LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. CIRESE Marina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9564-2016 proposto da:
M.S., M.M., elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato FABRIZIO IMBARDELLI, che li rappresenta e difende assieme all’Avvocato FRANCO MODENA giusta procura speciale estesa in calce al ricorso
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
e IL CASSERO S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato MELINA MARTELLI, rappresentata e difesa dall’Avvocato ANTONIO FIORINI giusta procura speciale estesa in calce al controricorso;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 1898/2015 della Commissione Tributaria Regionale della TOSCANA, depositata il 29/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/2/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa DELL’ORFANO ANTONELLA.
RILEVATO
CHE:
M.S. e M.M. propongono ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Toscana aveva parzialmente accolto l’appello erariale avverso la sentenza n. 13/2012 della Commissione Tributaria Provinciale di Grosseto, in accoglimento del ricorso avverso avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale per accertamento di maggior valore di terreno edificabile, oggetto di atto di compravendita tra gli odierni ricorrenti e la società Il Cassero S.r.L., registrato in data 11/2/2008, impugnato sia dai venditori che dall’acquirente;
l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso, la società Il Cassero S.r.L. si è tempestivamente costituita, aderendo alle richieste dei ricorrenti, ed ha proposto ricorso incidentale, affidato a quattro motivi;
i ricorrenti hanno da ultimo depositato memoria difensiva.
CONSIDERATO
CHE:
1.1. con il primo mezzo si denuncia violazione di norme di diritto (D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52,L. n. 212 del 2000, art. 7, art. 2697 c.c.) per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente attribuito alla relazione di stima redatta dall’UTE valore preminente di prova rispetto agli elementi probatori offerti dalla parte contribuente;
1.2. con il secondo mezzo si denuncia violazione di norme di diritto (D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51) per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente richiamato, a supporto della stima dell’Ufficio, talune compravendite relative a terreni posti nelle immediate vicinanze e con analoga destinazione urbanistica, senza fornire, tuttavia, alcun elemento identificativo al riguardo;
1.3. con il terzo mezzo si denuncia violazione di norme di diritto (art. 113 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2) per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente fatto ricorso al criterio equitativo per la determinazione del valore del terreno in questione;
1.4. con il primo motivo di ricorso incidentale la controricorrente Il Cassero S.r.L. denuncia omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., n. 5, consistenti nella circostanza che: il contratto in questione era stato stipulato in esecuzione di contratto preliminare di vendita, sottoscritto dalle parti nel 2003, in cui le parti avevano dato atto dell’avvenuto pagamento del prezzo già a quella data; la fissazione del prezzo di vendita era stata effettuata, in sede di stipula del preliminare, sulla base del ridotto valore commerciale del terreno, in quanto inserito in zona lontana dal centro abitato e dai servizi infrastrutturali, della ridotta superficie fondiaria del terreno, e del costo delle opere di urbanizzazione primaria da eseguire, a carico della parte acquirente, con ulteriore incertezza sui tempi burocratici per completare l’edificazione del terreno; il Comune di Grosseto, nel 2002, aveva ritenuto congruo un prezzo di assegnazione che corrispondeva al valore di mercato indicato dalle parti; lo stesso Ufficio, in occasione della verifica di valore di un terreno adiacente a quello in esame, oggetto di compravendita tra le stesse parti, aveva ritenuto congruo il prezzo fissato dalle parti, uguale a quello poi rettificato dall’Ufficio; il prezzo in questione era conforme a quello indicato nella perizia giurata di stima asseverata dinanzi al Tribunale di Grosseto nell’anno 2002; il valore indicato nell’atto tassato era adeguato in relazione ad altro contratto, stipulato tra le parti in data 6.12.2006, con prezzo conforme a quello indicato dalle parti;
1.5. con il secondo motivo di ricorso incidentale si denuncia nullità della sentenza e del procedimento per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61, e dell’art. 132 c.p.c., oltre che dell’art. 111 Cost., comma 4, per avere la Commissione Tributaria Regionale del tutto omesso di esaminare le argomentazioni contenute nelle controdeduzioni prodotte in grado di appello dalla controricorrente, essendosi limitato il Giudice d’appello a recepire la stima dell’Ufficio sulla base di motivazione apparente;
1.6. con il terzo motivo si denuncia violazione di norme di diritto (D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51) per avere la Commissione Tributaria Regionale recepito la stima dell’Ufficio senza tenere conto delle controdeduzioni dell’odierna controricorrente circa la compravendita enunciata dall’Ufficio senza indicazione dei dati ad essa relativi;
1.7. con il quarto motivo si denuncia violazione di norme di diritto (D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20) per avere la Commissione Tributaria Regionale omesso di valutare il contenuto del contratto, oggetto di tassazione, nel suo complesso, attribuendo valore unicamente alla stima dell’UTE;
2.1. le censure, mosse con i motivi di ricorso principale ed incidentale, vanno esaminate congiuntamente, in quanto strettamente connesse;
2.2. va premesso che in tema di determinazione dell’imposta di registro, l’avviso di rettifica del valore dichiarato può fondarsi, oltre che sul parametro comparativo e su quello del reddito, anche su “altri elementi di valutazione” ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3 (cfr. Cass. n. 29143/2018);
2.3. è tuttavia onere dell’Amministrazione finanziaria provare, anche in giudizio, l’effettiva sussistenza dei presupposti applicativi del criterio di rettifica indicato nell’avviso di liquidazione (cfr. Cass. n. 6914 del 2011; Cass. n. 11560 del 2016; Cass. n. 11270 del 2017);
2.4. va dunque ribadito che in tema di imposta di registro, poiché dinanzi al giudice tributario l’amministrazione finanziaria è sullo stesso piano del contribuente, la relazione di stima di un immobile, redatta dall’Ufficio tecnico erariale, prodotta dall’amministrazione finanziaria costituisce una semplice perizia di parte, alla quale, pertanto, può essere attribuito il valore di atto pubblico soltanto per quel che concerne la provenienza, ma non anche per quel che riguarda il contenuto; tuttavia, nel processo tributario, nel quale esiste un maggiore spazio per le prove cosiddette atipiche, anche la perizia di parte può costituire fonte di convincimento del giudice, che può elevarla a fondamento della decisione a condizione che spieghi le ragioni per le quali la ritenga corretta e convincente (cfr. Cass. nn. 2193/2015, 11418/2014);
2.5. è stato pertanto ribadito che in tema di accertamenti tributari, qualora la rettifica del valore di un immobile si fondi sulla stima dell’UTE o di altro ufficio tecnico, che ha il valore di una semplice perizia di parte, il giudice investito della relativa impugnazione, pur non potendo ritenere tale valutazione inattendibile solo perché proveniente da un’articolazione dell’Amministrazione finanziaria, non può considerarla di per sé sufficiente a supportare l’atto impositivo, dovendo verificare la sua idoneità a superare le contestazioni dell’interessato ed a fornire la prova dei più alti valori pretesi ed essendo, altresì, tenuto ad esplicitare le ragioni del proprio convincimento (cfr. Cass. n. 9357/2015);
2.6. nella specie, i contribuenti, come emerge anche dalla sentenza di primo grado e dalla documentazione riassunta ed allegata al ricorso in cassazione, avevano sostenuto che la stima UTE era inidonea ad essere posta a fondamento della rettifica del valore dell’immobile in quanto:
– assumeva, come parametro di confronto, una compravendita di terreni adiacenti, stipulata nel dicembre 2006, del tutto genericamente indicata, sebbene le parti avessero specificato che una siffatta compravendita, con previsione di un prezzo di trasferimento corrispondente al contratto in questione, era stata già valutata e ritenuta congrua dall’Ufficio;
– desumeva altresì il valore rettificato da un bando di concorso comunale per l’assegnazione di lotti compresi nel Piano Insediamenti Produttivi (P.I.P.), approvato nel novembre 2009, sebbene il terreno oggetto di tassazione fosse privo di opere di urbanizzazione, costituendo quindi un dato disomogeneo di raffronto;
2.7. nel caso concreto, la CTR si è limitata – per contro – a ritenere congruo il valore indicato dall’Ufficio genericamente affermando che per la valutazione erano state eseguite “indagini tecniche appropriate, anche presso l’Ufficio Urbanistica del Comune” al fine di determinarne il valore “più probabile al momento della compravendita” e “tenendo conto anche di compravendite avvenute per terreni poste nelle immediate vicinanze con analoga destinazione urbanistica per i quali il valore di stima fu assunto in Euro 32,00 per le opere di urbanizzazione complete”;
2.8. applicando i principi dianzi illustrati al caso di specie, ne consegue che la motivazione della Commissione Tributaria Regionale è viziata, oltre che erronea in diritto, nella misura in cui ha completamente omesso di valutare elementi dirimenti per il giudizio, in relazione ai quali non ha fornito alcuna motivazione, neppure implicita, avendo omesso di considerare, quanto meno in via implicita, la prospettazione contraria e gli elementi addotti dalle parti a sostegno delle rispettive tesi difensive, senza una compiuta valutazione tra le contrapposte prospettazioni ed allegazioni probatorie delle parti;
2.9. escluso dunque che ricorra il vizio di apparente motivazione della sentenza (di cui al secondo motivo di ricorso incidentale) avendo la sentenza impugnata esplicitato in maniera sufficiente la ratio decidendi, consentendo il controllo del percorso logico – giuridico che ha portato alla decisione, vanno accolte le rimanenti doglianze formulate da entrambe le parti, con assorbimento del terzo motivo del ricorso principale;
3. il ricorso principale ed il ricorso incidentale vanno dunque accolti nei termini di cui in motivazione, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Commissione tributaria regionale della Toscana diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie nei limiti indicati in motivazione il primo e secondo motivo di ricorso principale, assorbito il terzo motivo, nonché il primo, terzo e quarto motivo di ricorso incidentale, respinto il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 17 febbraio 2022.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2022