LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8258-2021 proposto da:
G.G.M., rappresentato e difeso dall’Avvocato VEZIO PAGLIARINI, per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIENTI, e FALLIMENTO DELLA ***** S.R.L.;
– intimati –
avverso la SENTENZA n. 14380/2020 del TRIBUNALE DI ROMA, depositata il 19/10/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 20/1/2022 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.
FATTI DI CAUSA
1.1. Il tribunale, con la pronuncia in epigrafe, ha respinto l’appello di G.G.M. avverso la sentenza di rigetto dell’opposizione dallo stesso proposta nei confronti dell’ingiunzione con la quale gli era stato intimato il pagamento di due sanzioni amministrative per violazione al codice della strada inflitte con verbali di contestazione asseritamente notificati in data 11/7/2012 e 26/11/2012.
1.2. G.G.M., con ricorso notificato il 17 e il 22/3/2021, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza.
1.3. Il Comune e la ***** s.r.l. sono rimasti intimati.
1.4. Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 140,113,115,116,132 c.p.c., e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto la validità delle notifiche, eseguite a norma dell’art. 140 c.p.c., dei verbali di contestazione posti a fondamento dell’intimazione di pagamento impugnata, senza, tuttavia, considerare che, come l’opponente aveva espressamente eccepito, la ***** s.r.l., in qualità di società concessionaria del Comune, non aveva prodotto in giudizio, neppure in copia, gli avvisi di ricevimento inerenti l’avvenuto deposito dell’atto presso la casa comunale.
3. Il motivo è fondato, con assorbimento del secondo. Il tribunale, infatti, pur avendo dato atto della mancata produzione in giudizio degli avvisi di ricevimento relativi alle notifiche, eseguite ai sensi dell’art. 140 c.p.c., dei verbali di contestazione posti a fondamento dell’ingiunzione impugnata (“neanche producendo la fotocopia degli stessi”), ne ha, poi, contraddittoriamente escluso la rilevanza sul presupposto, al predetto fine estraneo, che le copie delle relate di notifica non erano state ritualmente disconosciute dall’opponente.
4. In realtà, in caso di notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c., e quindi con deposito presso la casa comunale, affissione dell’avviso alla porta del destinatario e invio di raccomandata con avviso di ricevimento, la notificazione si perfeziona, per il destinatario, nel giorno del ricevimento della raccomandata informativa, ed, in ogni caso, con il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata. Resta, tuttavia, fermo che, in quest’ultimo caso, il consolidamento di tale effetto anticipato per il notificante dipende dal perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, con il compimento degli adempimenti stabiliti dalla norma, vale a dire: – il deposito della copia dell’atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi; – l’affissione dell’avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario; – la notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
5. E’, dunque, necessario che il notificante documenti, attraverso la produzione del relativo avviso di ricevimento, che la predetta raccomandata informativa, a pena di nullità della notificazione, sia stata effettivamente ricevuta dal destinatario (Cass. n. 25079 del 2014, in motiv.; Cass. n. 9782 del 2018) o, quanto meno, pervenuta nella sfera (non di conoscenza, ma) di conoscibilità dello stesso, presso il suo indirizzo (Cass. n. 9111 del 2012; Cass. n. 2683 del 2019), salvo che lo stesso (o i suoi eredi) non dimostri(no) un fatto impeditivo, quale il trasferimento, il decesso, ecc. (Cass. n. 2959 del 2012) ovvero che tale fatto impeditivo emerga dalle annotazioni dell’agente postale (es., morte, ecc.).
6. Il ricorso dev’essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata, pertanto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Roma che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Roma che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 20 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2022
Codice Civile > Articolo 2022 - Trasferimento | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 4 - (Omissis) | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 113 - Pronuncia secondo diritto | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 115 - Disponibilita' delle prove | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 116 - Valutazione delle prove | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 132 - Contenuto della sentenza | Codice Procedura Civile