LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. MARCHEIS BESSO Chiara – rel. Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7213-2021 proposto da:
D.M.A.M., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CALORE MAURO;
– ricorrente –
contro
D.P. COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1217/2020 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 16/09/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. BESSO MARCHEIS CHIARA.
PREMESSO Che:
D.M.A.M. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello dell’Aquila 16 settembre 2020, n. 1217, che ha respinto l’appello della ricorrente (in primo grado il Tribunale di Pescara aveva dichiarato inammissibile la domanda proposta da D.M., promissaria acquirente, volta ad ottenere il doppio della caparra versata).
L’intimata D.P. Costruzioni Immobiliari s.r.l. non ha proposto difese.
La ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
Che:
I. Il ricorso è articolato in due motivi, che denunciano il primo “violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1337,1326,1371,1375 e 1385 c.c.” e il secondo “violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116 e 132 c.p.c. (errore di fatto e difetto di motivazione)”.
I due motivi sono inammissibili.
Il primo motivo contesta l’interpretazione della proposta e del contratto preliminare di vendita da parte del giudice di merito, cui tale interpretazione spettava, e che, in quanto motivata e plausibile, è incensurabile da parte di questa Corte di legittimità (v. al riguardo, ex multis, Cass. 28319/2017).
Il secondo motivo – che contraddittoriamente nella rubrica denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto richiamando i parametri di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5 – si sostanzia in una denuncia di apparenza della motivazione, vizio non ravvisabile nella argomentata pronuncia impugnata.
II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Non vi è provvedimento sulle spese, non essendosi l’intimata difesa nel presente giudizio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 26 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2022
Codice Civile > Articolo 1326 - Conclusione del contratto | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1337 - Trattative e responsabilita' precontrattuale | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1362 - Intenzione dei contraenti | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1371 - Regole finali | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1375 - Esecuzione di buona fede | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1385 - Caparra confirmatoria | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 115 - Disponibilita' delle prove | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 116 - Valutazione delle prove | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 132 - Contenuto della sentenza | Codice Procedura Civile