Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.7186 del 04/03/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37671/2019 proposto da:

R.G., S.R., rappresentati e difesi dagli avvocati Carlo Nunziante Cesaro, e Michele Moscato, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, Salerno, via Luigi Guercio n. 44;

– ricorrenti –

contro

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso la stessa, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

nonché nei confronti di:

R.R., rappresentata e difesa dall’avvocato Vincenzo Mazzotta, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, in Salerno, via Silvio Baratta n. 173;

– controricorrente e ricorrente incidentale adesiva –

e di C.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4673/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 27/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/11/2021 da Dott. FIECCONI FRANCESCA.

RILEVATO

che:

1. Con ricorso notificato il 27 novembre 2019, R.G. e S.R. impugnano la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 4673/2019 depositata il 27 settembre e notificata in pari data; con controricorso contenente ricorso incidentale adesivo notificato il 30 dicembre 2019, R.R. (figlia dei ricorrenti divenuta nel frattempo maggiorenne) impugna la medesima sentenza reiterando i quattro motivi del ricorso principale e aggiungendone un quinto. Il Ministro per i Beni e le Attività culturali ha notificato controricorso avverso entrambi i ricorsi. C.G., intimato, non ha presentato difese.

2. La Corte d’appello di Napoli, con l’impugnata sentenza, ha confermato la sentenza di primo grado che ha condannato i ricorrenti principali, quali esercenti la vigilanza sulla figlia minore, e i due autori del fatto illecito (consistito nel furto e nella ricettazione di beni sottratti alla Biblioteca Nazionale di ***** commesso da R.R., all’epoca minorenne e figlia di R.G. e R.R., in concorso con C.G.), a risarcire il Ministero per i beni culturali del danno, pari a Euro 216.679,60.

3. La Corte d’appello, in particolare, ha dichiarato infondato il primo motivo di appello ove si denunciava l’omessa notifica dell’atto di citazione ai convenuti, rimasti contumaci nel primo grado, là dove deducevano in primis che, per tale ragione, quali soggetti coinvolti nel giudizio per responsabilità genitoriale ex art. 2048 c.p.c., erano stati dichiarati contumaci e, come tali, non avevano potuto né eccepire la prescrizione del diritto, né difendersi adeguatamente per dedurre la impossibilità di impedire il fatto commesso dalla figlia all’epoca minorenne (che aveva ottenuto il perdono giudiziale), la incapacità e inattendibilità dei testi, in quanto portatori di un interesse personale, e la mancata prova del danno patrimoniale e non patrimoniale.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si denuncia violazione degli artt. 149,160,162,164,166,182,183 e 291 c.p.c., L. n. 890 del 1982, artt. 7 e 8, artt. 24 e 111 Cost., ex art. 360 c.p.c., n. 4, in quanto il giudice non avrebbe dovuto dichiarare la regolarità della notifica e la relativa contumacia dei ricorrenti, allora convenuti, pervenuta in tesi ad altro soggetto e in assenza di un’ulteriore attività da parte del notificante, che consiste nell’invio al destinatario di una raccomandata informativa.

1.1. Il motivo è inammissibile per come è stato insufficientemente formulato al di fuori del canone di completezza e autonomia del ricorso per cassazione richiesto nell’art. 366 c.p.c., n. 6.

1.2. La Corte d’appello, in seguito all’appello dei qui ricorrenti, dalla visione dell’atto di citazione notificato ha constatato la regolarità del procedimento di notifica dell’atto di citazione, giudicandolo positivamente eseguito (in uno ai relativi avvisi di ricevimento), in ciò confermando quanto osservato dal giudice di prime cure nel dichiarare la contumacia dei convenuti.

1.3. I ricorrenti, di contro, deducono che la notifica è avvenuta senza osservanza della disciplina che regola le ipotesi in cui l’atto notificato non pervenga nelle mani del destinatario, bensì di altro soggetto, per mancato recapito del piego per temporanea assenza del destinatario, per rifiuto delle persone abilitate alla ricezione, ovvero per mancanza, inidoneità o assenza delle persone ivi menzionate (L. n. 890 del 1982, artt. 7 e 8), precisando che la notifica, pertanto, non si sarebbe perfezionata secondo quanto disposto dall’art. 149 c.p.c., circa il tempo di perfezionamento della notifica, che si ha per avvenuta dal momento in cui il destinatario ha la legale conoscenza dell’atto.

1.4. Osserva tuttavia il Collegio che, nel corpo del ricorso, al di là delle norme ritenute applicabili al caso di specie, non viene menzionato alcun elemento utile per verificare l’eventuale erroneità di quanto riportato dalla Corte d’appello, e dunque l’errata applicazione della normativa richiamata, come ad esempio l’indicazione del contenuto dell’atto dimostrativo delle modalità con cui è stata espletata la notifica della citazione a comparire; né si può pretendere che questa Corte di legittimità, stante il principio di “autonomia del ricorso per cassazione” rispetto alle precedenti fasi del procedimento di merito, debba svolgere un ruolo suppletivo e integrativo di autonomo scrutinio degli atti del giudizio, soprattutto allorché essi non vengano specificamente riportati nel ricorso, posto che il giudizio di cassazione, previsto come libero e diretto, richiede pur sempre il rispetto dei requisiti minimi formali per accedervi, siccome indicati dalla legge processuale negli artt. 360 e 366 c.p.c..

1.5. Nel caso in questione rileva, pertanto, che i ricorrenti non hanno trascritto i brevi passaggi pertinenti del documento originale cui si riferiscono, non rendendo così neanche possibile la sua identificazione tra i documenti depositati con il ricorso. Ne’ dallo scrutinio della impugnata sentenza questa lacuna può essere ovviata, perché in essa si fa semplicemente riferimento alla regolarità della notifica dell’atto di citazione, ove sono acclusi gli avvisi di ricevimento, senza alcuna menzione dell’iter del procedimento notificatorio intrapreso dall’attore.

1.6. Sul punto si rammenta quanto statuito da questa Corte in merito al requisito di autosufficienza di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6.

1.7. Le censure, difatti, risultano troppo generiche e astratte per consentirne una piena valutazione in sede di giudizio di legittimità, laddove il principio di autosufficienza di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, di contro, richiede che il giudice di legittimità sia messo nelle condizioni di valutare ex actis la rilevanza della questione in diritto sollevata. Difatti, in forza dei principi di economia processuale, ragionevole durata del processo e interesse ad agire, l’impugnazione non tutela l’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma mira ad eliminare il concreto pregiudizio patito dalla parte, sicché l’annullamento della sentenza impugnata è necessario solo se nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole rispetto a quella cassata. Per giurisprudenza conforme, nel valutare tutti questi aspetti, dunque, nel giudizio di legittimità è necessario esporre nel ricorso, in maniera succinta ma esaustiva, il vizio di violazione di legge sostanziale o processuale per come inizialmente dedotto unitamente all’atto processuale in cui esso è ictu oculi rinvenibile (Cfr. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 23834 del 25/09/2019; Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19985 del 10/8/2017; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 17915 del 30/7/2010; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11501 del 17/5/2006).

1.8. Il giudizio di legittimità, impostato su filtri di carattere formale collegati alla tecnica di redazione del ricorso, ritenuti comunque del tutto legittimi, esige sostanzialmente che il giudice, ad una lettura globale del ricorso, sia in grado di comprendere l’oggetto della controversia, nonché il contenuto delle censure che dovrebbero giustificare l’annullamento della decisione impugnata, e sia dunque in grado di pronunciarsi senza dovere scrutinare autonomamente gli atti di causa. Il che, come si è visto, non è possibile nel presente caso.

1.9. Pertanto, la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rende il ricorso inammissibile, valendo tale requisito formale quale unico filtro per il giudizio di legittimità, da considerarsi ex art. 111 Cost., “aperto” e svincolato da ogni considerazione discrezionale da parte della giudice di legittimità (cfr. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

1.10. La ritenuta inammissibilità del motivo per mancanza dell’elemento di autosufficienza, ex art. 366 c.p.c., n. 6, che lo renda autonomamente scrutinabile non si pone in contrasto con i principi da ultimo fissati dalla Corte Edu con riferimento ad alcuni elementi di criticità del giudizio di legittimità presenti nell’ordinamento italiano, ex art. 6 p. 1 Conv. Edu, individuati in possibili eccessi di formalismo.

1.11. In merito alla violazione del principio di autosufficienza nella redazione del ricorso e’, infatti, opportuno confrontarsi con l’approdo delineato da ultimo dalla Corte Edu riguardo all’art. 6 p. 1 della Convenzione Edu in un recente caso che riguarda il procedimento che regola l’accesso alla Corte di legittimità nel sistema italiano, ammesso per ogni violazione di legge ex art. 111 Cost., espresso nel caso Succi e altri c. Italia nel 28 ottobre 2021 ove sono stati messi sotto attento scrutinio i filtri processuali di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3 e art. 366 c.p.c., n. 6.

1.12. Nell’ordinamento italiano, difatti, a differenza di altri, il principio di autosufficienza permette alla Corte di cassazione di scrutinare funditus il merito delle denunce presentate e la portata della valutazione che le è richiesta sulla base del solo ricorso, fattore che garantisce un uso appropriato e più efficiente delle risorse disponibili. Questo approccio formale, legato alla tecnica di redazione del ricorso, deriva dalla natura stessa del ricorso per Cassazione, che protegge, da un lato, l’interesse del contendente a vedere accolte le sue critiche alla decisione impugnata e, dall’altro, l’interesse generale all’annullamento di una decisione che potrebbe minare la corretta interpretazione del diritto (art. 111 Cost.).

1.13. La stessa Corte Edu, nella decisione assunta nel caso Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021, rifacendosi a numerosi precedenti resi dalla Corte di cassazione ammette che le condizioni di ammissibilità di un ricorso per cassazione possono essere più rigorose di quelle di un appello, richiamando la propria giurisprudenza sul punto (si veda Levages Prestations Services, sopra citata, p. 45, Brualla Gomez de la Torre c. Spagna, 19 dicembre 1997, p. 37, Reports of Judgments and Decisions 1997-VIII, e Kozlica c. Croazia, no. 29182/03, p. 32, 2 novembre 2006; si veda anche Shamoyan c. Armenia, no. 18499/08, p. 29, 7 luglio 2015) (p. 79).

1.14. La medesima Corte, con riferimento ai filtri di ammissibilità di tipo formale, collegati alla tecnica di redazione del ricorso, pure presenti in ordinamenti diversi dal nostro, ha sottolineato tuttavia che, anche se il carico di lavoro della Corte di cassazione è suscettibile di causare difficoltà nel funzionamento ordinario del trattamento dei ricorsi, resta il fatto che le limitazioni all’accesso alle Corti di cassazione non devono essere interpretate in modo troppo formale per limitare il diritto di accesso “a un tribunale” in modo tale o in misura tale da incidere sulla sostanza stessa di tale diritto (cfr. Zubac, p. 98, e Vermeersch c. Belgio, n. 49652/10, p. 79, 16 febbraio 2021, Efstratiou e altri c. Grecia, n. 53221/14, p. 43, 19 novembre 2020, Trevisanato, ricorso n. 32610/07, decisione del 15 settembre 2016, p. 38).

1.15. Per tale via, la decisione della Corte Edu tende a stigmatizzare la tendenza di alcuni ordinamenti a rifugiarsi dietro eccessivi formalismi per fronteggiare il forte afflusso di procedimenti in un sistema ove, in teoria, l’accesso al giudice di legittimità è sì libero e privo di filtri sostanziali collegati al merito delle questioni, ma per converso tale libertà è in grado di generare un forte e insormontabile arretrato, come avviene in tutta evidenza e in maniera progressiva nell’ordinamento italiano da numerosi anni.

1.16. La ragione di questa tendenza a chiudersi nel formalismo risiede, secondo la Corte Edu, nella stessa natura del principio di autonomia del ricorso che presuppone che il ricorrente debba presentare tutti gli elementi di fatto e di diritto per ogni motivo, affinché la Corte di cassazione possa decidere sulla base del solo ricorso, là dove in altri sistemi la ricevibilità di un ricorso in cassazione dipende dal fatto che esso riguardi una questione giuridica di interesse generale o la tutela di un diritto fondamentale, che sollevi un conflitto di giurisprudenza o, infine, che la controversia abbia un valore significativo, similmente a quanto indicato dal legislatore con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 360 bis c.p.c. (v. p. 82 della decisione della Corte Edu, Succi e altri c. Italia, n. 55064/11 del 28 ottobre 2021, in esame).

1.17. Tuttavia, come si è visto, anche tenendo conto degli ultimi rilievi mossi riguardo all’assetto del nostro ordinamento dalla Corte Edu che, pur non censurando in sé l’approccio formale collegato al “principio di autonomia” del ricorso, mette comunque l’ordinamento interno in guardia da una applicazione intrisa di eccessivi, quanto esasperati, formalismi, nel caso in analisi prevale la considerazione, di carattere sostanziale, che il contenuto del ricorso non contenga sufficienti elementi per individuare l’interesse concreto a ottenere una nuova decisione sul punto dell’avvenuta regolare notifica del primo atto di giudizio, non essendo né riportato, né succintamente descritto nel ricorso e/o nella sentenza impugnata il contenuto e le modalità con cui si è realizzato l’atto di notificazione in questione.

1.18. Peraltro la censura non mette, neanche velatamente, in questione la motivazione resa sul punto dalla Corte di merito, bensì la violazione, falsa applicazione della legge processuale sul procedimento di notifica da essa commessa: dunque, la censura non è neanche in grado di indurre questo Collegio a svolgere un diverso scrutinio sulla motivazione resa, sotto il profilo dell’omessa considerazione di un fatto rilevante e decisivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, che la renda come motivazione apparente od omessa, come interpretato da Cass. SU n. 8053/2014.

1.19. In merito, il ricorso non può essere neanche scrutinato sotto la diversa griglia concettuale della violazione processuale di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, poiché occorre confrontarsi con il precedente reso da Cass. Sez. U., Sentenza n. 17931 del 24/07/2013, secondo cui il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Conseguentemente, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riguardo all’art. 112 c.p.c., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge.

1.20. Pertanto, lo scrutinio della Corte di legittimità, in ragione della carenza informativa sopra evidenziata sulla circostanza fattuale che ha condotto alla violazione della legge processuale, non può spingersi oltre l’esame del contenuto del ricorso e della sentenza, per quanto sopra detto in relazione al filtro dell’autosufficienza di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 e alla linea di confine tracciata da ultimo dalla Corte Edu, al di là della quale il formalismo si pone come un ingiusto ostacolo al diritto fondamentale di accedere al giudice di legittimità e in violazione del principio del giusto processo di cui all’art. 6 p. 1 Conv. Edu.

2. Con il secondo motivo si denuncia ex art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione delle norme processuali di cui agli artt. 149,160,162,164,182,183,291 e 345 c.p.c., L. n. 890 del 1982, artt. 7 e 8, artt. 24 e 111, in quanto la Corte d’appello avrebbe, una volta constatata la regolarità della notifica, celebrato il giudizio in contumacia dei convenuti, deprivandoli così della facoltà di prontamente eccepire la prescrizione del diritto e di difendersi nel merito in quanto chiamati a rispondere quali genitori della figlia minore, e ciò in conseguenza delle violazioni delle norme processuali inerenti all’attività notificatoria e di verifica della regolare costituzione del contraddittorio.

2.1. Il motivo è assorbito da quanto sopra detto, essendo la questione logicamente collegata all’accoglimento del primo motivo.

3. Con il terzo motivo si denuncia ex art. 360 c.p.c., n. 3, error in iudicando con riguardo alla prescrizione del diritto al risarcimento e conseguente violazione/falsa applicazione dell’art. 2497 c.c..

3.1. I ricorrenti denunciano che, in quanto ingiustamente dichiarati contumaci, non hanno potuto eccepire tempestivamente la prescrizione del diritto risarcitorio rispetto a fatti verificatisi a notevole distanza di tempo dal promovimento del presente giudizio. Il motivo, come il secondo, è assorbito da quanto sopra rilevato in ordine all’inammissibilità del primo motivo, essendo anch’esso logicamente connesso alla dichiarata contumacia dei ricorrenti previa verifica della regolarità procedimento di notificazione, messa sopra inefficacemente in discussione.

4. Con il quarto motivo si denuncia la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., degli artt. 2056, 2059, 2697 e 2702 c.c., ex art. 360 c.p.c., n. 4 Omessa pronuncia in appello.

4.1. Si deduce che la contumacia non comporterebbe alcuna deroga al principio dispositivo e dell’onere della prova su an e quantum debeatur.

4.2. Sicché, a prescindere dall’assorbimento delle censure relative alla rilevata tardività dei motivi di impugnazione attinenti alle testimonianze raccolte, in tesi acquisite in violazione dell’art. 245 c.p.c., in quanto dalla Corte di merito le ha ritenute appartenere al novero delle nullità relative sanate dal mancato rilievo di parte nel primo grado (essendo collegate all’eventuale accoglimento del primo motivo), la censura attiene anche al fatto che la Corte d’appello, nel valutare il danno in concreto subito dall’amministrazione, si sia comunque erroneamente attenuta a testimonianze e a documentazione di parte, quest’ultima redatta a distanza di oltre dieci anni dallo svolgersi degli accadimenti, peraltro priva di sottoscrizione, e dunque a evidenze non in grado di attestare il valore delle opere trafugate e solo in parte recuperate; la censura, inoltre, denuncia che il danno morale sia stato considerato in re ipsa, sempre in contrasto con il principio dell’onere della prova.

4.3. In ordine alle testimonianze rese dal personale della Biblioteca Nazionale, la Corte si è affidata per lo più alle dichiarazioni rese in una nota del ***** dal Direttore Coordinatore della biblioteca, assumendo che se è vero che la dichiarazione non goda della fede privilegiata dell’atto pubblico, è anche vero che essa proviene da un soggetto altamente qualificato che ha effettuato un esame analitico delle stampe ritrovate e del relativo deprezzamento dei volumi, valutando congrua la valutazione in quanto commisurata alla entità, alla tipologia e al pregio della merce della impropria asportazione.

4.4. Sul punto dell’an debeautur e del quantum debeatur sotto il profilo del danno patrimoniale, la Corte, pertanto, si è avvalsa delle prove per testi la cui inammissibilità non è stata, come si visto, tempestivamente rilevata e la cui attendibilità è stata, invece, ritenuta altamente in considerazione, con valutazione di merito del tutto insindacabile.

4.5. Difatti, la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull’attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l’una, ai sensi dell’art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all’eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 21239 del 09/08/2019).

4.6. In definitiva, risulta evidente che la Corte di merito ha escluso la inattendibilità dei testi, supportando la sua decisione alla luce del restauro avvenuto di volumi comunque rimasti menomati della loro integrità originaria, con una valutazione logicamente coerente e incensurabile (v. sentenza, p. 10).

4.7. Quanto al danno morale separatamente liquidato, indicato come illegittimamente valutato in re ipsa, e dunque in spregio dell’onere della prova gravante sul danneggiato, si frappone anche in questo caso la considerazione preliminare che, nella censura, non vi è traccia del motivo di appello sul punto, né della motivazione resa nel primo grado di giudizio; inoltre, rileva che nella sentenza impugnata non vi è menzione di una specifica argomentazione o impugnazione sul punto. Pertanto, a fronte della carenza argomentativa del motivo su questa specifica questione, per escludere che sul punto si sia formato un giudicato interno, i ricorrenti avrebbero dovuto riportare il segmento della motivazione del primo giudice in tema di danno morale liquidato e del motivo di appello corrispondente sul quale la Corte non si è eventualmente pronunciata.

4.8. Dunque, anche in questo caso, come nel primo motivo, la censura si rivela formulata in maniera non conforme al principio di autosufficienza di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 (Cass. Sez. U., Sentenza n. 23299 del 09/11/2011; Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 18704 del 22/09/2015).

5. Va dichiarato inammissibile anche il ricorso incidentale adesivo tardivamente formulato dalla figlia R.R. a sostegno delle ragioni dei genitori qui ricorrenti. Difatti la notifica del ricorso è intervenuta il 30 dicembre 2019, allorché era già scaduto il termine breve per ricorrere per cassazione, decorrente dal 27 settembre 2019, data di avvenuta notifica della sentenza impugnata. Sul punto, si richiama il principio secondo cui l’interesse ad impugnare, nelle cause scindibili e indipendenti come quella in esame che coinvolge in litisconsorte facoltativo e non necessario, deve essere valutato autonomamente. Quindi la ricorrente, in tale caso, non avrebbe potuto giovarsi della diversa regola prevista nell’art. 334 c.p.c., operando le forme e i termini stabiliti da questa norma esclusivamente per l’impugnazione incidentale in senso stretto, ossia per quella proveniente dalla parte “contro” la quale è stata proposta l’impugnazione principale, o per quella chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell’art. 331 c.p.c. (cfr. Cass. SU n. 23903/2020).

6. Conclusivamente il ricorso principale e il ricorso incidentale adesivo vanno dichiarati inammissibili, con ogni conseguenza in ordine alle spese, che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, a favore della parte resistente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale e il ricorso incidentale adesivo;

condanna i ricorrenti in via principale e la ricorrente in via incidentale adesiva alle spese, liquidate in Euro 4000,00, oltre Euro 200,00 per spese, spese forfettarie al 15% e oneri di legge in favore del Ministero resistente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti in via principale e incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 3 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2022

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