LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 11317-2020 proposto da:
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MANUELA MASSA, CLEMENTINA PULLI, PATRIZIA CIACCI;
– ricorrente –
contro
I.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 45, presso lo studio dell’avvocato FLORIANA ALESSANDRINI, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA ROSARIA SORABELLA;
– controricorrente –
contro
ASL di LATINA;
– intimata –
avverso il decreto n. R.G. 80/2019 del TRIBUNALE di LATINA, depositato il 30/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 21/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO BUFFA.
FATTO E DIRITTO
Con decreto del 30.10.19 il tribunale di Latina ha accertato il diritto dell’assistita in epigrafe all’esenzione al ticket sanitario in presenza del 67% di invalidità (escludendo la ricorrenza per fruire dell’assegno di invalidità) e posto a carico dell’INPS le spese di lite e di ctu.
Avverso tale decreto ricorre l’INPS per un motivo, che richiama gli artt. 91, 922, 113,116,152 att. c.p.c., e art. 2697 c.c., e lamenta l’imposizione dell’onere delle spese sebbene totalmente vittorioso. L’assistita è rimasta intimata.
Il Collegio, ritenuto che non ricorrono le condizioni di legge per la pronuncia in Sesta Sezione, dispone rimettersi gli atti alla sez. IV Lavoro.
P.Q.M.
Il Collegio dispone rimettersi gli atti alla sez. IV Lavoro.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2022