Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.7036 del 03/03/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14168-2020 proposto da:

P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ROSA RAIMONDI GARIBALDI 141, presso lo studio dell’avvocato PETFITA LEONARDO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE *****;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5109/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 18/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI PRISCOLI LORENZO.

RILEVATO

Che:

la parte contribuente proponeva ricorso avverso un preavviso di fermo amministrativo per omesso pagamento di sette cartelle, motivando che alcune sentenze relative ai ricorsi presentati dal contribuente gli erano state favorevoli;

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso per queste ragioni ritenendo però che l’importo residuo della pretesa fiscale giustificasse comunque la conferma del fermo amministrativo impugnato;

la Commissione Tributaria Regionale, su appello dell’Agenzia delle entrate riscossione, dichiarava inammissibile tale appello affermando che la sentenza impugnata, pur assumendo le vesti di un accoglimento parziale, aveva in realtà ritenuto che l’importo residuo della pretesa fiscale giustificasse comunque la conferma del fermo amministrativo impugnato: ne consegue che le doglianze formulate dall’appellante relative all’errore dei giudici di merito per aver considerato passate in giudicato sentenze su cartelle esattoriali, che sono state successivamente rimesse in discussione dalla pronuncia della Corte di legittimità, non conducono ad alcuna concreta utilità per l’Agente della Riscossione, posto che il preavviso di fermo, che era l’unico atto impugnato dal contribuente in quella sede, è stato confermato dai primi giudici; conclude la sentenza impugnata affermando che “sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite”.

La parte contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre l’Agenzia delle entrate non si costituiva.

CONSIDERATO

Che:

Con l’unico motivo di impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16 e successive modificazioni nonché degli artt. 91 e 92 c.p.c. per violazione del principio della soccombenza, per avere compensato le spese di lite pur avendo pienamente vinto e con una motivazione che non legittima l’avvenuta compensazione.

Il motivo di impugnazione è fondato in quanto, secondo questa Corte:

ai sensi dell’art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 132 del 2014 e dalla sentenza Corte Cost. n. 77 del 2018, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92 c.p.c., comma 2, (Cass. 2 ottobre 2020, n. 21178; Cass. 18 febbraio 2019, n. 4696; Cass. 7 novembre 2019, n. 28658);

in tema di spese giudiziali, le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente il mero riferimento alla “natura processuale della pronuncia”, che, in quanto tale, può trovare applicazione in qualunque lite che venga risolta sul piano delle regole del procedimento (Cass. 2 ottobre 2020, n. 21178; Cass. 11 luglio 2014, n. 16037; 14 marzo 2019 n. 7352);

nel processo tributario le “gravi ed eccezionali ragioni” indicate esplicitamente dal giudice nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 1, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (in applicazione di tale principio, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata che aveva fondato la compensazione delle spese sulla asserita situazione di difficoltà della contribuente nella conoscenza effettiva dell’atto impositivo, in quanto notificato nelle forme di cui all’art. 140 c.p.c.: Cass. 2 ottobre 2020, n. 21178; Cass. 25 gennaio 2019, n. 2206; Cass. 7 novembre 2019, n. 28658).

La sentenza impugnata non si è attenuta ai suddetti principi laddove ha motivato la compensazione delle spese di lite affermando che “sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite”: nel caso di specie infatti è stata fornita una motivazione carente ed erronea relativa al perché siano state compensate le spese perché, non versandosi in una situazione di reciproca soccombenza e non sussistendo gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese, la decisione della Commissione Tributaria Regionale, riconoscendo che difettava l’interesse ad agire dell’Agenzia delle entrate-Riscossione e dichiarando conseguentemente inammissibile il suo appello, rappresenta una piena vittoria da parte del contribuente, che non poteva giustificare la decisione di compensare le spese.

Pertanto il ricorso del contribuente va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2022

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