premesse, Immobiliare Aurora S.a.s. chiedeva al Tribunale di inibire alle società convenute l’uso dell’area occupata senza titolo, nonché la loro condanna al risarcimento del danno ed alla bonifica del terreno occupato.
Si costituivano le convenute, resistendo alla domanda e chiamando in causa il Comune di Santa Maria di Sala, sul presupposto che quest’ultimo fosse l’unico proprietario delle aree di cui è causa, in forza della cessione volontaria delle stesse derivante dalla sottoscrizione, tra l’ente locale e la società ricorrente Immobiliare Aurora S.a.s., della convenzione accessoria alla autorizzazione edilizia di cui anzidetto.
Si costituiva l’ente locale, resistendo a sua volta alla domanda attorea ed invocando, in subordine, l’accertamento di una servitù di uso pubblico sui terreni oggetto di contestazione, acquisita per usucapione.
Con sentenza n. 173/2014, emessa dal Tribunale dopo la sospensione del processo in attesa di altro giudizio pendente innanzi il T.A.R. del Veneto, e la sua successiva riassunzione a seguito della pronuncia di difetto di giurisdizione adottata dal giudice amministrativo, venivano rigettate le domande principali e veniva accolta quella riconvenzionale proposta dal Comune. Veniva, dunque, accertata dal Tribunale l’esistenza di una servitù di uso pubblico, acquisita per usucapione, sull’area destinata a parcheggio oggetto della rivendicazione proposta da Immobiliare Aurora S.a.s.
Quest’ultima società interponeva appello avverso la decisione di prima istanza, invocando l’accertamento della nullità della convenzione stipulata con il Comune, per indeterminatezza del suo oggetto.
Con la sentenza impugnata, n. 1028/2017, emessa nella resistenza delle parti appellate, la Corte di Appello di Venezia rigettava il gravame, condannando l’appellante alle spese del grado. Il giudice di seconde cure, in particolare, riteneva inammissibili le eccezioni di nullità della convenzione, non proposte in primo grado dalla società appellante, e rigettava, nel resto, l’impugnazione, ritenendola infondata.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Immobiliare Aurora S.a.s., affidandosi a dodici motivi.
Resistono con autonomi controricorsi TM Automatismi S.r.l. ed il Comune di Santa Maria di Sala, quest’ultimo spiegando ricorso incidentale condizionato, affidato ad un solo motivo.
Con apposito controricorso Immobiliare Aurora S.a.s. resiste al ricorso incidentale condizionato di cui anzidetto.
Il P.G., nella persona del Sostituto Dott. FRANCESCA CERONI, ha concluso per il rigetto del ricorso principale e per l’accoglimento di quello incidentale.
In prossimità dell’udienza pubblica, tutte le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente principale lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1418,1421,1422,1423 c.c., artt. 112 e 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile, per novità, la domanda di accertamento della nullità della convenzione stipulata con il Comune di Santa Maria di Sala per indeterminatezza del suo oggetto. Ad avviso della parte ricorrente, infatti, la nullità di detto atto negoziale avrebbe potuto, e dovuto, essere rilevata anche d’ufficio, e dunque la corrispondente domanda, trasfusa in uno dei motivi di gravame non avrebbe potuto essere ritenuta inammissibile.
La censura è infondata.
Va premesso che la statuizione della Corte di Appello, secondo cui l’eccezione di nullità della convenzione, sollevata da Immobiliare Aurora S.a.s. soltanto in appello, sarebbe tardiva, è erronea. Sul punto, va data continuità al principio per cui “Il giudice di appello è tenuto a procedere al rilievo officioso di una nullità contrattuale nonostante sia mancata la rilevazione in primo grado e l’eccezione di nullità sia stata sollevata in sede di gravame, venendo in rilievo un’eccezione in senso lato, come tale proponibile in appello a norma dell’art. 345 c.p.c., comma 2” (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 19161 del 15/09/2020, Rv. 658837, relativa ad un caso in cui, eccepita in primo grado da parte del risparmiatore, la nullità di un contratto di investimento per omessa indicazione della facoltà di recesso, il giudice dell’impugnazione aveva ritenuto tale eccezione, pure riproposta in appello, tardiva in quanto formulata per la prima volta solo in comparsa conclusionale; in senso conforme, cfr. anche Cass. Sez. U, Sentenza n. 26242 del 12/12/2014, Rv. 633509; Cass. Sez. U, Sentenza n. 26243 del 12/12/2014, Rv. 633565; Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 19251 del 19/07/2018, Rv. 650242; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 26495 del 17/10/2019, Rv. 655652; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 31930 del 06/12/2019, Rv. 656497).
Nel caso di specie, tuttavia, la Corte di Appello non si è limitata ad affermare la tardività dell’eccezione, ma la ha esaminata nel merito, ritenendo che l’atto notarile indicasse “… con esattezza l’obbligo di destinazione permanente a parcheggio, all’interno dell’area edificanda, pari al 5%, di circa 1000 mq., con individuazione esatta in planimetria e superficie in pianta ivi indicata” (cfr. pag. 17 della sentenza impugnata). Inoltre, la Corte lagunare ha aggiunto “Che poi mai vi fosse stata incertezza sull’area adibita a parcheggio pubblico in base al D.M. n. 1444 del 1968, con destinazione permanente ope legis, risulta dalle ammissioni compiute da Aurora, di carattere confessorio, laddove nei vari documenti prodotti essa erasi riferita, senza opposizione o condizione di sorta, all’area di sua proprietà destinata a parcheggio, come riportato nella stessa nota di trascrizione, indicandone pure la metratura di circa mille metri e lo stesso mappale su cui doveva insistere il parcheggio” (cfr. ancora pag. 17 e pag. 18).
Allorquando il Giudice di merito, dopo aver affermato l’inammissibilità di una censura, la esamini comunque nel merito, concludendo per la sua infondatezza, si pone il problema di valutare se la potestas decidendi si sia esaurita con la prima statuizione, restando quindi la seconda ininfluente ai fini della decisione; ovvero se la prima statuizione non costituisca un semplice obiter rispetto alla vera ratio decidendi, rappresentata dall’infondatezza della doglianza.
Nel caso di specie, la Corte distrettuale ha certamente esaminato l’eccezione di nullità per indeterminatezza dell’oggetto della convenzione che era stata proposta, tra i motivi di appello, dalla società odierna ricorrente, e la ha ritenuta infondata sulla scorta di un apprezzamento in fatto, condotto sulla base di un ragionamento logico chiaramente individuabile dalla lettura della sentenza impugnata. La censura in esame, con la quale si contesta la sola statuizione di inammissibilità dell’eccezione di nullità di cui si discute, è pertanto infondata, dovendosi dare continuità al principio secondo cui “E’ inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione con il quale si contesti esclusivamente l’avvenuto rilievo in motivazione, da parte del giudice di appello, dell’inammissibilità dei motivi di impugnazione per difetto di specificità, ove tale rilievo sia avvenuto ad abundantiam e costituisca un mero obiter dictum, che non ha influito sul dispositivo della decisione, la cui ratio decidendi e’, in realtà, rappresentata dal rigetto nel merito del gravame per infondatezza delle censure (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 30354 del 18/12/2017, Rv. 647172; conf. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 22782 del 25/09/2018, Rv. 650586).
Con il secondo motivo, la ricorrente principale lamenta la violazione degli artt. 1323,1325 c.c., L. n. 241 del 1990, artt. 1 ed 11 e art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché la Corte distrettuale avrebbe errato nell’affermare che la nullità della convenzione, per mancanza (a monte) della deliberazione autorizzativa della sua sottoscrizione, integrerebbe un vizio denunziabile al T.A.R. nelle forme e termini di cui alla L. n. 1034 del 1971, art. 21. Ad avviso della società ricorrente, infatti, la convenzione avrebbe natura di accordo civilistico e quindi il vizio inerente la formazione della volontà della pubblica amministrazione ben potrebbe essere dedotto innanzi il giudice ordinario, inerendo esso al requisito dell’accordo tra le parti, che costituisce uno degli elementi fondamentali del contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1325 c.c.
La censura è infondata.
Anche in questo caso, la Corte di merito, dopo aver affermato l’inammissibilità dell’eccezione, perché tardivamente proposta, procede comunque al suo esame, concludendo per la sua infondatezza. In base al principio appena richiamato in relazione allo scrutinio del primo motivo, la ratio decidendi va individuate nella statuizione di rigetto, restando l’iniziale rilievo di inammissibilità della doglianza un mero obiter dictum.
In relazione alla statuizione di rigetto adottata dalla Corte distrettuale, va innanzitutto rilevata l’erroneità dell’affermazione secondo cui il vizio inerente la formazione della volontà della parte pubblica sarebbe deducibile solo innanzi al T.A.R., nelle forme previste per la giustizia amministrativa. Trattandosi infatti di difetto rilevante sulla formazione della volontà di un atto a contenuto civilistico, esso rientra a pieno titolo nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario. Sul punto, va data continuità al principio affermato da Cass. Sez. U, Ordinanza n. 9284 del 11/04/2017, Rv. 643780, in relazione ad una convenzione di lottizzazione in base alla quale erano state cedute, dal privato alla pubblica amministrazione, alcune aree da destinare a verde pubblico, a fronte della costituzione, su dette aree ed a favore delle residue proprietà del cedente, di una servitù non aedificandi- secondo cui la controversia attinente al rispetto del dovere comportamentale scaturente dalla clausola convenzionale appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e va ricondotta nell’ambito della previsione di cui all’art. 1079 c.c., involgendo un diritto di natura reale che, benché sorto per effetto dell’esecuzione della convenzione, configura, per la sua valenza erga omnes, una fonte autonoma di rapporti giuridici. Analogo ragionamento può esser fatto per le ipotesi in cui la convenzione preveda il vincolo di destinazione di determinate aree a parcheggio pubblico, in quanto tale vincolo si risolve comunque in una limitazione, valida erga omnes, della futura utilizzabilità di una determinata porzione di suolo.
L’errore, tuttavia, non comporta l’accoglimento del motivo in esame, poiché la Corte di Appello aggiunge anche due ulteriori considerazioni. In primo luogo, afferma che l’eventuale difetto di rappresentanza del sindaco, che avrebbe firmato la convenzione senza averne il potere, per mancanza di preventiva delibera autorizzativa, sarebbe equiparabile ad un eccesso di rappresentanza, sanabile dalla successiva ratifica, che nel caso di specie – secondo la Corte veneziana – sarebbe configurabile nei successivi atti compiuti dalla pubblica amministrazione in data 9.10.1987 e 12.9.1988. In secondo luogo, la Corte di Appello precisa che il negozio concluso in assenza del potere rappresentativo sarebbe affetto non da nullità, ma da semplice inefficacia, rilevabile dalla sola parte rappresentata e non di ufficio.
La prima di tali affermazioni ha valenza decisiva ed è coerente con l’insegnamento di questa Corte, ben potendosi configurare la ratifica della pubblica amministrazione in relazione ad atti compiuti nel difetto delle autorizzazioni prescritte dall’ordinamento. Sul punto, il Collegio ritiene di dare continuità al principio secondo cui “Il contratto con cui un privato s’impegna a cedere un comune un’area di proprietà dietro corrispettivo per la realizzazione di un’opera pubblica, sottoscritto da assessore delegato ad altre materie ovvero alla firma di soli atti di amministrazione anziché dal sindaco, o che comunque abbia ecceduto dalla delega conferitagli, non è inesistente o nullo, ma annullabile, per incompetenza relativa all’organo, solo ad istanza del comune, e comunque suscettibile di ratifica attraverso la dichiarazione dell’organo che sarebbe stato competente o di convalida ad opera di quello cui spetta di manifestare la volontà dell’ente al riguardo” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10631 del 09/05/2007, Rv. 598002). Negli stessi termini, si è ritenuto che “La disciplina del negozio concluso da un rappresentante senza poteri si applica anche alla rappresentanza organica degli enti pubblici, poiché l’organo competente ad esprimere la volontà dell’ente può procedere alla ratifica del contratto sottoscritto dal falsus procurator, per la quale è richiesta la forma scritta ad substantiam, trattandosi di un contratto della P.A. Detta ratifica non deve necessariamente risultare da un atto che manifesti espressamente la volontà del dominus, potendo questa pure desumersi implicitamente da altro atto, comunque redatto per iscritto, che, formato per fini consequenziali alla stipula del contratto ratificato, esprima in modo inequivoco una volontà incompatibile con quella di rifiutare l’operato del rappresentante senza potere, da valutarsi in base ad un apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da idonea motivazione” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28753 del 09/11/2018, Rv. 651526; in senso conforme, cfr. anche Sez. 1, Sentenza n. 2681 del 05/03/1993, Rv. 481262, secondo cui detta ratifica, in quanto negozio unilaterale recettizio, deve avere un contenuto connesso all’oggetto del negozio stipulato dal falsus procurator, esprimendo la chiara volontà del falso rappresentato di fare propri gli effetti, anche passivi, del negozio posto in essere dal falso rappresentante).
In definitiva, a fronte dell’esistenza, ravvisata dal giudice di merito all’esito di una valutazione in punto di fatto, di una ratifica da parte della pubblica amministrazione, la statuizione di rigetto adottata dal giudice di merito va tenuta ferma. Anche ammesso, infatti, che il denunciato vizio di rappresentanza fosse effettivamente sussistente, il contratto concluso dalla pubblica amministrazione in difetto dei prescritti atti autorizzativi non sarebbe nullo, ma al massimo annullabile, e la parte pubblica – nel caso di specie, il Comune di Santa Maria di Sala – sarebbe l’unico soggetto legittimato a promuovere la domanda di annullamento della convenzione punto nella fattispecie tale domanda non è stata proposta dal comune ed il giudice di seconde cure ha – invece -ravvisato, in capo a quest’ultimo, un comportamento idoneo ad implicare la ratifica dell’operato del rappresentante privo di potere. Sotto quest’ultimo profilo, peraltro, va rilevata anche la genericità della censura, che non si confronta in modo adeguato con l’apprezzamento in fatto condotto dalla Corte distrettuale e, di conseguenza, e’, per questa parte, da ritenere inammissibile.
Con il terzo motivo, la ricorrente principale lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1321,1326,1399,1398 c.c., art. 11 e 113 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto che il negozio stipulato dal Comune di Santa Maria di Sala in difetto di rappresentanza sarebbe affetto non da nullità, ma da inefficacia rilevabile solo dalla parte rappresentata, e che la relativa eccezione sarebbe comunque tardiva perché proposta per la prima volta in appello. Secondo la ricorrente, nella fattispecie il contratto sottoscritto dal sindaco in condizioni di carenza del potere rappresentativo avrebbe un contenuto del tutto diverso dallo schema di convenzione approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 167/1979, e le successive delibere di Giunta valorizzate dalla Corte di Appello come atti di ratifica non sarebbero idonee a tale finalità. La prima di esse, in particolare -datata 9.10.1987 – si limiterebbe al mero richiamo della convenzione, per recedere dalla stessa, senza alcun riferimento né alla discrepanza tra il contenuto dello schema di convenzione autorizzato e quello della convenzione in concreto sottoscritta dal sindaco, né alla volontà dell’ente locale di approvare l’operato del falsus procurator.
La censura è infondata, per gli stessi argomenti già esposti a confutazione del secondo motivo di ricorso. La convenzione sottoscritta dal sindaco nella carenza dell’atto autorizzativo presupposto, infatti, non è nulla, ma soltanto annullabile, e nel caso di specie il Comune, unico soggetto legittimato, non ha proposto la domanda di annullamento di detto atto. La valutazione circa l’idoneità dei due atti del 9.10.1987 e del 12.9.1988, valorizzati dalla Corte di Appello, a costituire ratifica, da parte dell’ente locale, dell’operato del rappresentante senza potere, costituisce invece un apprezzamento in fatto, che in sé non è utilmente sindacabile in sede di legittimità.
Con il quarto motivo, la società ricorrente principale lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1421,1418,1346,1325,1362,1363 c.c. e art. 112 c.p.c., perché la Corte di Appello non avrebbe ravvisato l’insanabile contraddittorietà della convenzione in concreto stipulata tra le parti, la quale da un lato richiamerebbe la Delib. Consiglio comunale n. 167 del 1979 – che prevedeva la destinazione a parcheggio di un’area avente l’estensione di 220 mq., da cedere poi al Comune – e dall’altro lato contemplerebbe l’obbligo di Immobiliare Aurora S.a.s. di realizzare, a proprie spese, un parcheggio permanente di circa 1.000 mq. Secondo la parte ricorrente, sarebbero diverse sia la natura che l’estensione dell’area, per cui sussisterebbe l’indeterminatezza dell’oggetto della convenzione. Tale vizio non sarebbe sanato dal richiamo, operato dalla Corte di Appello, al D.M. n. 1444 del 1968, perché detta normativa non sarebbe richiamata nella convenzione oggetto di causa. Ne’ si potrebbero configurare profili di riconoscimento nel comportamento della società ricorrente, posto che quest’ultima avrebbe fatto riferimento, nelle comunicazioni in cui si menzionava l’area a parcheggio, soltanto a quella di 220 mq. per la quale lo schema di convenzione approvato nel 1979 prevedeva la cessione a titolo gratuito al Comune.
La censura è inammissibile, perché involge valutazioni di fatto compiute dalla Corte lagunare, invocando in sostanza un nuovo esame del merito. Nel caso di specie, quest’ultima ha ritenuto come già evidenziato in relazione allo scrutinio del primo motivo di ricorso- che l’atto notarile contenesse una precisa indicazione dell’area da destinare a parcheggio (cfr. ancora pag. 17 della sentenza impugnata) e che vi fosse esatta corrispondenza tra il contenuto dell’atto convenzionale e la relativa nota di trascrizione, indicante un’area di mille metri quadrati (cfr. pag. 18 della sentenza).
Peraltro, il fatto che nella convenzione in concreto sottoscritta tra le parti venga richiamato lo schema di convenzione approvato nel 1979, che prevedeva un parcheggio di soli 220 mq., non esclude la possibilità che le parti abbiano voluto prevedere la destinazione a parcheggio di una zona più ampia. La convenzione, infatti, non è un atto a contenuto autoritativo, ma un atto di natura negoziale, il cui contenuto può ben essere determinato dai paciscenti secondo le rispettive volontà, fatto salvo il solo obbligo di rispettare le preclusioni inerenti il governo del territorio derivanti dagli atti autorizzativi adottati dalla parte pubblica. Non si configura, dunque, alcun profilo di irriducibile contrasto logico nel fatto che ab origine sia stato previsto uno spazio a parcheggio di una certa estensione, e poi, a posteriori, le parti ne abbiano pattuito uno più grande.
Per quanto invece attiene la denunciata differente natura del parcheggio che sarebbe stato in concreto realizzato, rispetto a quanto era stato previsto nello schema di convenzione approvato dal Comune, va evidenziato che tanto quest’ultimo schema, che la convenzione in concreto sottoscritta tra le parti, prevedono la creazione di un parcheggio ad uso pubblico, da cedere all’ente locale. Non si ravvisa, pertanto, alcuna diversità nella natura delle due aree (quella prevista, di 220 mq. e quella effettivamente realizzata, di circa 1.000 mq.) di cui si discute: in entrambi i casi, infatti, si tratta di parcheggio pubblico.
Neppure rileva il fatto che nella convenzione sottoscritta tra Immobiliare Aurora S.a.s. e Comune di Santa Maria di Sala non sia stato espressamente richiamato il D.M. n. 1444 del 1968. Il suo mancato richiamo nell’atto negoziale, infatti, non comporta la sua inapplicabilità alla fattispecie.
Infine, va rilevata la genericità della censura in esame, nella parte in cui essa è volta a contestare la configurazione, da parte del giudice di merito, di comportamenti a contenuto confessorio riferibili alla società ricorrente principale. Il motivo, infatti, non riporta il contenuto della nota alla quale si riferisce (cfr. pag. 22 del ricorso). Sul punto, va evidenziato che la configurazione – da parte del giudice di merito – di un comportamento idoneo ad integrare riconoscimento di determinati fatti implica valutazioni di merito, censurabili in sede di legittimità soltanto mediante il richiamo puntuale, nella censura, del contenuto degli atti indicati dalla sentenza, al fine di dimostrare l’erroneità dell’assunto seguito dal giudice di merito e di comprovare la rilevanza e decisività del vizio. Nella mancanza di tali specificazioni, la censura va considerate – per questa parte – inammissibile per carenza del prescritto livello di specificità.
Con il quinto motivo, la ricorrente principale lamenta la violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto che la difesa del Comune fosse incentrata sull’obbligo di Immobiliare Aurora S.a.s. di cedere gratuitamente all’ente locale la proprietà dell’area destinata a parcheggio, e che l’ente locale avesse invocato l’accertamento dell’esistenza di una servitù di uso pubblico, in tesi per costituzione volontaria, in base alla convenzione di cui è causa, ed in ipotesi per usucapione. Secondo la società ricorrente, invece, il Comune aveva chiesto, in tesi, accertarsi il suo diritto di proprietà sull’area destinata a parcheggio, ed in ipotesi l’accertamento dell’esistenza di una servitù di uso pubblico acquisita per usucapione. La domanda di accertamento dell’esistenza di una servitù per costituzione volontaria, invece, non sarebbe mai stata proposta dall’ente locale, e dunque la Corte, nel ravvisarla, sarebbe incorsa in vizio di ultra petizione.
La censura è infondata.
La Corte di Appello ha ritenuto che il Comune, nel resistere alla domanda proposta da Immobiliare Aurora S.a.s., tesa all’accertamento dell’occupazione senza titolo dell’area a parcheggio di cui è causa, avesse “… senz’altro manifestato di presupporre che un titolo legittimante l’occupazione vi fosse e corrispondesse, appunto, alla servitù di uso pubblico che poi il Tribunale aveva riconosciuto, qualificando la domanda, giuridicamente, come gli competeva: e senza andare ultra petita, laddove gli elementi identificativi della azione erano stati forniti dalle parti in modo chiaro ed espresso, libero restando, quindi, il loro inquadramento giuridico da parte del giudice, secondo il principio “iura novit curia”. Il giudice di secondo grado, quindi, ha qualificato la domanda in termini corrispondenti a quanto ritenuto dal Tribunale, ravvisando nelle difese del Comune una richiesta di accertamento dell’esistenza di una servitù di uso pubblico su base convenzionale: trattasi di operazione di interpretazione della domanda giudiziale, che in sé è riservata al giudice di merito, dovendosi, sul punto, ribadire il principio secondo cui “L’interpretazione della domanda deve essere diretta a cogliere, al di là delle espressioni letterali utilizzate, il contenuto sostanziale della stessa, desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dallo scopo pratico perseguito dall’istante con il ricorso all’autorità giudiziaria” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 3041 del 13/02/2007, Rv. 594291). Tale operazione ermeneutica è riservata al giudice di merito ed è sindacabile in Cassazione soltanto: “… a) ove ridondi in un vizio di nullità processuale, nel qual caso è la difformità dell’attività del giudice dal paradigma della norma processuale violata che deve essere dedotto come vizio di legittimità ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; b) qualora comporti un vizio del ragionamento logico decisorio, eventualità in cui, se la inesatta rilevazione del contenuto della domanda determina un vizio attinente alla individuazione del “petitum”, potrà aversi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essere prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; c) quando si traduca in un errore che coinvolge la “qualificazione giuridica” dei fatti allegati nell’atto introduttivo, ovvero la omessa rilevazione di un “fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo”, ipotesi nella quale la censura va proposta, rispettivamente, in relazione al vizio di “error in judicando”, in base all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, o al vizio di “error fatti”, nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5" (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 11103 del 10/06/2020 rv. 658078). In ogni altro caso, la censura relativa all’interpretazione della domanda va dichiarata inammissibile perché essa attinge essenzialmente un accertamento di merito.
Ciò posto, va anche considerato che, quando la parte invoca l’accertamento dell’esistenza di un diritto reale per usucapione, non integra domanda nuova la deduzione, in appello, di un’origine del diritto diversa da quella ab initio ipotizzata in prime cure. In proposito, va ribadito che “La proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cd. diritti autodeterminati, individuati, cioè, sulla base della sola indicazione del relativo contenuto sì come rappresentato dal bene che ne forma l’oggetto, con la conseguenza che la causa petendi delle relative azioni giudiziarie si identifica con i diritti stessi e non con il relativo titolo – contratto, successione ereditaria, usucapione, ecc. – che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non ha, per l’effetto, alcuna funzione di specificazione della domanda, essendo, viceversa, necessario ai soli fini della prova. Non viola, pertanto, il divieto dello ius novorum in appello la deduzione da parte dell’attore – ovvero il rilievo ex officio iudicis – di un fatto costitutivo del tutto diverso da quello prospettato in primo grado a sostegno della domanda introduttiva del giudizio” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23565 del 23/09/2019, Rv. 655355: in quel caso il convenuto, nell’esperire in via riconvenzionale un’actio confessoria servitutis, aveva in primo grado dedotto l’esistenza di una servitù volontaria e, in grado di appello, della stessa servitù per destinazione del padre di famiglia; in senso conforme, cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3192 del 04/03/2003, Rv. 560842).
Con il sesto motivo, la ricorrente principale lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1031,1058,825,1362 e 1363 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente valorizzato, ai fini della decisione, i comportamenti assunti dalle parti successivamente alla stipulazione della convenzione – in particolare, il fatto che dal 1980 il parcheggio realizzato da Aurora Immobiliare era stato utilizzato dalla collettività in modo pacifico e che esso era stato indicato nelle mappe comunali come parcheggio pubblico – senza considerare che i diritti di uso pubblico su aree private si acquistano, tassativamente, per volontà delle parti o per usucapione. Nel primo caso, per potersi ravvisare una servitù di uso pubblico volontaria occorre che la volontà del titolare del bene di assoggettarlo a beneficio della collettività emerga in modo non equivoco dal titolo costitutivo del diritto reale, non potendosi, quindi, ipotizzare che quest’ultimo si costituisca per facta condudentia.
La censura è inammissibile.
La Corte di Appello ha affermato che “Fermo restando che la determinazione permanente dell’area a parcheggio era stata prevista nella convenzione e che l’atto assoggettante a tale scopo i 975 mq. era stato trascritto, con opponibilità erga omnes, è ius receptum in giurisprudenza che la destinazione di un’area a parcheggio, nell’ambito delle previsioni funzionali di cui all’art. 42 Legge Urbanistica ed al D.M. attuativo n. 1444 del 1968, che veniva in questione nella specie, è riconducibile alla servitù di uso pubblico, che ben può essere costituita, secondo la Suprema Corte, mediante convenzione tra il privato proprietario e l’Ente pubblico. E in tali casi si ritiene, appunto, trattarsi non di servitù prediale, cioè di peso imposto ad un fondo per l’utilità di un altro, ma di servitù pubblica: laddove, per effetto delle clausole imperative inserite ope legis nella convenzione, ex lege urbanistica, il vantaggio si riversa a favore della collettività fruente del comparto edificatorio, senza riferimento ad utenti di singoli fondi. Pertanto, corretta è la statuizione del Tribunale che ha ritenuto che l’area in questione, pur rimanendo di proprietà di Aurora, non può essere sottratta all’uso pubblico di parcheggio cui era stata volontariamente destinata nella convenzione” (cfr. pagg. 19 e 20 della sentenza). Con questo decisivo passaggio della motivazione, la Corte territoriale ha ravvisato, nella convenzione, la volontà dell’odierna ricorrente di destinare a parcheggio pubblico l’area in questione, ed ha, di conseguenza, individuato su di essa un diritto di servitù ad uso pubblico a beneficio della collettività degli utenti del comparto edificatorio al cui interno l’area di cui si discute è collocata. La successiva affermazione concernente il fatto che l’area stessa sia stata di fatto adibita a parcheggio sin dal 1980 non costituisce, quindi, la vera ratio della decisione, ma -ancora una volta – soltanto un argomento ulteriore, valorizzato al fine di confermare la sussistenza della dichiarazione di volontà contenuta nella convenzione: la quale dichiarazione di volontà costituisce l’elemento che, nell’impianto logico della sentenza impugnata, rappresenta il titolo costitutivo del diritto reale di cui si discute.
Con il settimo motivo, la ricorrente principale lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1031,1058,825,1362,1363,2697,2712 e 2719 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché, anche ammettendo che si possa configurare un diritto reale di uso pubblico sulla base di una dichiarazione negoziale interpretata alla luce del comportamento successivo delle parti della convenzione, la Corte di Appello avrebbe comunque valutato in modo non corretto le risultanze istruttorie acquisite agli atti del giudizio di merito. Queste ultime infatti, secondo la società ricorrente, dimostrerebbero l’esatto contrario di quanto ritenuto dal giudice di appello, in quanto nessun parcheggio era stato realizzato, né tantomeno utilizzato, a partire dal 1980. Le fotografie allegate agli atti del giudizio di merito indicate come doc. 13 e doc. 14, in particolare, evidenzierebbero che nel 1999 Aurora Immobiliare S.a.s. aveva eseguito interventi di recinzione dell’area in contestazione, la quale – a quella data – risultava ancora non adibita a parcheggio, ma solo utilizzata da Stia S.r.l. e TM S.r.l. per ricoverarvi i loro automezzi. Inoltre, sempre agli atti del giudizio di merito vi sarebbe la memoria di costituzione e risposta depositata da Aurora Immobiliare S.a.s. nel giudizio di reintegrazione nel possesso dell’area di cui si discute, promossa da System S.a.s. (dante causa di Stia S.r.l. e TM S.r.l.), dalla quale si ricaverebbe che l’uso dell’area per ricoverare i mezzi delle due predette società sarebbe da collocare, al massimo, a partire dal 1988, e che Immobiliare Aurora S.a.s. avrebbe sin da subito reagito a tale utilizzazione illecita, appunto recintando l’area. Trattandosi di documenti non contestati dalla difesa dell’ente locale, il giudice di merito avrebbe dovuto tenerne conto e non avrebbe potuto ravvisare alcuna messa a disposizione volontaria dell’area di cui si discute da parte di Aurora Immobiliare S.a.s.
Ancora, la società ricorrente deduce che l’area in discussione sarebbe situata nelle vicinanze degli stabilimenti di Stia S.r.l. e TM S.r.l. e che, dunque, la sua utilizzazione da parte delle predette società non rientrerebbe nell’ambito di un uso pubblico della porzione di cui è causa, ma costituirebbe piuttosto un’occupazione illecita della stessa, realizzata da un private in danno del legittimo proprietario. Occupazione alla quale la società ricorrente principale avrebbe reagito con la recinzione dello spazio, dal che sarebbe sorta la controversia possessoria di cui anzidetto.
La censura è inammissibile, in quanto volta a sollecitare una rilettura critica delle risultanze istruttorie, senza -peraltro- neanche riproporle in modo testuale. Dal che consegue un duplice profilo di inammissibilità: da un lato, in quanto diretta ad ottenere una revisione del giudizio di merito operato dalla Corte territoriale; dall’altro lato, per carenza di specificità della doglianza, nella misura in cui gli atti e documenti in essa richiamati non vengono riprodotti, neppure nei loro passi salienti.
Con l’ottavo motivo, la ricorrente principale lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 825,1168,2697,2712 e 2719 c.c., artt. 112,113,115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché la Corte di Appello avrebbe posto a fondamento della propria decisione fatti contestati e non verificati. Ad avviso della ricorrente, non sarebbe possibile individuare alcuna volontaria destinazione dello spazio di cui è causa a parcheggio, posto che le risultanze istruttorie dimostrerebbero che Aurora aveva tempestivamente reagito all’uso illecito dell’area realizzato da Stia S.r.l. e TM S.r.l., recintandola ed apponendovi cartelli indicanti “proprietà privata” e “divieto di sosta e transito”, come sarebbe dimostrato da fotografie allegate al giudizio di merito e dagli altri atti già richiamati in relazione al settimo motivo, non disconosciuti dalla parte avversa.
La censura è inammissibile. Anche in questo caso, la ricorrente invoca una rilettura delle risultanze istruttorie, con la stessa carenza di specificità già segnalata in relazione al settimo motivo.
Con il nono motivo, la ricorrente principale lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 1150 del 1942 e del D.M. n. 1444 del 1968, artt. 41 quinquies e sexies in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente applicato dette norme, rivolte alla pubblica amministrazione, anche nei confronti di un soggetto privato quale Aurora Immobiliare S.a.s., senza considerare che nessuna di tali disposizioni prevede la costituzione di un diritto di servitù di uso pubblico su aree private. Ad avviso della società ricorrente, infatti, le norme in esame sarebbero tese solo a vincolare l’amministrazione, nella predisposizione degli strumenti urbanistici locali, a destinare una determinata percentuale di suolo a parcheggio, nelle nuove costruzioni e nelle aree destinate ad edilizia residenziale, ma non sarebbero applicabili nella fattispecie concreta (non venendo in rilievo alcun profilo di edilizia residenziale, essendo Stia S.r.l. e TM S.r.l. società industriali) né, comunque, prevedrebbero alcun obbligo, a carico di Aurora, di adibire a parcheggio una determinata area.
La censura è inammissibile, poiché non coglie la ratio della decisione impugnata. La Corte di Appello ha ravvisato la destinazione dell’area a parcheggio pubblico non già in base al le previsioni di cui al D.M. n. 1444 del 1968, né tantomeno in forza delle disposizioni di cui alla L. n. 1150 del 1942; la servitù di uso pubblico dell’area, infatti, è stata ritenuta costituita dal giudice di merito in base alla dichiarazione di volontà contenuta nella convenzione sottoscritta tra Immobiliare Aurora S.a.s. ed il Comune di Santa Maria di Sala.
Il riferimento, operato dal giudice di seconda istanza, alle disposizioni dianzi richiamate, dunque, costituisce – ancora una volta – un mero obiter, che, in quanto tale, non è rilevante ai fini della decisione.
Con il decimo motivo, la ricorrente principale lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ovvero – qualora si ravvisasse un implicito rigetto del fatto di cui si lamenta l’omesso esame – la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., artt. 2730,2735,2712 e 2719 c.c. La Corte di Appello non avrebbe considerato che Aurora Immobiliare S.a.s. aveva provveduto a corrispondere al Comune di Santa Maria di Sala tutti gli importi previsti dalla convenzione, monetizzando tutte le opere di urbanizzazione, incluse quelle relative all’area da destinare a parcheggio. In alternativa, ove si ritenesse che il giudice di merito abbia esaminato la questione, rigettandola implicitamente, la società ricorrente lamenta che la Corte di Appello non abbia attribuito alle quietanze di pagamento, con le quali l’ente locale aveva incamerato le somme versate da Aurora Immobiliare S.a.s., valore confessorio.
La censura, nella sua stessa formulazione, è inammissibile.
L’omesso esame utilmente denunziabile in sede di legittimità deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, “… dovendosi intendere per “fatto” non una “questione” o un “punto” della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17761 del 08/09/2016, Rv. 641174; cfr. anche Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 2805 del 05/02/2011, Rv. 616733). Non sono quindi “fatti” nel senso indicato dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, ed infine neppure le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio. Poiché, nel caso di specie, è la stessa parte ricorrente a denunciare un vizio, alternativamente, come omesso esame di un fatto o come rigetto implicito dello stesso, è evidente che la censura non concerne un accadimento, ma una tesi difensiva; essa, quindi, non verte su un “fatto” nel senso inteso dal legislatore.
Inoltre, va anche ribadito che “Qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l’omessa valutazione di prove documentali, per il principio di autosufficienza ha l’onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l’irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18506 del 25/08/2006, Rv. 591899; in senso conforme, Cass. sez. 3, Sentenza n. 21621 del 16/10/2007, Rv. 600199 e Cass. sez. 5 Sentenza n. 13625 del 21/05/2019 Rv. 653996). Il motivo di ricorso in cassazione, infatti, deve porre il Collegio in condizioni di verificare che il documento del quale si lamenta il mancato esame sia stato ritualmente acquisito agli atti del giudizio di merito, chiarendo il momento e la modalità con cui tale acquisizione è stata assicurata. Nel caso di specie, il ricorrente richiama le quietanze con cui Aurora Immobiliare S.a.s. avrebbe monetizzato tutte le opere di urbanizzazione previste dalla convenzione, ma non ne riporta il contenuto, onde la censura è -sotto questo profilo – anche carente di specificità.
Infine, va considerato che l’eventuale monetizzazione delle opere di urbanizzazione previste dalla convenzione non implicherebbe comunque il superamento della destinazione dell’area di cui è causa a parcheggio. Aurora Immobiliare S.a.s., infatti, si era convenzionalmente obbligata a destinare l’area a parcheggio e a realizzare le relative opere. Anche ammesso che la seconda parte dell’obbligo, concernente la realizzazione del parcheggio, sia stata superata dalla “monetizzazione” degli oneri di urbanizzazione previsti, resta comunque pienamente efficace la prima, relativa alla destinazione del suolo. La censura, dunque, non coglie neppure la ratio della decisione.
Con l’undicesimo motivo, la ricorrente principale lamenta la violazione e falsa applicazione fdell’art. 115 c.p.c., artt. 2932,1321,2946,2943,2945 c.c. e della L. n. 214 del 1990, art. 11 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ravvisato l’imprescrittibilità dell’obbligo, assunto da Aurora Immobiliare S.a.s., di trasferire gratuitamente l’area di cui si discute all’ente locale. Ad avviso della società ricorrente, l’obbligazione di trasferimento sarebbe soggetta alla prescrizione ordinaria.
La censura è inammissibile.
Il Collegio ritiene opportuno precisare che l’obbligo assunto dal privato, nell’ambito di un rapporto convenzionale con la pubblica amministrazione, di destinare una determinata porzione di suolo ad una finalità di interesse generale, quindi, è soggetto alle ordinarie regole in tema di prescrizione. Sul punto, va data infatti continuità al principio secondo cui “Nel caso di inadempimento da parte di un privato all’impegno assunto con un comune a trasferire la proprietà di un terreno, seppur collegato (e nella specie posteriore) all’accordo corrispondente allo schema procedimentale contemplato dalla L. n. 765 del 1967, art. 8 parzialmente sostitutivo della L. n. 1150 del 1942, art. 28 avente ad oggetto il rilascio di una o più licenze edilizie subordinate all’impegno di attuare le opere di urbanizzazione, il diritto del comune di avvalersi della tutela dell’esecuzione del contratto in forma specifica, ai sensi dell’art. 2932 c.c., non è indisponibile e, quindi, è soggetto a prescrizione; non basta, infatti, ad integrare l’indisponibilità -cui fa riferimento l’art. 2934 c.c., comma 2, – l’esistenza di una finalità di pubblico interesse, il cui perseguimento non si sottrae, in via di principio, agli effetti del trascorrere del tempo, nemmeno quando si sia in presenza di atti autoritativi della P.A., dovendosi, comunque, avere riguardo al contenuto oggettivo del diritto della cui prescrizione si discute, non già alla natura ed alla causa degli atti negoziali dai quali quel diritto trae origine” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2835 del 06/02/2013, Rv. 624870; negli stessi termini, cfr. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21885 del 21/10/2011, Rv. 620076).
Del resto, la conferma indiretta del fatto che, anche in relazione all’obbligo di trasferimento assunto dal privato nell’ambito di una convenzione con l’ente locale finalizzata all’esecuzione di un intervento urbanistico più ampio, si debba fare riferimento agli ordinari istituti previsti dal diritto civile, si ricava dal fatto che “Qualora il privato abbia sottoscritto un atto d’obbligo per il trasferimento di aree alla P.A. nell’ambito di un accordo di urbanizzazione, il giudice amministrativo può emettere la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., pur non espressamente contemplata dagli artt. 29 e 30 c.p.a., sia perché, a norma degli artt. 24,103,111 e 113 Cost., il giudice amministrativo, nelle controversie rimesse alla sua giurisdizione esclusiva, può erogare ogni forma di tutela del diritto soggettivo, sia perché, a norma della L. 7 agosto 1990, n. 241, artt. 11 e 15 agli accordi provvedimentali si applicano i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4683 del 09/03/2015, Rv. 634426). Non esiste, dunque, alcuno statuto particolare in funzione del quale si possa ravvisare l’imprescrittibilità dell’obbligazione che era stata assunta da Immobiliare Aurora con la convenzione di cui è causa, e – sotto questo profilo – la statuizione adottata dalla Corte territoriale a pag. 21 della sentenza impugnata merita di essere corretta.
Ciò posto, va tuttavia rilevato che la questione della proprietà dell’area da destinare a parcheggio rappresenta un profilo che non rientra nella ratio della decisione impugnata. Quest’ultima, infatti, ha configurato una servitù di uso pubblico derivante dalla convenzione stipulata tra Aurora Immobiliare S.a.s. ed il Comune di Santa Maria di Sala l’11/01/1980 (cfr. pag. 19 della sentenza impugnata) ed ha pertanto ritenuto che il predetto negozio abbia avuto, ai fini del vincolo di destinazione dell’area a parcheggio, effetti reali, e non meramente obbligatori. La tematica relativa alla prescrittibilità dell’obbligo di trasferimento della proprietà dell’area in discussione, dunque, non assume alcun rilievo, una volta accertata – come ha fatto, nel caso di specie, la Corte di Appello -l’esistenza di un diritto reale di uso pubblico, di origine convenzionale, sul predetto spazio.
In altri termini, anche ammesso che la convenzione avesse effetti obbligatori, tali effetti erano evidentemente limitati al trasferimento della proprietà, che però non è stato oggetto di accertamento giudiziale. Di conseguenza, il tema della prescrizione non è pertinente. Come esattamente rileva il Comune di Santa Maria di Sala nel controricorso, infatti, “la destinazione a parcheggio pubblico prescinde dalla proprietà dell’area” (cfr. pag. 32 del controricorso).
In aggiunta, va anche osservato che il ricorrente non ha curato la trascrizione delle clausole della convenzione che, secondo la sua prospettazione, dimostrerebbero l’illogicità del ragionamento seguito dalla Corte distrettuale; sotto questo profilo, dunque, la censura difetta anche del prescritto grado di specificità.
Con il dodicesimo, ed ultimo, motivo, la società ricorrente principale lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c. e del D.M. n. 55 del 2014, art. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché la Corte di Appello la avrebbe erroneamente condannata alla refusione delle spese del grado in favore di ciascuna delle due società TM S.r.l. e Stia S.r.l., pur se queste ultime erano state difese, in seconde cure, dallo stesso avvocato, con atti unitari, dai quali non emergeva alcuna differenziazione tra le posizioni processuali assunte dalle predette parti. Ad avviso della ricorrente principale, quindi, la Corte di Appello avrebbe potuto al massimo applicare la maggiorazione del 20% all’unico onorario liquidabile, ma non avrebbe comunque potuto raddoppiare l’importo della condanna alle spese.
La censura è infondata.
La Corte di Appello ha condannato l’appellante a rifondere agli appellati le spese del grado, “… che all’uopo liquida e fissa in Euro 10.000 di compensi per ciascuna parte processuale…” (cfr. pag. 24 della sentenza). Nell’intestazione della decisione della Corte distrettuale, le due società TM S.r.l. e Stia S.r.l. sono indicate in modo cumulativo, come unica parte processuale. E’ quindi evidente che la Corte lagunare non ha riconosciuto – come erroneamente ritiene la società ricorrente principale – la somma Euro 10000 per compensi in favore di ciascuna delle predette società.
In definitiva, il ricorso principale va rigettato.
L’unico motive del ricorso incidentale, con il quale il Comune di Santa Maria di Sala denuncia la violazione degli artt. 825,1061,158 c.c., artt. 115,116,244 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché la Corte di Appello avrebbe comunque dovuto ritenere maturata, a favore del Comune, l’usucapione dell’area a parcheggio oggetto di causa, resta assorbito dal rigetto dell’impugnazione principale.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuna delle parti controricorrenti, in Euro 6.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali, nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 26 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2022
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