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Ricorso tardivo per lentezza del sistema informatico, sì a rimessione in termini

Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.6944 del 08/03/2023

Qualora un ricorso sia stato presentato pochi minuti dopo la mezzanotte dell'ultimo giorno utile a causa della lentezza di caricamento del sistema informatico, si deve riconoscere la presenza di una causa non imputabile, consentendo la rimessione in termini.

Lo ha stabilito la Cassazione con l'ordinanza n. 6944 dell'8 marzo 2023.

La vicenda riguarda l’istanza di protezione internazionale presentata da un cittadino nigeriano. La competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale aveva rigettato l'istanza, e successivamente il Tribunale di Napoli aveva dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal cittadino nigeriano contro il provvedimento della commissione, in quanto proposto tardivamente, oltre il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento stesso.

Il Tribunale aveva sottolineato che il ricorso era stato iscritto nel registro telematico il giorno successivo oltre il termine, poco dopo mezzanotte alle ore 00:12, e che non vi era margine per accogliere l'istanza di rimessione in termini, in quanto il ricorrente non era incorso in decadenza per causa a lui non imputabile. Inoltre, il Tribunale aveva evidenziato che il ricorrente non aveva dimostrato a che ora avesse effettuato l'invio telematico del ricorso né a che ora esso fosse stato consegnato.

Il cittadino nigeriano ha quindi presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che l'istanza di rimessione in termini avrebbe dovuto essere accolta, considerando i pochi minuti di ritardo nel completamento del deposito del ricorso e il fatto che il difensore aveva ricevuto la documentazione indispensabile per la redazione del ricorso soltanto nel tardo pomeriggio dell'ultimo giorno utile per il deposito.

La Suprema Corte ha ricordato che, in tema di deposito telematico di un atto processuale, la presenza di un "errore fatale" che impedisce al sistema di caricare l'atto nel fascicolo telematico e al cancelliere l'accettazione del deposito, non determina effetti invalidanti, a condizione che vi sia il pieno raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 3.

Sulla base di questa considerazione, la Cassazione ha ritenuto che le argomentazioni del ricorrente integrassero gli estremi di una "causa non imputabile" e di un "errore fatale". Pertanto, la Corte ha accolto il ricorso e ha cassato il provvedimento.

Deposito telematico di un atto processuale, errore fatale, imputabilità, rinnovazione con rimessione in termini, raggiungimento dello scopo

In tema di deposito telematico di un atto processuale, la presenza, all'esito dei controlli della cancelleria, di un "errore fatale" che, non imputandosi necessariamente a colpa del mittente, esprime soltanto l'impossibilità del sistema di caricare l'atto nel fascicolo telematico, impedendo al cancelliere l'accettazione del deposito, oltre a consentirne l'eventuale rinnovazione con rimessione in termini, non determina effetti invalidanti, quando vi sia il pieno raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 3.

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Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 6944 del 08/03/2023

RILEVATO

CHE:

1. A.M., cittadino della Nigeria, formulava istanza di protezione internazionale.

2. La competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale rigettava l'istanza.

3. Con decreto dei 10/11.5.2021 il Tribunale di Napoli dichiarava inammissibile, siccome tardivamente proposto, il ricorso esperito da A.M. avverso il provvedimento della commissione.

Evidenziava il tribunale che il ricorso era stato proposto tardivamente, in data 4.10.2018, oltre il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento della commissione territoriale, avvenuta in data 3.9.2018.

Evidenziava segnatamente che il ricorso risultava "iscritto nel registro telematico il giorno 4.10.18 alle ore 00.12 e dunque oltre il termine di 30 giorni dettato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis scadente il 3.10.18" (così decreto impugnato, pag. 4).

Evidenziava d'altro canto, il tribunale, che non vi era margine per accogliere l'istanza di rimessione in termini, siccome il ricorrente non era incorso in decadenza per causa a lui non imputabile.

Evidenziava invero che il ricorrente "ha depositato i messaggi relativi alle ulteriori p.e.c., ma non ha giammai allegato né dimostrato a che ora abbia effettuato l'invio telematico del ricorso né a che ora esso sia stato consegnato, non avendo depositato né la prima né la seconda p.e.c., ovvero la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia" (così decreto impugnato, pag. 4).

Evidenziava al contempo che il ricorrente aveva conferito la procura alle liti al proprio difensore sin dal 28.4.2018 e nondimeno il ricorso era stato depositato il 4.10.2018.

4. Avverso tale decreto ha proposto ricorso A.M.; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.

Il Ministero dell'Interno si è costituito tardivamente, ai soli fini della partecipazione all'eventuale udienza di discussione.

CONSIDERATO

CHE:

5. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 153 c.p.c., comma 2, in combinato disposto con l'art. 294 c.p.c., commi 2 e 3.

Deduce che ben avrebbe meritato accoglimento l'istanza di rimessione in termini, viepiù in considerazione dei pochi minuti di ritardo che hanno segnato il completamento del deposito del ricorso e della circostanza per cui l'officiato difensore ha ricevuto la documentazione indispensabile alla redazione del ricorso "soltanto nel tardo pomeriggio del 3.10.2018, ultimo giorno utile per il deposito del ricorso" (così ricorso, pag. 12).

Deduce altresì che il tribunale ha pronunciato in merito all'istanza di rimessione in termini non già con una specifica ordinanza bensì con lo stesso decreto.

Deduce inoltre che il tribunale ha travisato la documentazione allegata, allorché ha affermato che aveva conferito la procura al proprio difensore sin dal 28.4.2018; che viceversa ha conferito la procura al difensore nella serata di venerdì 28 settembre 2018.

6. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2, (con riferimento alla disposta revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato).

7. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11 (con riferimento all'omesso ordine di comparizione personale in udienza, come da richiesta all'uopo formulata in assenza di videoregistrazione del colloquio innanzi alla commissione territoriale).

8. Il primo motivo è fondato e meritevole di accoglimento; il suo buon esito assorbe la disamina del secondo motivo e del terzo motivo.

9. Questa Corte spiega che, in tema di deposito telematico di un atto processuale, la presenza, all'esito dei controlli della cancelleria, di un "errore fatale" che, non imputandosi necessariamente a colpa del mittente, esprime soltanto l'impossibilità del sistema di caricare l'atto nel fascicolo telematico, impedendo al cancelliere l'accettazione del deposito, oltre a consentirne l'eventuale rinnovazione con rimessione in termini, non determina effetti invalidanti, quando vi sia il pieno raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 3, (cfr. Cass. sez. lav. (ord.) 5.1.2023, n. 238).

10. Su tale scorta - e nel solco del più generale insegnamento di questa Corte secondo cui la rimessione in termini, sia nella norma dettata dall'art. 184 bis c.p.c. che in quella di più ampia portata contenuta nell'art. 153 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L. n. 69 del 2009, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà (cfr. Cass. (ord.) 6.7.2018, n. 17729; Cass. sez. un. 12.2.2019, n. 4135, secondo cui la rimessione in termini per causa non imputabile, in entrambe le formulazioni che si sono succedute (artt. 184 bis e 153 c.p.c.), postula un errore cagionato da fatto impeditivo estraneo alla volontà della parte, che presenti i caratteri dell'assolutezza e non della mera difficoltà e si ponga in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza) - non può che opinarsi nei termini che seguono.

Per un verso, le prospettazioni del ricorrente - secondo cui il proprio difensore aveva provveduto "a disporre il comando del suo deposito telematico tempestivamente nella data del 3.10.2018" (così ricorso, pag. 12); che "per un problema di carattere informatico e telematico, assolutamente imprevisto ed imprevedibile (...), il sistema impiegava parecchi minuti a "caricare" la (...) "busta telematica" ed a completare la sua trasmissione al sistema" (così ricorso, pag. 12); che "pertanto le pec relative alla accettazione, alla consegna ed anche all'esito dei controlli automatici, venivano generate pochi minuti dopo la mezzanotte, quando oramai la data era quella del 4 ottobre 2018" (così ricorso, pag. 12) - integrano gli estremi di una "causa non imputabile" e di un "errore fatale".

Per altro verso, non si giustificano i rilievi alla stregua dei quali il tribunale ha denegato la rimessione in termini, che avrebbe perciò meritato accoglimento.

11. In accoglimento del primo motivo del ricorso principale il decreto del Tribunale di Napoli dei 10/11.5.2021 va cassato con rinvio allo stesso tribunale in diversa composizione.

In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

12. In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit..

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo motivo ed il terzo motivo di ricorso, cassa, in relazione e nei limiti dell'accoglimento del primo motivo di ricorso, il decreto del Tribunale di Napoli dei 10/11.5.2021 e rinvia allo stesso tribunale in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 13 gennaio 2023.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2023.

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