Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.5632 del 21/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28109/2016 R.G. proposto da:

ING Bank N.V., succursale di *****, in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Monte Zebio n. 30, presso lo studio dell’avv. Giammaria Camici, che la rappresenta e difende con gli avv.ti Federico Camozzi, e Massimo Nespoli, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Unipol Sai Assicurazioni S.p.A.;

– intimata –

avverso la sentenza del Tribunale di Milano, sesta sezione civile, n. 11996/2015 del 27 ottobre 2015;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 25 novembre 2021 dal Consigliere Dott. Paolo Fraulini.

RILEVATO

Che:

1. ING Bank N.V., succursale di *****, ha proposto ricorso in cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza con cui il Tribunale di Milano l’ha condannata a pagare a Unipol Sai Assicurazioni S.p.A. la somma di Euro 205.941,76, oltre accessori, a titolo di responsabilità derivante dall’abusivo incasso di otto assegni di traenza, avvenuto da sconosciuti presso gli sportelli della banca ricorrente.

2. Il giudice di primo grado ha rilevato la responsabilità colposa della banca negoziatrice, atteso che l’identificazione dei portatori dei titoli era avvenuta con la sola esibizione di documenti di riconoscimento (carta identità, patente di guida, tessera sanitaria, da cui si evinceva la residenza a centinaia di chilometri di distanza dalla sede delle agenzie della banca ricorrente) e che la falsa identità dei presentatori non era stata in alcun modo contestata, mentre l’incasso era avvenuto a pochi giorni di distanza dall’apertura dei conti correnti, per somme comunque di rilevante importo, laddove irrilevante era la deduzione di un concorso di colpa del creditore in relazione alle modalità di spedizione dei titoli.

3. L’appello avverso la detta sentenza è stato dichiarato inammissibile, ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., dalla Corte di appello di Milano, con ordinanza n. 3934/2016 del 10 ottobre 2016.

4. Unipol Sai Assicurazioni S.p.A. è rimasta intimata.

5. La ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

Che:

1. Il ricorso lamenta:

a. Primo motivo: “I. Primo motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., n. 3): violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 2697 c.c., dell’art. 43 Legge Assegni nonché dei principi generali in materia di titolarità del diritto al risarcimento del danno da irregolare negoziazione di un assegno e di surrogazione legale ex art. 1203 c.c.”, deducendo l’erronea individuazione del presupposto risarcitorio (pagamento a persona diversa dal beneficiario), in un giudizio in cui il presupposto era stato dedotto come legato all’avvenuto secondo pagamento degli importi degli assegni, non provato in atti.

b. Secondo motivo: “II. Secondo motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., nn. 3) e 5): violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c., dell’art. 1227 c.c., commi 2 e 1, nonché dei principi generali in materia di nesso di causalità tra condotta negligente e danno; omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che hanno formato oggetto di discussione tra le parti”, deducendo l’erroneità del giudizio in tema di assenza del concorso colposo del creditore nella scelta delle modalità di spedizione dei titoli trafugati, sulla mancata segnalazione del trafugamento, sulla mancata consegna degli specimen di firma degli effettivi destinatari degli assegni di traenza, sull’inefficienza del sistema di protezione dei dati di questi ultimi, sulla mancata adozione di sistemi sicuri per il trasporto dei titoli sul territorio, sull’inesistenza di alcuna negligenza nell’identificazione dei portatori dei titoli.

2. Il ricorso va accolto, nei limiti e per le considerazioni che seguono.

3. Il primo motivo, rinunciato dalla ricorrente nella memoria depositata telematicamente in data 22 giugno 2021, è comunque infondato laddove denuncia sia la violazione dei criteri di riparto dell’onere della prova in materia, sia la necessità di prova del secondo pagamento, posto che la natura contrattuale della responsabilità, affermata dal Tribunale nella sentenza impugnata, è stata costantemente affermata da questa Corte (a far data da Sez. U., Sentenza n. 14712 del 26/06/2007), come rinveniente da una violazione dell’obbligo professionale di protezione nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della operazione (Sez. 3, Sentenza n. 10534 del 22/05/2015), con conseguente onere a carico della negoziatrice della prova della non imputabilità della responsabilità per l’incasso (Sez. U., Sentenza n. 12477 del 21/05/2018).

4. Il secondo motivo è fondato nei limiti in cui deduce la falsa applicazione dell’art. 1227 c.c., giacché il Tribunale, nel giudicare irrilevante la deduzione della rischiosità del mezzo di spedizione dei titoli scelto dal creditore al fine della valutazione della sussistenza di un concorso di colpa del danneggiato, ha violato l’interpretazione nomofilattica resa sul punto a Sezioni Unite da questa Corte regolatrice nella sentenza n. 9769 del 26/05/2020, cui si fa integrale riferimento, anche per l’individuazione del contenuto dell’accertamento da espletare nel giudizio di rinvio.

5. La sentenza del Tribunale va, dunque, cassata e la causa rinviata, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 4, innanzi alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà, altresì, a regolare le spese della presente fase di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo; accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, in relazione al motivo accolto, innanzi alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà, altresì, a regolare le spese della presente fase di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2022

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