LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2206/2021 R.G., proposto da:
R.S., rappresentata e difesa in proprio e dall’avv. Peretti Nicola, con domicilio eletto in Roma, Via Francesco Massi n. 12, presso l’avv. Sticca Andrea;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t.;
– intimato –
avverso l’ordinanza del Tribunale di Asti pubblicata in data 7.11.2020, depositata in data 4.6.2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 27.1.2022 dal Consigliere Fortunato Giuseppe.
RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. L’avv. R.S. ha chiesto al Tribunale di Asti la liquidazione del compenso per la difesa svolta in favore di M.E., ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il decreto, con cui era stata respinta la domanda, è stato confermato all’esito dell’opposizione D.P.R. n. 150 del 2011, ex art. 170, con dichiarazione d’ufficio della prescrizione presuntiva del credito professionale. L’ordinanza è stata cassata da questa Corte con pronuncia n. 29543/219, evidenziando che l’eccezione di prescrizione non è rilevabile d’ufficio e che il regime della prescrizione presuntiva non opera per i compensi spettanti al difensore di una parte ammessa al gratuito patrocinio.
Riassunta la causa, il tribunale ha respinto nuovamente la richiesta di liquidazione, poiché l’avv. Ragno, nominata in sostituzione di altro difensore, non aveva documentato l’iscrizione all’albo dei legali abilitati al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, ar. 80 e ss.,.
Per la cassazione dell’ordinanza l’avv. R.S. propone ricorso affidato ad un unico motivo.
Il Ministero della giustizia è rimasto intimato.
Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente fondato, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.
2. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 80,81 e 170 D.P.R. n. 115 del 2002, art. 2697 c.c., art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, lamentando che era compito del giudice acquisire d’ufficio le informazioni circa l’iscrizione della ricorrente all’albo speciale dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato, non potendo il tribunale respingere la domanda per carenza di prova di tale presupposto.
Il motivo è fondato.
Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso per il patrocinio a spese dello Stato, la parte istante non è obbligata ad indicare, né a documentare l’iscrizione dell’avvocato nell’elenco di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 81, trattandosi di elenco avente natura pubblica (Cass. 14594/2008; Cass. 9264/2015).
Per altro verso, nel giudizio per la liquidazione dei compensi dei difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, la domanda non può essere rigettata per la mancanza dei documenti necessari per la decisione, dovendo il giudice adito attivare i poteri istruttori officiosi che caratterizzano il procedimento D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 15, sia per la determinazione del “quantum”, che per l’accertamento dell'”an”, in virtù della previsione contenuta al citato art. 15, comma 5, che va interpretata non come espressione di mera discrezionalità, bensì come potere-dovere di decidere “causa cognita”, senza limitarsi ad una meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull’onere della prova (Cass. 19690/2015; Cass. 2206/2020).
E’ perciò accolto l’unico motivo di ricorso con cassazione dell’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e con rinvio della causa al Tribunale di Asti, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Asti, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2022