Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.6841 del 02/03/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31921-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

L.F.G.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato STEFANO D’ACUNTI, rappresentato e difeso dall’avvocato OTTORINO LICCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1626/7/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 16/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI.

PREMESSO che:

1. l’Agenzia, denunciando violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, e dell’art. 2697 c.c., ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Sicilia, confermando la pronuncia di primo grado, ha ritenuto illegittimi i tre avvisi di accertamento emessi nei confronti di L.F.G.E. per il recupero a tassazione, ai fini Irap, Irpef e addizionali regionali degli anni 2010, 2011 e 2012, di ricavi non dichiarati derivanti da attività professionale medica, siccome emersi da indagini sui conti correnti irriferibili al predetto L.F.. La CTR ha motivato la decisione sul duplice rilievo per cui, da un lato, il contribuente aveva “ricavato dalla propria attività professionale somme superiori o equivalenti a quelle versate nei conti correnti e prima di ogni versamento aveva la provvista corrispondente o superiore alla somme versate derivantegli dalle sue prestazioni professionali” e, dall’altro lato, l’Agenzia non aveva offerto “nemmeno una prova indiziante diretta a dimostrare una imputabilità ad attività al nero delle somme versate in conto dal professionista”;

2. il contribuente si è costituito con controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. il ricorso è fondato.

1.1. Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, pone una presunzione legale relativa di disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari riferibili ai titolari di reddito da lavoro autonomo.

La presunzione, in quanto relativa, può essere vinta da contribuente.

1.2. A tale fine quest’ultimo deve dimostrare in modo analitico l’estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili e corrispondentemente il giudice di merito è tenuto ad effettuare una verifica rigorosa in ordine all’efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso contribuente, avuto riguardo ad ogni singola movimentazione e dandone conto in motivazione (tra molte, Cass. n. 13112 del 2020).

1.3. Dunque, al contrario di quanto affermato dalla CTR, la ridetta presunzione legale non può considerarsi superata attraverso il generico riferimento alla disponibilità da parte del contribuente di redditi professionali superiori o equivalenti alla somme versate sul conto.

1.4. E’ conseguente poi l’inconferenza dell’ulteriore affermazione secondo cui l’Agenzia non aveva dato “nemmeno una prova indiziante diretta a dimostrare una imputabilità ad attività al nero delle somme versate in conto dal professionista”: data la presunzione legale a favore dell’Agenzia quest’ultima non era onerata di fornire alcuna prova indiziante.

2. il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata;

3. la causa deve essere rinviata alla Ctr della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame delle risultante istruttorie in aderenza al principio di cui al superiore punto 1.2;

4. il giudice del rinvio dovrà decidere anche delle spese del processo.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Sicilia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, svolta con modalità da remoto, il 26 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2022

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