LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Sudappalti di L.L. & C. s.a.s., in persona del legale rappresentante sig. L.L., rappresentata e difesa per procura alle liti in calce al ricorso dall’Avvocato Giuseppe Raguso, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Muzio Clementi n. 9.
– ricorrente –
contro
Le.Sa., rappresentato e difeso per procura alle liti in calce al controricorso dall’Avvocato Riccardo Bonadies, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avvocato Giovan Candido Di Gioia, in Roma, piazza Mazzini n. 27.
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 349 della Corte di appello di Bari, depositata il 12.2.2019;
udita la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Mario Bertuzzi all’adunanza del 24.1.2022.
Fatti di causa e ragioni della decisione
Con sentenza n. 349 del 12.2.2019 la Corte di appello di Bari, quale giudice di rinvio a seguito della sentenza di questa Corte n. 18451 del 2014, confermò la decisione di primo grado che aveva dichiarato risolto, per colpa di L.F., il contratto con cui questo aveva ceduto in permuta a Le.Sa., titolare della ditta Le. Macchine Movimento Terra, una ruspa cingolata a parziale pagamento di altro macchinario, condannando il convenuto L. al pagamento dell’importo di Euro 49.166,70. Con la medesima sentenza la Corte di appello dichiarò inammissibile la costituzione nel giudizio di rinvio della s.a.s. Sudappalti di L.L. & C., rilevando che detta società non era stata evocata in giudizio con l’atto di riassunzione proposto da Le.Sa., e che la sua partecipazione, che qualificò come intervento volontario, non era consentita nel giudizio di rinvio, disattendendo le eccezioni da essa sollevate di nullità dell’atto di riassunzione per incertezza dei soggetti convenuti e di difetto di legittimazione passiva.
Per la cassazione di questa decisione, notificata il 21.3.2019, ricorre, con atto notificato il 17.5.2019, la s.a.s. Sudappalti di L.L. & C., sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso Le.Sa..
La causa è stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Il primo motivo di ricorso denunzia nullità della sentenza per violazione dell’art. 163 c.p.c., comma 3, n. 2, censurando la decisione impugnata per avere respinto l’eccezione di nullità dell’atto di riassunzione del giudizio di rinvio, seguito alla cassazione della decisione di appello, per indeterminatezza dei soggetti convenuti, assumendo che, contrariamente a quanto in essa ritenuto, l’atto risultava destinato anche nei confronti della società Sudappalti e che esso avrebbe dovuto essere comunque dichiarato nullo nei confronti di L.F., per essere questi deceduto prima della sua notificazione. La ricorrente denunzia altresì violazione e falsa applicazione dell’art. 392 c.p.c., comma 2, e della L. n. 890 del 1982, art. 7, per avere la Corte di appello ritenuto valida la notifica dell’atto di riassunzione a L.F. fatta presso lo studio del suo difensore, mentre avrebbe dovuto essere effettuata alla parte personalmente. Si assume, infine, che la sentenza ha una motivazione perplessa ed incomprensibile, richiamando, a proposito della posizione della società odierna ricorrente, ora la disciplina in materia di successione particolare nel processo, ora quella in materia di successione a titolo universale.
Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2 e art. 394 c.p.c., comma 2, lamentando che la Corte territoriale abbia sancito in motivazione il verificarsi della successione a titolo particolare della società Sudappalti alla ditta L., per avere questi conferito alla prima la sua azienda, richiamando erroneamente la sentenza n. 18451 del 2014 della Corte di Cassazione, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla controparte nei confronti della società Sudappalti, per non avere essa partecipato al giudizio di merito, svoltosi esclusivamente tra il Le. e il L..
Il mezzo censura altresì l’affermazione della sentenza impugnata per avere riconosciuto esistente una situazione successoria tra L. e la società Sudappalti, deducendo la violazione dell’art. 24 Cost., comma 2, per avere formulato tale accertamento pur dichiarando inammissibile la costituzione in giudizio di quest’ultima, degli artt. 2558 e 2560 c.c., per insussistenza dei relativi presupposti, dell’art. 2697 c.c., per difetto di prova, e dell’art. 112 c.p.c., per avere qualificato la sua partecipazione in giudizio come intervento volontario, laddove essa si era costituita al solo fine di ribadire la propria estraneità al rapporto in essere tra le altre parti.
I motivi di ricorso, che vanno trattati congiuntamente, sono inammissibili.
Va premesso che la sentenza impugnata ha ritenuto inammissibile la costituzione nel giudizio di rinvio della odierna società ricorrente sulla base del duplice rilievo che essa non era stata evocata in causa dal Le., il quale aveva riassunto il giudizio esclusivamente nei confronti di L.F., originario convenuto, e che, di conseguenza, la sua partecipazione era da qualificarsi come intervento volontario, non ammissibile nel giudizio di rinvio. Ha per l’effetto disatteso, ma sostanzialmente dichiarato assorbita, l’eccezione della parte di difetto di legittimazione passiva. Già in precedenza, inoltre, questa Corte, con la sentenza n. 18451 del 2014, che aveva cassato la decisione di appello, aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avanzato dal Le. nei confronti (anche) della società Sudappalti, rilevando che la stessa non aveva partecipato ai precedenti gradi di merito e non era indicata come successore a titolo universale del convenuto L., riconoscendo quindi sostanzialmente il suo difetto di legittimazione passiva nel giudizio.
Tanto premesso e precisato, deve ritenersi assorbente, rispetto alle censure sollevate nel ricorso, la statuizione della decisione impugnata che ha ritenuto inammissibile la costituzione in giudizio della società Sudappalti, che si traduce, in ragione della motivazione espressa sul punto, in una pronuncia dichiarativa del difetto di legittimazione processuale della parte stessa. La considerazione che la Corte abbia ritenuto tale partecipazione, una volta affermato che l’atto di riassunzione non la evocava in giudizio, come di fatto frutto di una scelta della parte stessa, qualificandola come intervento volontaria, dichiarandolo quindi inammissibile, non appare in tale contesto assumere autonomo rilievo, non rinvenendosi in capo alla ricorrente un autonomo e distinto interesse a modificare tale statuizione, se si tiene conto che la parte aveva eccepito nel giudizio di rinvio proprio il suo difetto di legittimazione passiva e quindi la propria estraneità all’oggetto del contendere, avendo potuto la qualificazione di interventore qui contestata esercitare un qualche effetto soltanto sulla regolamentazione delle spese di giudizio, che il giudice a quo ha compensato, ma la cui statuizione non è stata investita da censure.
Non è ravvisabile pertanto un interesse della società ricorrente alla cassazione della decisione, che l’ha di fatto estromessa dal giudizio.
Ne discende anche l’inammissibilità dei motivi che interessano la posizione del convenuto L., che la parte ricorrente, difettando di legittimazione ad processum, non ha titolo per sollevare. Allo stesso modo la censura di nullità dell’atto di riassunzione per indeterminatezza dei soggetti convenuti sconta il rilievo del difetto di interesse a sollevarla, a fronte di una statuizione che ha affermato che la società non era destinataria dell’atto.
Con riferimento, invece, alla posizione di successore a titolo particolare del convenuto L., che sembra attribuita dalla Corte di appello alla società Sudappalti, si osserva che dalla lettura della sentenza impugnata emerge che tale qualificazione è ricondotta alla prospettazione contenuta nell’atto di riassunzione, cioè a deduzioni di parte, che la stessa Corte ha ritenuto non conferenti, ma non risulta oggetto di accertamento della Corte, che non avrebbe potuto ad ogni modo condurre nel momento in cui dichiarava non ammissibile la presenza di detta parte in giudizio. In questo senso va anche letto il richiamo in sentenza all’art. 111 c.p.c., che regola la successione a titolo particolare del diritto controverso nel processo, utilizzato al fine di spiegare i riferimenti contenuti nell’atto di riassunzione alla società Sudappalti.
Ne consegue che anche sotto tale profilo il ricorso non appare sorretto da interesse, investendo passi della decisione cui non può attribuirsi efficacia di accertamento e quindi non suscettibili di passare in giudicato.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Euro 5.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.
Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2022