Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.6185 del 24/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31439-2019 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 212, presso lo studio dell’avvocato LEONARDO BRASCA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE *****;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1346/8/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata l’11/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 09/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI MAURA.

FATTO E DIRITTO

Considerato che:

L’avv.to S.S. ha proposto ricorso, affidato a due motivi illustrati da memoria per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio depositata 11.3.2019 nr. 1346 che, in controversia concernente la nullità dell’avviso di iscrizione ipotecaria e di alcune cartelle esattoriali che ne costituivano il presupposto relative alle tasse automobilistiche, respingeva l’appello avverso la sentenza della CTP di Roma. Il Giudice di appello rilevava che l’eccezione relativa alla prescrizione non era ammissibile perché avrebbe dovuto trovare ingresso nell’impugnazione delle cartelle e non contro il successivo atto.

L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata.

Con ordinanza 9.6.2021 la Corte disponeva il rinnovo della notifica del ricorso nei confronti dell’Agenzia delle entrate, parte in causa del giudizio.

Assolto il relativo incombente veniva nuovamente fissata udienza camerale. Con il primo motivo la ricorrente contesta in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, e del D.L. n. 953 del 1982, art. 5, convertito in legge con modificazione dalla L. n. 53 del 1983, la legittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria per il difetto di notifica degli atti presupposti.

Osserva infatti che la CTR non avrebbe colto la portata della contestazione ponendo in essere un macroscopico errore di diritto.

Sostiene infatti che la prescrizione maturata fra la notifica della cartella e la notifica dell’atto impugnato era perfettamente eccepibile in questo procedimento costituendo la stessa una causa estintiva del diritto maturata successivamente alla notifica del titolo e costituente un vizio proprio dell’atto Con il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La ricorrente lamenta che la CTR avrebbe errato nel ritenere alla luce delle stesse controdeduzioni dell’Agenzia della riscossione prescritta la pretesa impositiva relativa alle cartelle aventi ad oggetto le tasse automobilistiche per le annualità 2000, 2001, 2003, 2004, 2005 e 2006 non essendo intervenuti atti interruttivi.

Si duole infatti che il Giudice di appello abbia ritenuto rituale la notifica delle cartelle e delle intimazioni mentre nel caso di specie per le pretese ancora in contestazione nessuna intimazione era stata notificata mentre tra la data di notifica delle cartelle e quella di notifica dell’iscrizione ipotecaria risulta decorso il nuovo termine di prescrizione come già rilevato nella fase di merito.

Il primo motivo è fondato con l’assorbimento del secondo.

E’ noto quanto affermato dalla più recente giurisprudenza di questa Corte che ha chiarito che il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extra tributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo. (Cass. SU n. 23397 del 2016; Cass. n. 930 del 2018; Cass. n. 11800 del 2018; Cass. n. 33793 del 2019).

Dalle decisioni dianzi riportate emerge con tutta evidenza che dalla definitività della cartella di pagamento possono decorrere diversi termini prescrizionali in ragione dei diversi tributi.

Dalle decisioni dianzi riportate emerge con tutta evidenza che dalla definitività della cartella di pagamento possono decorrere diversi termini prescrizionali in ragione dei diversi tributi.

In particolare, occorre verificare, di caso in caso, se trova applicazione il termine ordinario decennale o se invece risulta applicabile un termine breve come, ad esempio, quello quinquennale per le prestazioni da effettuarsi periodicamente ai sensi dell’art. 2948 c.c., comma 1, n. 4, ovvero altro termine breve.

Nel caso di specie la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non riguardava unicamente tributi erariali ma anche la riscossione di tasse automobilistiche anni 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 soggette a prescrizione triennale, per effetto di quanto stabilito dal D.L. n. 953 del 1982, art. 5, comma 51, convertito con modificazioni dalla L. n. 53 del 1983, modificato dal D.L. n. 2 del 1986, art. 3, convertito con modificazioni dalla L. n. 60 del 1986.

La sentenza della CTR impugnata non è conforme ai principi di diritto sopra enunciati, avendo erroneamente ritenuto che la mancata impugnazione delle cartelle nei termini avesse impedito l’ulteriore decorso della prescrizione, mentre, al contrario, la notifica di una cartella di pagamento costituisce un mero atto interruttivo (cfr. artt. 2943 c.c. e ss.), a partire dal quale inizia a decorrere un nuovo termine prescrizionale, proprio del singolo credito tributario azionato. Appaiono necessari ulteriori accertamenti in fatto, mancando in atti l’indicazione delle date di notifica delle cartelle esattoriali sottese alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata.

La sentenza va pertanto cassata in accoglimento del primo motivo e rinviata per nuovo esame alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; assorbito il secondo; cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2022

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