LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7648-2020 proposto da:
INPS, – ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato CLEMENTINA PULLI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MANUELA MASSA, PATRIZIA CIACCI;
– ricorrente –
contro
P.D., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato MONICA ROCCATO;
– controricorrente –
contro
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LATINA;
– intimata –
avverso il decreto di omologa RG 2659/2018 del TRIBUNALE di LATINA, depositato il 04/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DANIELA CALAFIORE.
RILEVATO
CHE:
Il Tribunale di Latina ha omologato con riguardo a P.D. le risultanze della c.t.u., relative al requisito sanitario riferito all’esenzione dal ticket sanitario, ed ha posto le spese del giudizio a carico dell’Inps, liquidandola in Euro 1500,00;
avverso tale ultima statuizione relativa alle spese propone ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111 Cost. l’Inps, affidandolo a due motivi;
P.D. resiste con controricorso e successiva memoria;
ASL Latina non ha svolto attività difensiva;
e’ stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
CONSIDERATO
CHE:
1) Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91-92-113-116 c.p.c., dell’art. 152 disp. att. c.p.c., dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 445 bis c.p.c. (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per aver, il tribunale, rigettato l’unica domanda di spettanza Inps, quale l’accertamento del requisito sanitario per l’assegno di invalidità, e posto le spese a carico dell’Inps, vittorioso;
2) Con il secondo motivo è dedotta la violazione degli artt. 101-102 c.p.c., del D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 130, del D.L. n. 203 del 1995, L. n. 104 del 1992, art. 10, art. 2, comma 3, per non aver, il tribunale, condannato l’altro ente (ASL Latina) chiamato in giudizio e competente ad erogare la prestazione per la quale era stato chiesto l’ATPO;
il tema è stato oggetto dell’ordinanza interlocutoria n. 18155 del 2021 ed ai contenuti della stessa si fa riferimento per rimettere la causa alla sezione quarta.
P.Q.M.
Rinvia alla IV Sezione per la trattazione della causa alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nell’adunanza, il 21 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2022