Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.6836 del 02/03/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30859-2020 proposto da:

L.D., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato QUINTO FRANCHINA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2111/16/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA SEZIONE DISTACCATA di MESSINA, depositata il 23/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 09/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINE.

PREMESSO che:

1. L.D. ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe lamentando che la CTR della Sicilia abbia violato gli artt. 139 e 140 c.p.c., e il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), con il ritenere rituale la notifica dell’atto impositivo posto a base della cartella impugnata malgrado che la stessa fosse stata effettuata non ex artt. 139 e 140 c.p.c., bensì ex art. 60, lett. e), D.P.R. n. 600 del 1973, avendo il messo notificatore solo attestato di aver proceduto ai sensi di quest’ultimo articolo “per irreperibilità della destinataria, di addetti alla casa, di portiere e di vicini di casa in quanto al sopra indicato indirizzo non vi è alcuna porta di abitazione” e senza dare conto delle ricerche compiute per verificare l’irreperibilità assoluta di essa ricorrente;

2. l’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso;

3. la ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

1. il ricorso è fondato.

La contribuente lamenta che prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore avrebbe dovuto svolgere e dar conto di aver svolto ricerche finalizzate a verificarne l’irreperibilità assoluta. Precisa di aver, fino dal 1999, sempre avuto la residenza in “*****” come da certificato rilasciato dal Comune di Messina e allegato al ricorso introduttivo.

E’ stato da questa Corte affermato che “La notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., solo ove sia conosciuta la residenza o l’indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell’atto, mentre va effettuata D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 60, lett. e), quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune del domicilio fiscale” (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 6799 del 15/03/2017).

E’ stato altresì precisato che “In tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore o l’ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l’irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest’ultimo non abbia più né l’abitazione né l’ufficio o l’azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale (Sez. 6-5, Ordinanza n. 2877 del 07/02/2018).

E’ stato altresì detto che “In tema di notifica degli atti impositivi, la cd. irreperibilità assoluta del destinatario che ne consente il compimento ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), presuppone che nel Comune, già sede del domicilio fiscale dello stesso, il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l’atto: peraltro, il tipo di ricerche a tal fine demandato al notificatore non è indicato da alcuna norma, neppure quanto alle espressioni con le quali debba esserne documentato l’esito nella relata, purché dalla stessa se ne evinca con chiarezza l’effettivo compimento (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 19958 del 27/07/2018).

Nel caso di specie, l’attestazione del messo notificatore secondo cui in loco “non vi era alcuna porta di abitazione” non è sufficiente a far comprendere se sia stato giustificato il ricorso alla procedura di notifica in concreto adottata;

3. il ricorso deve essere accolto, la sentenza deve essere cassata;

4. la causa deve essere rinviata alla CTR della Sicilia per la verifica, alla luce dei principi sopra enunciati, della ritualità della notifica in contestazione;

5. il giudice del rinvio dovrà anche liquidare le spese dell’intero processo.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Sicilia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, svolta con modalità da remoto, il 9 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2022

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