LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23075-2020 proposto da:
PANORAMICA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Laura Mantegazza n. 16, presso lo studio dell’avvocato Sabina Lorenzelli, che la rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
R.E., elettivamente domiciliato in Roma, Via Carlo Mirabello n. 25, presso lo studio dell’avvocato Gianfranco Sebastianelli, che lo rappresenta e difende
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7522/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 04/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/02/2022 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 26.4.2010 Panoramica S.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4822/2010, emesso dal Tribunale di Roma, con il quale le era stato ingiunto di pagare, in favore di R.E., la somma di Euro 17.718,58 a titolo di saldo di alcune prestazioni medico-chirurgiche rese dall’ingiungente, in favore della società ingiunta, per attività svolte all’interno della clinica “*****”. L’opponente deduceva di non aver mai rifiutato il pagamento di quanto dovuto al R.; allegava tuttavia che, trattandosi di prestazioni sanitarie rese in struttura convenzionata con il S.S.N., le stesse erano soggette a liquidazione da parte della Regione Lazio; che l’accordo tra le parti prevedeva l’anticipazione, da parte di Panoramica S.r.l., del 70% dell’importo delle prestazioni rese dal sanitario, mentre il restante 30% sarebbe stato saldato all’atto dell’incasso di quanto liquidato dalla Regione; che le somme effettivamente riconosciute dall’ente erano risultate inferiori a quelle previste e richieste; che, dunque, il credito del R. doveva essere ridotto ad Euro 5.144,43.
Si costituiva l’opposto, resistendo all’opposizione ed invocando la conferma del decreto ingiuntivo.
Con sentenza n. 4847/2014 il Tribunale accoglieva parzialmente l’opposizione, condannando l’opponente al pagamento del minor importo di Euro 5.144,43, compensando tra le parti le spese di lite.
Interponeva appello avverso detta decisione il R. e la Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, n. 7522/2019, resa nella resistenza di Panoramica S.r.l., accoglieva il gravame, condannando l’appellata al pagamento dell’importo originariamente portato dal decreto opposto ed alle spese del doppio grado.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Panoramica S.r.l., affidandosi a tre motivi.
Resiste con controricorso R.E..
La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS C.P.C..
INAMMISSIBILITA’ del ricorso.
Con decreto ingiuntivo n. 4822/2010 il Tribunale di Roma ingiungeva a Panoramica S.r.l. il pagamento in favore di R.E. dell’importo di Euro 17.718,58 oltre accessori, a fronte di prestazioni medico-chirurgiche rese dal creditore in favore della società debitrice. Quest’ultima interponeva opposizione avverso detto decreto ingiuntivo, non contestando l’esistenza del rapporto ma assumendo di essere debitrice soltanto della minor somma di Euro 5.144,43. Con sentenza n. 4847/2014 il Tribunale di Roma accoglieva l’opposizione condannando l’opponente al pagamento di detto minore importo e compensando le spese del grado. Interponeva appello il R. e la Corte di Appello di Roma, nella resistenza di Panoramica S.r.l., con la sentenza oggi impugnata, n. 7522/219, accoglieva il gravame, condannando l’appellata al pagamento di Euro 17.718,58 con interessi e spese del doppio grado.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Panoramica S.r.l. affidandosi a tre motivi. Con il primo di essi, lamenta l’omesso esame di fatto decisivo, perché la Corte di Appello non avrebbe considerato che lo stesso R. aveva affermato, sin dal ricorso per decreto ingiuntivo, che il saldo del credito delle sue prestazioni era legato alla liquidazione delle stesse da parte della A.S.L. Secondo la società ricorrente, dunque, detto saldo doveva essere parametrato al pagamento effettivamente eseguito da parte della A.S.L., che in concreto era stato inferiore alle attese. Con il secondo motivo, Panoramica S.r.l. lamenta l’omesso esame di fatto decisivo, contestando l’interpretazione della prova orale fornita dalla Corte territoriale. Con il terzo motivo, infine, lamenta la violazione degli artt. 113,115,116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto idonee, ai fini della prova del credito, le fatture emesse dal R., il quale invece, in sede di opposizione, avrebbe dovuto provare l’effettivo svolgimento delle prestazioni alle quali esse si riferivano.
Le tre censure, suscettibili di trattazione congiunta, sono inammissibili, in quanto esse si risolvono in un’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Ne’ è possibile sindacare la valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice di merito, posto che “L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330). La Corte distrettuale, nella fattispecie, ha peraltro fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte, dando atto – correttamente – che Panoramica S.r.l. non aveva contestato l’esistenza del rapporto, ma soltanto l’importo dovuto al R., e ritenendo le fatture idonee ai fini della prova del credito sulla base della ricostruzione del rapporto, fondata sul libero apprezzamento delle deposizioni testimoniali acquisite agli atti del giudizio di merito e delle risultanze dell’interrogatorio del legale rappresentante della società ricorrente’.
Il Collegio condivide la proposta del Relatore.
La memoria depositata da parte ricorrente non contiene elementi ulteriori rispetto al contenuto dei motivi di ricorso, essendo meramente riproduttiva dei medesimi.
In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile, in coerenza con la proposta del relatore.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali, nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, il 11 febbraio 2022.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2022
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