LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 36829-2018 proposto da:
RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 7, presso lo studio dell’avvocato SARA D’ONOFRIO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 768/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 12/06/2018 R.G.N. 2210/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2022 dal Consigliere Dott.ssa PONTERIO CARLA.
RILEVATO
che:
1. La Corte d’appello di Roma ha parzialmente accolto l’appello di B.M. e, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato che tra il predetto e la RAI Radiotelevisione Italiana s.p.a. (d’ora in avanti, RAI) è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 16.9.2002, con diritto del lavoratore ad essere inquadrato nel quarto livello del c.c.n.l. RAI, con qualifica di programmista regista, ed ha condannato la società datoriale al ripristino del rapporto e al risarcimento del danno, pari alle mensilità di retribuzione maturate dalla data di messa in mora, oltre accessori.
2. La Corte territoriale ha giudicato valida la conciliazione tra le parti intervenuta il 12.9.2002 e in ragione di ciò infondate le pretese del lavoratore riferite al periodo pregresso.
3. In riferimento ai rapporti di lavoro svolti a partire dal 16.9.2002, ha respinto l’eccezione sollevata dalla società, di risoluzione per mutuo consenso, sul rilievo che fosse insufficiente, a tal fine, il dato del ritardo del lavoratore nell’esercizio del diritto. Ha ritenuto che le prove testimoniali raccolte dimostrassero il carattere subordinato del rapporto di lavoro svolto tra le parti, e formalmente disciplinato da numerosi contratti di lavoro autonomo.
4. Avverso tale sentenza la RAI ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi. B.M. ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..
CONSIDERATO
che:
5. Con il primo motivo di ricorso è dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione nelle fasi di merito, rappresentato dall’assoggettamento o meno del lavoratore ad un orario di lavoro, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
6. Il motivo non può trovare accoglimento. Ove anche si riconoscesse valore decisivo all’obbligo di rispetto di un orario di lavoro, nonostante il carattere indiziario dello stesso, valutabile quindi unitamente ad altri elementi, è indubbio che la sentenza abbia esaminato tale fatto, avendo accertato che il B. “osservava un orario di lavoro determinato”, sicché deve escludersi che ricorra il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (v. Cass., S.U. n. 8053 del 2014).
7. Con il secondo motivo è denunciata la nullità della sentenza per motivazione apparente sul diverso grado di attendibilità dei testimoni, ai sensi all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
8. Anche questo motivo è inammissibile. E’ vero che la pronuncia d’appello non reca alcun riferimento espresso alle deposizioni dei testi D.N.G. e F.N., tuttavia la critica di parte ricorrente, di omesso esame delle suddette prove testimoniali, non può trovare ingresso in questa sede: essa è estranea al perimento segnato dall’art. 360 c.p.c., n. 5, perché non attiene all’omesso esame di un fatto inteso in senso storico; è contraria ai principi costantemente affermati da questa Corte sulla facoltà del giudice di merito di selezionare le prove significative ai fini della decisione; non è neppure rivelatrice di una motivazione apparente, come delineata dalle Sezioni Unite di questa Corte (v. sentenza n. 8053 del 2014), atteso che la Corte di merito ha, comunque, indicato i parametri utilizzati nella selezione delle prove testimoniali da porre a base della decisione, così implicitamente negando alle deposizioni non richiamate i necessari requisiti di attendibilità, oggettivi (dovizia di particolari, assenza di contraddizioni e incongruenze) e soggettivi (assenza di vincoli e condizione di indifferenza rispetto all’esito della lite).
9. Con il terzo motivo si censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, anche in relazione all’art. 1206 c.c., per non avere la Corte di merito applicato, ai fini del risarcimento del danno subito dal lavoratore a seguito dell’interruzione della prestazione lavorativa, la disciplina speciale di cui alla citata L. n. 183 del 2010, art. 32, in luogo di quella generale prevista dall’art. 1206 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
10. La censura è infondata per le ragioni già espresse da questa Corte, con orientamento assolutamente prevalente, e che il Collegio condivide e a cui intende dare continuità. Si è al riguardo sostenuto che “Il regime indennitario istituito dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, non si applica all’ipotesi di conversione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di un contratto di lavoro autonomo a termine dichiarato illegittimo”, ciò sul rilievo che la disciplina dettata dalla citata L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 5 e 6 riguarda “i contratti a termine e le altre tipologie contrattuali previste dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 3 e 4, tra cui non rientrano i contratti di lavoro autonomo, non potendo neppure invocarsi la disciplina di cui alla lett. d) del citato comma 4” (v. Cass. n. 29006 del 2020; v. anche Cass. n. 20209 del 2016). Di analogo tenore la sentenza Cass. n. 11424 del 2021 (non massimata) che ha ribadito l’estraneità, alla disciplina dell’indennità risarcitoria citata L. n. 183 del 2010, ex art. 32, della “fattispecie di un rapporto di lavoro autonomo accertato giudizialmente ab origine come di lavoro subordinato e a tempo indeterminato, celato dietro lo schermo ripetuto di una molteplicità di successivi contratti di collaborazione autonoma”. Si è inoltre sottolineato (v. Cass. n. 35675 del 2021 non massimata) come tale interpretazione sia la sola coerente col testo della citata L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, che disciplina le conseguenze risarcitorie “nei casi di conversione del contratto a tempo determinato”, dovendo considerarsi la “conversione” comprensiva degli effetti operanti sul piano oggettivo -conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato- e sul piano soggettivo -rapporto alle dipendenze dell’utilizzatore e non più del somministratore- (in tal senso, per tutte, v. Cass. n. 17540 del 2014), all’interno della medesima qualificazione, come subordinato, del rapporto di lavoro. Con la conseguenza che risulta estranea al fenomeno di conversione la fattispecie oggetto di causa in cui si è operata giudizialmente una diversa qualificazione del rapporto di lavoro ab origine, da autonomo a subordinato a tempo indeterminato.
11. Con il quarto motivo è dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dall’esistenza o meno di un danno patrimoniale subito dal lavoratore a causa dell’interruzione del rapporto di lavoro, sul rilievo che lo stesso ricorrente aveva riferito, in primo grado, di aver prestato attività lavorativa retribuita in favore della Rai fino all’aprile del 2012, con la conseguenza che un danno a suo carico potrebbe dirsi verificato solo dopo la data suddetta.
12. Con il quinto motivo si addebita alla sentenza impugnata la violazione o falsa applicazione degli artt. 1206 e 1223 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sul rilievo che la Corte non avrebbe potuto ravvisare alcun danno da mora accipiendi per il periodo anteriore all’aprile 2012.
13. Con il sesto motivo è dedotta nullità della sentenza per omessa pronuncia su un’eccezione sollevata dalla Rai nelle fasi di merito, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, relativa alla compensazione di eventuali somme riconosciute al lavoratore con quanto comunque dal medesimo percepito.
14. I motivi dal quarto al sesto, da trattare unitariamente, sono parimenti infondati. Nel controricorso è allegato che l’anno 2012, quale epoca di cessazione dei rapporti di lavoro con la RAI, fu indicato dal lavoratore per mero errore materiale e che negli atti processuali di entrambe le parti è pacificamente indicata la definitiva cessazione del rapporto di lavoro nell’anno 2010. Tale assunto trova conferma negli atti processuali che questa Corte ha esaminato (v. memoria di costituzione della Rai nel giudizio di primo grado, pag. 10) e nello stesso ricorso per cassazione, in cui è riportato l’elenco dei contratti di lavoro conclusi dal B. con la RAI, l’ultimo dei quali risulta stipulato dal 9.6.2010 al 10.9.2010.
15. Da ciò deriva che correttamente è stato fatto decorrere il risarcimento del danno dalla data di messa in mora avvenuta nell’anno 2011, senza che sia configurabile alcuna violazione degli artt. 1206 e 1223 cc., e neppure i vizi di omesso esame ed omessa pronuncia poiché la Corte d’appello non poteva disporre alcuna compensazione in mancanza di redditi da lavoro percepiti dal B. in epoca successiva alla data di messa in mora.
16. Le considerazioni svolte conducono al rigetto del ricorso.
17. Le spese del giudizio di legittimità sono regolate secondo il criterio di soccombenza e liquidate come in dispositivo.
18. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Sara d’Onofrio, antistataria.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 13 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2022