Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.6572 del 28/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12769-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.E. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

CENTRO LASER DI G.P. SNC, N.F.M., PI.RE., DISAR SNC DELLA DOTT.SSA A.M.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 90/8/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SARDEGNA SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 02/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI PRISCOLI LORENZO.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della società contribuente avverso un avviso di accertamento relativo al credito IVA per il 2010, avviso con il quale si contestava l’indebita detrazione dell’IVA;

la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate affermando che le apparecchiature acquistate erano finalizzate a prestazioni per operazioni nel mercato dell’epilazione, notoriamente redditizio e “di moda” e poiché i trattamenti diretti a migliorare l’aspetto estetico non sono assimilabili alle prestazioni mediche o paramediche, non godono dell’esenzione IVA di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10 e dunque la detrazione dell’IVA della parte contribuente non era stata indebita Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l’Agenzia delle entrate affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente non si costituiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 e art. 10, n. 18, in combinato disposto con l’art. 2697 c.c. per avere la sentenza impugnata ritenuto non applicabili alle operazioni di cui si tratta – acquisto di beni strumentali all’esercizio della professione medica – il citato art. 10 e per aver onerato l’Agenzia della prova certa del comportamento elusivo della società, quando è noto è che è il contribuente che vuole fruire di un vantaggio fiscale che deve dare la prova di averne diritto.

Il motivo è fondato.

Secondo questa Corte, infatti:

in tema di IVA, le prestazioni mediche e paramediche di chirurgia estetica si distinguono dalle prestazioni a contenuto meramente cosmetico e sono esenti di imposta, del D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 10, n. 18, nei limiti in cui sono finalizzate a trattare o curare persone che, a seguito di una malattia, di un trauma o di un handicap fisico congenito, subiscono disagi psico-fisici e, dunque, sono rivolte alla tutela della salute, gravando sul contribuente l’onere di provare la sussistenza dei suddetti requisiti soggettivi e oggettivi (Cass. 13 ottobre 2021 n. 27947).

La Commissione Tributaria Regionale non si è conformata al predetto principio laddove – affermando che le apparecchiature acquistate erano finalizzate a prestazioni per operazioni nel mercato dell’epilazione, notoriamente redditizio e “di moda” e poiché i trattamenti diretti a migliorare l’aspetto estetico non sono assimilabili alle prestazioni mediche o paramediche, non godono dell’esenzione IVA di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10 – non ha considerato che anche le prestazioni mediche e paramediche di chirurgia estetica possono essere esenti da IVA, del D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 10, n. 18, ed è pertanto onere della parte contribuente che invece voglia detrarre l’IVA provare la sussistenza dei relativi requisiti.

Ritenuto pertanto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2022

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