Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.6296 del 25/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. DI PAOLA Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18211-2019 proposto da:

V.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MICHELANGELO POGGIOLI 2, presso lo studio dell’avvocato DANIELE MAURO, rappresentato e difeso dall’avvocato CIRO MARCELLO ANANIA;

– ricorrente –

contro

ENTE DON ORIONE – FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E(NDO –

FAP), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PASTORE FAUSTOLO 7, presso lo studio dell’avvocato GIULIA GRASSO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANGELO CACCIATORE, FRANCESCO IACONO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 368/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 11/04/2019 R.G.N. 1161/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2022 dal Consigliere Dott. LUIGI DI PAOLA.

RILEVATO

che:

con la sentenza impugnata, in riforma della pronunzia del Tribunale di Palermo, è stata rigettata la domanda proposta da V.S. nei confronti dell’Ente Don Orione – Formazione Aggiornamento Professionale (ENDO – FAP)” per l’ottenimento della declaratoria di illegittimità del licenziamento al medesimo intimato in data 15 maggio 2017 per “sovradimensionamento strutturale”, in esito ad una procedura di mobilità ai sensi della L. n. 223 del 2001, artt. 4 e 24;

per la cassazione della decisione ha proposto ricorso V.S., affidato a cinque motivi;

rEnte Don Orione – Formazione Aggiornamento Professionale (ENDO – FAP)” ha resistito con controricorso;

V.S. ha depositato memoria;

il P.G. non ha formulato richieste.

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo il ricorrente – denunciando violazione e/o falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 4 nonché violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – si duole che il giudice del reclamo abbia ritenuto legittimo il licenziamento malgrado l’omessa indicazione, nella lettera di comunicazione predisposta per le organizzazioni sindacali ed allegata alla lettera di licenziamento, del criterio adottato per dividere in due distinti elenchi i dipendenti con mansioni amministrative inseriti nel I e II livello (operatori tecnico-amministrativi) e quelli, ritenuti eccedentari, rientranti nel III e IV livello (collaboratori amministrativi), non formulando alcuna statuizione in merito alla dedotta illegittimità, sotto tale profilo, della procedura;

con il secondo motivo – denunciando violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – lamenta che il predetto giudice abbia posto a fondamento della decisione l’esistenza di fatti – ossia l’adibizione del lavoratore agli sportelli multifunzionali nonché la raggiunta prova dell’inserimento del lavoratore medesimo nella graduatoria dei colleghi con lo stesso inquadramento – solamente presunti, ma non risultanti da alcun atto della procedura e, comunque, non corrispondenti a verità;

con il terzo motivo – denunciando violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto, da un lato, gravante sul lavoratore l’onere di dimostrare che tutti i lavoratori inseriti nelle graduatorie, a dispetto del diverso inquadramento, avessero svolto mansioni amministrative fungibili, non considerando che l’onere della prova sulla legittimità del licenziamento è attribuita al datore di lavoro; dall’altro, che la prova della fungibilità era stata comunque fornita attraverso l’indicazione della classificazione del personale contenuta nel ccnl di riferimento;

con il quarto motivo – denunciando violazione e/o falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 5 e art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – lamenta che la predetta Corte non sia entrata nel merito della questione della illegittimità del licenziamento L. n. 223 del 1991, ex art. 5 sul presupposto dell’inesistenza di un interesse qualificato del lavoratore a proporre la domanda, non considerando, tuttavia, che “sarebbe bastato che tra il I ed il II livello fossero stati licenziati anche due lavoratori per fare in modo che il ricorrente mantenesse il proprio posto di lavoro”;

con il quinto motivo – denunciando violazione dell’art. 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – invoca l’annullamento della statuizione sulle spese contenuta nella sentenza impugnata per effetto dell’auspicato accoglimento del ricorso.

Ritenuto che:

il primo motivo è inammissibile, poiché non vi è trascrizione (necessaria, ai fini dell’autosufficienza del ricorso) della comunicazione di cui si assume l’incompletezza (per carente indicazione del criterio adottato per dividere in due distinti elenchi i dipendenti con mansioni amministrative) e su cui si appunta la denunziata violazione di legge; peraltro, il motivo si risolve in una censura di omessa motivazione su una questione di cui si assume l’avvenuta prospettazione, censurabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (v., in tema, Cass. 18/02/2021 n. 4409, secondo cui “Il rapporto tra le istanze delle parti e la pronuncia del giudice, agli effetti dell’art. 112 c.p.c., può dare luogo a due diversi tipi di vizi: se il giudice omette del tutto di pronunciarsi su una domanda od un’eccezione, ricorrerà un vizio di nullità della sentenza per “error in procedendo”, censurabile in Cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4; se, invece, il giudice si pronuncia sulla domanda o sull’eccezione, ma senza prendere in esame una o più delle questioni giuridiche sottoposte al suo esame nell’ambito di quella domanda o di quell’eccezione, ricorrerà un vizio di motivazione, censurabile in Cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. L’erronea sussunzione nell’uno piuttosto che nell’altro motivo di ricorso del vizio che il ricorrente intende far valere in sede di legittimità, comporta l’inammissibilità del ricorso”);

il secondo motivo è del pari inammissibile, poiché la questione del mancato svolgimento, ad opera del ricorrente, della propria attività tra gli sportellisti non risulta esser stata trattata nei precedenti gradi di giudizio; inoltre, l’affermato riconoscimento dell’inserimento del lavoratore nella graduatoria dei colleghi con lo stesso inquadramento non è in conflitto con la effettuata collocazione – pacifica in causa del lavoratore medesimo nell’elenco che comprendeva tutti i prestatori con mansione di “collaboratore”;

il terzo motivo è in parte infondato e in parte inammissibile, giacché, da un lato, a fronte della diversità di inquadramento dei lavoratori ritenuti in esubero rispetto a quelli mantenuti in organico, era onere del lavoratore (e cfr., sul punto, Cass. 16.09.2016, n. 18190, secondo cui “In tema di licenziamento collettivo per riduzione del personale, ove la ristrutturazione della azienda interessi una specifica unità produttiva o un settore, la comparazione dei lavoratori per l’individuazione di coloro da avviare a mobilità può essere limitata al personale addetto a quella unità o a quel settore, salvo l’idoneità dei dipendenti del reparto, per il pregresso impiego in altri reparti della azienda, ad occupare le posizioni lavorative dei colleghi a questi ultimi addetti, spettando ai lavoratori l’onere della deduzione e della prova della fungibilità nelle diverse mansioni”) allegare e provare la non significatività della predetta diversità in ragione di una concreta fungibilità di svolgimento di mansioni; dall’altro, l’eventuale omesso esame, ad opera del giudicante, di fatti attestanti la predetta fungibilità andava dedotto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella ricorrenza dei presupposti ivi previsti;

il quarto motivo è infondato, in quanto il giudice del reclamo, diversamente da quanto prospettato in ricorso, è entrato nel merito della questione dei criteri di scelta, affermando che “la decisione di formare due distinte graduatorie, una per i collaboratori amministrativi e l’altra per gli operatori tecnici amministrativi, non è affatto arbitraria, in quanto prevista dal ccnl pacificamente applicato al rapporto, rispondente ai diversi profili di inquadramento dei lavoratori in comparazione, associata alle (differenti) mansioni proprie di ciascun profilo e coerente col criterio tecnico-produttivo ed organizzativo alla stregua del quale l’Ente doveva operare la scelta dei lavoratori in esubero, costituito (…) dal possesso dei requisiti di appartenenza al profilo professionale e dall’abitualità correntemente esercitata con prevalenza di copertura del profilo. (…) la scelta, lungi dall’essere arbitraria, risponde alle previsioni del contratto collettivo, cioè a criteri obiettivi e predeterminati, ed è consona al criterio di scelta organizzativo e produttivo adottato in via generale, che lo stesso Tribunale, con statuizione non censurata, ha stimato del tutto congruo e razionale rispetto alle esigenze palesate nella comunicazione di apertura ed in quella di chiusura della procedura”;

il giudice del gravame, solo per completezza di motivazione, ha poi affermato – applicando il principio di diritto (su cui v., tra le altre, Cass. 22/05/2019, n. 13871) secondo cui, in caso di violazione dei criteri di scelta, l’annullamento non può essere domandato indistintamente da ciascuno dei lavoratori licenziati ma soltanto da coloro che, tra essi, abbiano in concreto subito un pregiudizio per effetto della violazione, perché avente rilievo determinante rispetto alla collocazione in mobilità dei lavoratori stessi – che il lavoratore non ebbe ad allegare e dimostrare che l’eventuale accorpamento da lui rivendicato in un’unica graduatoria dei lavoratori di entrambi i profili (12 collaboratori e 6 operatori) lo avrebbe visto collocato in posizione tale da essere escluso da quelli in esubero (complessivamente 10); e, a contrastare la valenza del rilievo, non può valere la generica affermazione, contenuta nella comparsa di risposta in sede di reclamo – per come trascritta in ricorso – che, in caso di accorpamento, “l’esito della selezione sarebbe stato di certo differente”;

le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza (con conseguente rigetto della richiesta formulata con il quinto motivo);

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 4.500,00 per compensi e in Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2022

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