Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.6134 del 24/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANCINO Rossana – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14316-2016 proposto da:

EMILIA ROMAGNA CABARET S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO, 10, presso lo studio dell’avocato MADDALENA BOFFOLI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1148/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 01/12/2015 R.G.N. 584/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/01/2022 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO RITA, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso in subordine il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato MADDALENA BOFFOLI;

udito l’Avvocato ANTONINO SGROI.

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza dell’11.2.15 la corte d’appello di Bologna -in parziale riforma di sentenza del tribunale della stessa sede- ha accertato che i compensi erogati a 32 lavoratori a titolo di gestione dello sfruttamento dei diritti di immagine di autore non erano assoggettabili a contribuzione nella misura del 40% dell’importo complessivo per la sola quote(‘ esente da contribuzione ed ha dichiarato illegittimo l’avviso di addebito inviato dall’INPS per la somma di Euro 1.201.121; ha poi confermato l’obbligo contributivo per i compensi per attività di consulenza, in ragione della natura accessoria rispetto allo spettacolo realizzato dagli stessi soggetti/e quelli relativi al diritto di esclusiva che non è esclusa dalla base contributiva.

2. Avverso tale sentenza ricorre la società per due motivi, cui resiste l’INPS con controricorso.

3. Con il primo motivo si deduce violazione del D.Lgs.C.P.S. n. 708 del 1947, art. 3, dell’345 c.p.c., e dell’art. 2697 c.c., nonché vizio di motivazione in relazione alla pretesa contributiva per le attività di consulenza.

4. Con il secondo motivo si deduce violazione della L. n. 153 del 1969, art. 12, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 46, e dell’art. 2697 c.c., per la pretesa contributiva relativa all’esclusiva.

5. Il primo motivo è inammissibile.

6. Occorre premettere che la corte d’appello sulla base del verbale ispettivo – ha ritenuto il carattere accessorio e strumentale dell’attività di consulenza rispetto a quella propriamente artistica di realizzazione dello spettacolo.

7. Tale valutazione non ha violato l’art. 2697 c.c. (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 15107 del 17/06/2013, Rv. 626907 – 01 ed altre conformi): infatti, mentre la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma, la censura che investe la valutazione (attività regolata, invece, dagli artt. 115 e 116 c.p.c.) può essere fatta valere solo ai sensi del numero 5 del medesimo art. 360, nei ristretti limiti in cui oggi il vizio rileva.

8. Ciò detto, il ricorrente prospetta – dietro il vizio di violazione e falsa applicazione- una diversa valutazione del materiale probatorio, inammissibile in sede di legittimità; il motivo infatti mira ad una rivalutazione di merito in ordine al giudizio di fatto -compiuto dalla corte territoriale – di accessorietà dell’attività sottoposta a contribuzione.

9. Il secondo motivo è infondato.

10. Questa Corte ha già affermato che il corrispettivo del patto di non concorrenza è reddito di lavoro (rientrante nella base imponibile di cui alla L. n. 153 del 1969, art. 12), trattandosi di obbligazioni in connessione con il rapporto di lavoro. Ciò è stato affermato anche con riferimento al patto di non concorrenza di lavoratori diversi da quelli subordinati, essendosi affermato (Sez. 5, Sentenza n. 3758 del 25/02/2015, Rv. 634562 – 01) che i compensi spettanti all’ex-amministratore di una società di capitali per il periodo successivo alla cessazione della carica, in virtù del patto di non concorrenza, sono dovuti sulla base di un patto autonomo, ma pur sempre funzionalmente collegato al rapporto cui accede.

11. Tali principi sono applicabili senza dubbio nei confronti dei lavoratori dello spettacolo, ove pure il patto di esclusiva pone obbligo che strettamente è connesso con il rapporto lavorativo. Analogamente, infatti, gli importi pagati per esclusive costituiscono compensi pagati agli artisti a fronte dell’obbligo assunto dagli stessi di non effettuare esibizioni e concludere contratti con altre imprese; si tratta anche qui di un corrispettivo di un’obbligazione di non facere che inerisce al rapporto di lavoro e che non rientra in alcuna delle ipotesi di esclusione dalla base imponibile previste dalla L. n. 153 del 1969, art. 12, comma 4.

12. Il ricorso in definitiva va rigettato.

13. Spese secondo soccombenza.

14. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

PQM

Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 20.000,00 per competenze professionali ed Euro 200/0:3per esborsi, oltre accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2022

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