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Frequentare i nonni? No se non corrispondente all’interesse dei nipoti minori

Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.29685 del 19/11/2024

Il diritto dei nonni di frequentare i nipoti è assoluto?

No, secondo la Suprema Corte. L’ordinanza n. 29685 del 19 novembre 2024 ha ribadito che il diritto degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni non è incondizionato.

Questo diritto, previsto dall'art. 317 bis c.c. e riconosciuto anche dalla CEDU (art. 8), è subordinato all'esclusivo interesse del minore. Tale interesse viene riconosciuto solo se il coinvolgimento dei nonni rappresenta una cooperazione fruttuosa con i genitori nell'adempimento dei loro obblighi educativi.

Nel caso in questione, la Corte d'Appello dell'Aquila aveva respinto la richiesta della nonna di poter vedere i nipoti, sostenendo che tale frequentazione non fosse nell'interesse dei minori. I bambini, infatti, avevano espresso chiaramente la loro contrarietà agli incontri, e il giudice ha valutato che forzarli a frequentare la nonna avrebbe potuto aumentare il loro disagio. La nonna aveva, inoltre, mostrato un atteggiamento scarsamente collaborativo, rifiutando un percorso di sostegno psicologico che avrebbe potuto aiutare a ristabilire il rapporto.

Secondo la Cassazione, l'interesse superiore del minore deve essere sempre la considerazione predominante e può prevalere rispetto ai desideri dei familiari. Questo significa che il diritto dei nonni di frequentare i nipoti non può essere imposto se tale frequentazione non contribuisce al sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minore. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha più volte sottolineato che ogni decisione riguardante i minori deve tenere conto del loro benessere e non può forzare relazioni non volute.

Nel caso specifico, la Corte d'Appello ha valorizzato la volontà dei minori, espressa al Curatore speciale e agli incaricati dei Servizi Sociali, ritenendo non necessario un ulteriore ascolto diretto. La Cassazione ha considerato corretta questa decisione, ribadendo che l'ascolto del minore è fondamentale quando può offrire al giudice elementi utili per individuare i provvedimenti più opportuni nel suo interesse.

In conclusione, il diritto dei nonni a mantenere rapporti significativi con i nipoti è funzionale all'interesse di questi ultimi e presuppone una relazione positiva e gratificante. Non si tratta di assicurare tutela a desideri contrapposti, ma di bilanciare le diverse posizioni nel modo più consono all'interesse del minore, garantendo il suo sviluppo armonico e la sua serenità.

Diritto degli ascendenti, rapporti significativi con i nipoti, interesse superiore del minore, limiti

Il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto dall'art. 317 bis c.c. e dall'art. 8 CEDU, non è incondizionato ed è subordinato all'esclusivo interesse del minore e alla valutazione del giudice.

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Cassazione civile, sez. I, ordinanza 19/11/2024 (ud. 10/10/2024) n. 29685

FATTI DI CAUSA


La Corte d'Appello dell'Aquila, con decreto n. cronol. 373/2023, pubblicato il 21/10/2023, ha respinto, su parere conforme del P.G., il reclamo di Di.Ma., nonna paterna dei minori Zu.Fa., nata a L (Ch) il …, e Zu.Sa., nato a L (CH) il …, avverso decreto del luglio 2023 del Tribunale per i Minorenni dell'Aquila, con il quale era stato respinto il ricorso della nonna paterna, volto a vedere riconosciuto il diritto, di cui all'art.317 bis c.c. e agli artt. 8 CEDU e 24 della Carta di Nizza, di avere rapporti significativi con i nipoti, a suo dire ostacolato dai genitori, che, seppur abitanti al piano superiore rispetto al suo appartamento, non le consentivano di avere contatti con i nipoti.

Il Tribunale per i Minorenni, nominato, nel novembre 2022, il Curatore speciale dei minori, incaricati i Servizi Sociali ed acquisita la loro relazione, riteneva che, a prescindere da eventuali patologie psichiche della Di.Ma. (indicate dai genitori dei minori), non sussistevano i presupposti per garantire una sana e proficua frequentazione nonna - nipoti (avendo i minori, ascoltati dal Curatore speciale e dai Servizi Sociali, riferito di non volere incontrare la nonna, anche perché ricordavano episodi spiacevoli, "come quando aveva accatastato la legna sopra le loro piantine o tagliato il ramo di ciliegio dove loro potevano coglierne i frutti senza arrampicarsi" ) e respingeva il ricorso, disponendo che il Servizio Sociale avviasse un percorso psicologico finalizzato alla rielaborazione delle questioni familiari che avevano portato alla rottura del rapporto, per tentare una mediazione ed una ricostituzione della relazione in cui coinvolgere anche i minori.

In particolare, i giudici di appello, in sede di reclamo, hanno osservato che :

a) l'art. 317 bis c.c. fa riferimento al diritto degli ascendenti a "mantenere" rapporti con i nipoti minorenni "significativi", derivanti da una relazione positiva, gratificante e soddisfacente del bambino con l'ascendente tale da implicare una spontaneità di relazione e non una coercizione (Cass. n. 2881/2023), essendo un siffatto diritto degli ascendenti, previsto dall'art. 317 bis c.c., coerentemente con l'interpretazione dell'articolo 8 CEDU fornita dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, non incondizionato, in quanto il suo esercizio è subordinato ad una valutazione del giudice avente di mira "l'esclusivo interesse del minore", non potendo essere assicurato tramite la costrizione del bambino;

b) il Curatore speciale, chiedendo il rigetto del reclamo, aveva evidenziato che, sin dal primo incontro avuto con i minori Fatima e Santiago, nel gennaio 2023, insieme all'assistente sociale, era emerso "come il loro rapporto con la nonna paterna non fosse caratterizzato da un forte legame affettivo, il che era dovuto anche ad alcuni episodi accaduti alla presenza dell'anziana" e al fatto che i minori, per lungo tempo, erano stati esposti a situazioni e contrasti causati dalle figure adulte della famiglia e che gli stessi erano stati travolti da tali contrasti, cosicché il Curatore aveva proposto incontri monitorati nonna-nipoti, cercando allo stesso tempo di preparare i minori a tali incontri, ma essi non avevano raggiunto l'effetto sperato poiché i minori, a distanza di settimane, avevano confermato la volontà di non intraprendere il percorso di incontri;

c) la reclamante Di.Ma. non ha "mostrato sensibilità alcuna nei confronti dei nipoti, cui chiede di imporre incontri da questi allo stato non voluti, senza che però ella si metta in discussione, ad esempio sottoponendosi ad un percorso di sostegno psicologico presso il CSM, del quale, come suggerito dal curatore, potrebbero beneficiare anche i genitori, posto che il miglioramento dei rapporti familiari con la donna non potrebbe che giovare ai nipoti, che risentirebbero positivamente, evidentemente, del venir meno dei conflitti";

d) allo stato, queste condizioni non ricorrono e un esito diverso del ricorso avrebbe semmai comportato un pregiudizio alla serenità dei minori in quanto solo nel tempo si potrà riavviare una relazione significativa dei nipoti con la nonna patema, in modo graduale, con il controllo del servizio sociale.

Avverso la suddetta pronuncia, Di.Ma. propone ricorso per cassazione, notificato 15/2/2024, affidato a due motivi, nei confronti di Zu.Ni., Di.Ka., Avv.to Pa.Da., quale Curatore speciale dei minori Zu.Fa. e Zu.Sa. (che non svolgono difese).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.La ricorrente lamenta:

a) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. "5" c.p.c., dell'art. 317 bis c.c.;

b) con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art.8 CEDU in relazione all'art. 317 bis c.c.;

c) con il terzo motivo, la violazione falsa applicazione dell'art.336 bis c.c. , in relazione all'ascolto dei minori.

2. Le censure da trattare unitariamente in quanto connesse sono inammissibili.

2.1. Lamenta la ricorrente che con il decreto impugnato la Corte territoriale non abbia chiarito le ragioni per le quali debbano essere esclusi i benefici per i minori derivanti da una proficua frequentazione con la nonna materna e non si sia proceduto ad una valutazione in concreto nell'interesse dei minori circa le ricadute positive sul piano della loro armonica crescita psichica derivanti da un fruttuoso rapporto con la nonna. La Corte d'Appello avrebbe dato rilievo soltanto alla litigiosità tra la ricorrente ed i genitori dei minori ed al rifiuto manifestato dai due minori, i quali, all'epoca "delle asserite dichiarazioni" (non essendo stati gli stessi ascoltati dai giudici di primo o secondo grado) avevano undici e otto anni, senza considerare che, per via della loro età, gli stessi erano "facilmente manipolabili e sensibili a pressioni da pare dei genitori con i quali convivono e dai quali dipendono".

2.2. Il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni è previsto dall'art. 317 bis c.c., coerentemente con l'interpretazione dell'articolo 8 CEDU fornita dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, anche se esso, per come interpretato, non ha un carattere incondizionato, essendo il suo esercizio subordinato ad una valutazione del giudice avente di mira "l'esclusivo interesse del minore" e "la sussistenza di tale interesse - nel caso in cui i genitori dei minori contestino il diritto dei nonni a mantenere tali rapporti - è configurabile quando il coinvolgimento degli ascendenti si sostanzi in una fruttuosa cooperazione con i genitori per l'adempimento dei loro obblighi educativi, in modo tale da contribuire alla realizzazione di un progetto educativo e formativo volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minore" (Cass. 15238/2018; vedasi Cass. 2881/2023). Nella pronuncia n. 2881/2023 si è in particolare sottolineato come "la Corte Europea ha affermato che l'art. 8 CEDU ha essenzialmente lo scopo di premunire l'individuo contro le ingerenze arbitrarie dei pubblici poteri", non limitandosi la norma, peraltro, a imporre allo Stato di astenersi da ingerenze, giacché a questo impegno negativo possono aggiungersi obblighi positivi inerenti a un rispetto effettivo della vita privata o familiare, che possono implicare l'adozione di misure volte al rispetto della vita familiare nelle relazioni degli individui tra loro, tra cui la predisposizione di un "arsenale giuridico" adeguato e sufficiente per garantire i diritti legittimi degli interessati, nonché il rispetto delle decisioni giudiziarie o delle misure specifiche appropriate, anche quando si tratta delle relazioni tra il minore e i nonni, dovendo lo Stato attivarsi per favorire la comprensione e la cooperazione di tutte le persone interessate, tenendo conto - in particolare - degli interessi superiori del minore e dei diritti conferiti allo stesso dall'art. 8 della Convenzione (cfr. Corte EDU, 20/1/2015, Manuello e Nevi c. Italia; Corte EDU, 7/12/2017, Beccarmi e Ridolfi c. Italia). L'interesse superiore del minore, perciò, deve costituire la considerazione determinante e, a seconda della propria natura e gravità, può prevalere su quello dei genitori o degli altri familiari (cfr. Corte EDU, 9/2/2017, Solarino c. Italia). È necessario quindi che il giudice accerti non soltanto - in termini negativi - la mera mancanza di conseguenze pregiudizievoli in esito alla frequentazione, bensì - in termini positivi - la possibilità per gli ascendenti di prendere fruttuosamente parte attiva alla vita dei nipoti attraverso la costruzione di un rapporto relazionale ed affettivo e in maniera tale da favorire il sano ed equilibrato sviluppo della loro personalità: il diritto degli ascendenti di mantenere rapporti significati con i discendenti, riconosciuto dall'art. 317bis cod. civ., costituisce una situazione giuridica "servente", focalizzata "sul primario interesse del minore, sulla sua protezione e sull'esigenza che egli cresca con il sostegno di un adeguato ambiente familiare, capace anche di assicurare il vantaggio derivante da una relazione positiva con le relazioni precedenti", cosicché, "in caso di conflittualità fra genitori e ascendenti", "non si tratta di assicurare tutela a potestà contrapposte individuando quale delle due debba prevalere sull'altra, ma di bilanciare, se e fin dove è possibile, le divergenti posizioni nella maniera più consona al primario interesse del minore, il cui sviluppo è normalmente assicurato dal sostegno e dalla cooperazione" e occorre "verificare se si possa in qualche modo attuare una cooperazione fra gli adulti partecipanti alla comunità parentale nella realizzazione del progetto educativo e formativo del bambino, determinare le concrete modalità di questa necessaria collaborazione, tenendo conto dei differenti ruoli educativi, e stabilire, di conseguenza, - per ciascuno dei minori coinvolti, anche procedendo al loro ascolto nei termini previsti dall'art. 315-bis, comma 3, cod. civ., e rispetto a ognuno degli ascendenti aventi interesse a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni - i sistemi più proficui di frequentazione e le più opportune modalità di organizzazione degli incontri dell'intera comunità parentale".

In conclusione, si è affermato, nel precedente n. 2881/2023, che "il carattere "significativo" del rapporto a cui fa riferimento l'art. 317-bis cod. civ. non possa che derivare da una relazione positiva, gratificante e soddisfacente del bambino con l'ascendente ed implichi, di conseguenza, una spontaneità di relazione e non una coercizione" e che "il mantenimento di rapporti significativi, perciò, non può essere assicurato tramite la costrizione del bambino, attraverso un'imposizione manu militari di una relazione sgradita e non voluta, cosicché nessuna frequentazione può essere disposta a dispetto della volontà manifestata da un minore che abbia compiuto i dodici anni o che comunque risulti capace di discernimento, ex art. 336-bis cod. civ.". Si è quindi affermato: "Il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni è funzionale all'interesse di questi ultimi e presuppone una relazione positiva, gratificante e soddisfacente per ciascuno di essi, pertanto il giudice non può disporre il mantenimento di tali rapporti dopo aver riscontrato semplicemente l'assenza di alcun pregiudizio per i minori, dovendo invece accertare il preciso vantaggio a loro derivante dalla partecipazione degli ascendenti al progetto educativo e formativo che li riguarda, senza imporre alcuna frequentazione contro la volontà espressa dei nipoti che abbiano compiuto i dodici anni o che comunque risultino capaci di discernimento, individuando piuttosto strumenti di modulazione delle relazioni, in grado di favorire la necessaria spontaneità dei rapporti". E, in assenza di motivazione sull'effettivo interesse del minore e sulla individuazione di strumenti capaci di creare la necessaria spontaneità nella relazione nonni - nipoti, è stata cassata una pronuncia di appello con la quale si era dato incarico ai Servizi Sociali di regolamentare gli incontri dei minori con i nonni e gli zii paterni, pur in presenza di gravi conflitti familiari.

La pronuncia qui impugnata della Corte d'Appello risulta in tutto conforme ai principi di diritto espressi da questo giudice di legittimità, con conseguente inammissibilità del ricorso, ex art.360 bis n.1 c.p.c.

2.3. Quanto all'altro profilo delle doglianze, effettivamente, i minori non sono stati ascoltati direttamente dal giudice ma dal Curatore speciale e dai Servizi Sociali incaricati.

La Riforma di cui al D.Lgs. 149/2022 ha dato ulteriore rilievo autonomo all'ascolto del minore, già posto in risalto dalla Riforma della filiazione del 2013 e da questo giudice di legittimità.

Sia il secondo comma dell'art.336 c.c. (che era stato introdotto dal D.Lgs. 154/2913 ed è stato abrogato dal D.Lgs. 149/2022) che i nuovi artt.473bis.4 e 473bis.8 c.p.c. (introdotti dalla Riforma del 2022) prescrivono la necessità dell'ascolto del minore, nei procedimenti che lo riguardano, "che abbia compiuto gli anni dodici" o di età inferiore se capace di discernimento.

Nella specie, i minori non avevano compiuto dodici anni sia in primo che in secondo grado del giudizio. La Corte d'Appello ha dato atto della loro volontà, contraria agli incontri con la nonna, manifestata al Curatore e agli incaricati dei Servizi Sociali, così implicitamente ritenendo superflua la loro diretta audizione.

La capacità discernimento non è una nozione fissa ed è tendenzialmente ricollegata all'acquisizione di competenze intellettuali e concettuali che aiutino il minore a riconoscere e valutare razionalmente i dati provenienti al di fuori della propria dimensione personale. La stessa è dunque considerata sussistente in tutte le ipotesi in cui il minore sia in grado di cogliere dati, informazioni e stimoli provenienti dall'esterno, riguardanti la propria sfera esistenziale ed elaborarli secondo il proprio personale sentire, formandosi un proprio convincimento riguardo ad essi, le sue esigenze e i suoi bisogni.

Il limite individuato dalla legge di dodici anni è chiaramente soltanto tendenziale, come dato che rispecchia l'id quod plerumque accidit in base alle conoscenze acquisite dalle scienze pedagogiche e dell'evoluzione, ma che ben può essere oggetto di differente valutazione anche per minori di età inferiore.

L'audizione è necessaria in tutte le ipotesi in cui il confronto con il minore può offrire al giudice idonei elementi per meglio comprendere quali siano i provvedimenti più opportuni nel suo interesse (Cass. 6802/2023).

La ricorrente, tuttavia, pur invocando la violazione dell'art.336 bis c.c. non chiede dichiararsi la nullità del giudizio a causa del mancato ascolto dei minori ma lamenta che si sia valorizzata la loro volontà contraria agli incontri senza tener conto della possibile manipolazione della loro volontà ad opera dei genitori con i quali convivono. Si duole quindi che tale volontà contraria manifestata dai nipoti, minori infra-dodicenni, sia stata posta a base del decreto impugnato.

Ma anche tale doglianza non coglie la complessiva ratio decidendi. La Corte d'Appello ha, invero, valorizzato anche il contegno dell'ascendente, che non si è mostrato collaborativo al fine di sottoporsi, ad esempi, ad un percorso, offerto, di sostegno psicologico presso il CSM ed ha altresì ribadito che l'atteggiamento dei nipoti deriva dal conflitto esistente nei rapporti familiari tra la ricorrenti e il di lei figlio e nuora, genitori dei minori, fonte di stress e sofferenza per i nipoti.

3. Per quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso.

Non v'è luogo a provvedere sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

Essendo il procedimento esente, non si applica l'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 10 ottobre 2024.

Depositata in Cancelleria il 19 novembre 2024.

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