Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.5983 del 23/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15521-2016 proposto da:

V.A., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCO AUGUSTO GASTALDO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 149/2016 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 07/06/2016 R.G.N. 606/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/11/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 7.6.2016, la Corte d’appello di Genova ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di V.A. volta alla declaratoria d’irripetibilità dell’indebito comunicatogli dall’INPS in riferimento a somme percepite a titolo di maggiorazione sociale sull’assegno sociale di cui era percettore e non dovute a causa del superamento del limite reddituale;

che avverso tale pronuncia V.A. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura;

che l’INPS ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia “falsa applicazione della disciplina dell’indebito pensionistico assistenziale” (così, in termini, pag. 3 del ricorso per cassazione) per avere la Corte di merito ritenuto che, una volta accertato il superamento del limite reddituale previsto per la corresponsione della maggiorazione sociale nell’anno 2012, dovesse trovare applicazione la disciplina dell’indebito di cui alla L. n. 412 del 1991, art. 13, che abilita l’ente previdenziale a ripetere entro l’anno successivo quanto pagato in eccedenza rispetto al dovuto;

che, con il secondo motivo, proposto in subordine, il ricorrente lamenta “violazione della disciplina delle eccezioni alla ripetizione di indebito e del dictum di Cass. Sez. Un. 3 febbraio 1995, n. 1315” (così il ricorso per cassazione, pag. 7), per avere la Corte territoriale comunque erroneamente applicato la disciplina dell’indebito previdenziale, avuto riguardo alle concrete vicende per cui è causa;

che, con il terzo motivo, il ricorrente si duole della statuizione concernente la compensazione delle spese di lite;

che, ciò posto, il primo motivo è fondato, essendosi chiarito che la disciplina della ripetibilità della maggiorazione della pensione (adesso assegno) sociale corrisposto agli invalidi civili a seguito del compimento del 65 anno di età va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia assistenziale, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, derogando esse stesse alla previsione generale di cui all’art. 2033 c.c., di talché i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti, conformemente al disposto del D.L. n. 850 del 1976, art. 3-ter (conv. con L. n. 29 del 1977) e del D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9 (conv. con L. n. 291 del 1988), a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l’erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento (così Cass. n. 13915 del 2021);

che, non essendosi la Corte territoriale attenuta all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata, assorbiti gli ulteriori motivi, va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 4 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2022

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